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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03299/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensoredell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 aprile 2025 , la Corte di appello di P alermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca , dell’1 luglio 2022, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile delreato di diffamazione in r elazione all'avvenuta pubblicazione su Facebook di un messaggio a contenuto denigratorio e oltraggioso , in danno dei brigadieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a commento di altr i post precedentemente pubblicatida [OSCURATO:PERSONA], parim e nti diffamatori . 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore. 2.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 595, 124 cod.pen. e 129 cod. proc.pen.

Deduce che,con atto di appello, aveva dedotto che l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto per mancanza della condizione di procedibilitàin quanto: dall'art. 124 cod. pen . si desume che il termine per la proposizione della querela è successivo e decorre dalla scoperta del reato, essendo, di contro, inammissibile una querela precedente alla commissione di un reato; le querele avevano riguardato i post a contenuto diffamatorio precedenti alla proposizione delle querele, risalenti ai mesi di novembre e dicembre 2018, mentre nel capo di imputazione era stata descritta una condotta successiva,in quanto riguardante un post del 24 gennaio 2019 , per il quale non risultava proposta ulteriore querela .

Deduce, sotto altro profilo , l ’im possibilità di individuare il soggetto passivo non essendo stato effettuato, nel post a contenuto diffamatorio, alcun riferimento alla generalità delle persone offese; lo stesso teste Palmieri aveva escluso che i commenti diffamatori dell'imputato avessero fatto riferimento alla precedente sentenza di condanna emessa nei confronti di V ivona [OSCURATO:PERSONA] , costituente antecedente del successivo evolversi degli eventi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

IL difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorso è in fondato . 1.Il procedimento trae origine da una querela presentata dai brigadieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno riferito di essere divenuti oggetto di pesante dileggio e denigrazione da parte dell’imputato, a seguito della pubblicazione di una sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, hanno precisato che,a seguito di un controllo eseguito, da parte loro, nel Marzo 2012 a carico di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo veniva ar restato e, successivamente, condannato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale,con sentenza del luglio 2018 ; dopo la pubblicazione della sentenza di condanna, il suddetto [OSCURATO:PERSONA] si era rifugiato in America da dove aveva iniziato a pubblicare video su Youtube e post su Facebook a contenuto denigratorio nei loro confronti; a tali commenti si era , successivamente, unito anche l'odierno imputato, attraverso reiterati e plurimi commenti ( dettagliatamente riportati a pagina 2della sentenza di primo grado), compreso il post denigratorio contestato in imputazione con il quale i querelanti erano definiti come “ sbirri cornuti ed infami”con apprezzamenti offensivi anche nei confronti delle rispettive mogli.

Nell'atto di querela le persone offese hanno precisato che T ortorici [OSCURATO:PERSONA] aveva lanciato forti accuse nei loro confronti, anche imputando alle mogli “molteplici tradimenti”,e soggiunto che il V ivona si era reso promotore ” di una guerra mediatica contro lo Stato italiano e le forze di polizia”,invitando i seguaci a contattarlo per raccontargli le loro vicissitudini personali.

2. A fronte di tale ricostruzione lineare e dettagliata, esente da incongruenze, è manifestamente infondata la doglianza difensiva , introdotta con il ricorso, concernente la presunta impossibilità di stabilire un diretto ed univoco collegamento tra i post pubblicati dall'imputato e le persone offese sul presupposto che le locuzioni offensive pubblicate sarebbero state in incert a m personam.

La doglianza non tiene conto del fatto che gli scritti denigratori , attribuiti all’imputato, sono stati pubblicati dopo che il V ivona [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato la sentenza di condanna che lo aveva riguardato, accompagnata da divagazioni insultanti sui cognomi dei militari e dalla esplicita indicazione delle loro esatte generalità e della rispettiva sede di servizio.

Tale consequenzialità temporaleè stata ritenuta determinante per considerare che anche la successiva locuzione del [OSCURATO:PERSONA] (“ sbirr u curnutu e infam i”) , lungi dal risultare oscura , oltre che incerta ed impersonale , è configurabile come invettiva immediatamente correlabile alle persone offese (pag.5).

Inoltre , con motivazione logica è stato , altresì,indicato che il post oggetto di contestazione era successivo anche ad altr e esternazioni riconducibili al medesimo imputato , pesantemente offensiv e nei confronti dei due militari, avendo i giudici di merito sottolineato che l’imputato “duettando con il [OSCURATO:PERSONA]” aveva personalmente indirizzato alle persone offese espressioni denigratorie ( allusive dei loro cognomi, quali “Palminchia” e “Cortosauro”, definendoli inoltre “cornuti figli di cane” e “topi di fogna” aggiungendo di augurarsi di potere vedere le rispettive mogli “violentate dai più tinti galeotti”) ( pag. 5 della sentenza impugnata) così da fugare ogni residuo dubbio sulla riferibilità, anche delle espressioni in imputazione, all e persone offese. 3.È infondata l’ulteriore deduzione difensiva concernente la mancanza di procedibilità per la condotta in esame, oggetto di contestazione, in quanto successiva al momento della proposizione della querela.

L a Corte territoriale , rispondendo a doglianza analoga a quella veicolata con il ricorso,ha evidenziato che,dalla stessa deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] , risulta che i fatti nella loro totalità- a partire dalla iniziale esternazion e del V ivona fino a giungere alle divagazioni dell'imputato e di altri- si sono verificati anteriormente alla presentazione dellequerele da parte delle persone offese C hiavazzo e P almeri .

D'altra parte, è stato considerato che la doglianza difensiva non aveva tenuto conto del fatto che, nel capo di imputazione , è riportata non già la data di pubblicazione del commento diffamatorio bensì la data di accertamento del fatto, individuata facendo riferimento alla successiva acquisizione dei supporti video, costituenti prova delle accuse dei querelanti,nonché al momento della successiva identificazione degli autori dei commenti oltraggiosi.

Rispetto a tale ricostruzione la doglianza difensiva è generica, non accompagnata dalla prospettazione di alcuna circostanza di segno diverso, idonea a disvelare la fallacia della ricostruzione compiuta dai giudici di merito.

Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo. 4.In conclusioneil ricorso deve essere rigettato con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensoredell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 aprile 2025 , la Corte di appello di P alermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca , dell’1 luglio 2022, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile delreato di diffamazione in r elazione all'avvenuta pubblicazione su Facebook di un messaggio a contenuto denigratorio e oltraggioso , in danno dei brigadieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a commento di altr i post precedentemente pubblicatida [OSCURATO:PERSONA], parim e nti diffamatori . 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore. 2.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 595, 124 cod.pen. e 129 cod. proc.pen. Deduce che,con atto di appello, aveva dedotto che l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto per mancanza della condizione di procedibilitàin quanto: dall'art. 124 cod. pen . si desume che il termine per la proposizione della querela è successivo e decorre dalla scoperta del reato, essendo, di contro, inammissibile una querela precedente alla commissione di un reato; le querele avevano riguardato i post a contenuto diffamatorio precedenti alla proposizione delle querele, risalenti ai mesi di novembre e dicembre 2018, mentre nel capo di imputazione era stata descritta una condotta successiva,in quanto riguardante un post del 24 gennaio 2019 , per il quale non risultava proposta ulteriore querela . Deduce, sotto altro profilo , l ’im possibilità di individuare il soggetto passivo non essendo stato effettuato, nel post a contenuto diffamatorio, alcun riferimento alla generalità delle persone offese; lo stesso teste Palmieri aveva escluso che i commenti diffamatori dell'imputato avessero fatto riferimento alla precedente sentenza di condanna emessa nei confronti di V ivona [OSCURATO:PERSONA] , costituente antecedente del successivo evolversi degli eventi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. IL difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorso è in fondato . 1.Il procedimento trae origine da una querela presentata dai brigadieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno riferito di essere divenuti oggetto di pesante dileggio e denigrazione da parte dell’imputato, a seguito della pubblicazione di una sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, hanno precisato che,a seguito di un controllo eseguito, da parte loro, nel Marzo 2012 a carico di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo veniva ar restato e, successivamente, condannato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale,con sentenza del luglio 2018 ; dopo la pubblicazione della sentenza di condanna, il suddetto [OSCURATO:PERSONA] si era rifugiato in America da dove aveva iniziato a pubblicare video su Youtube e post su Facebook a contenuto denigratorio nei loro confronti; a tali commenti si era , successivamente, unito anche l'odierno imputato, attraverso reiterati e plurimi commenti ( dettagliatamente riportati a pagina 2della sentenza di primo grado), compreso il post denigratorio contestato in imputazione con il quale i querelanti erano definiti come “ sbirri cornuti ed infami”con apprezzamenti offensivi anche nei confronti delle rispettive mogli. Nell'atto di querela le persone offese hanno precisato che T ortorici [OSCURATO:PERSONA] aveva lanciato forti accuse nei loro confronti, anche imputando alle mogli “molteplici tradimenti”,e soggiunto che il V ivona si era reso promotore ” di una guerra mediatica contro lo Stato italiano e le forze di polizia”,invitando i seguaci a contattarlo per raccontargli le loro vicissitudini personali. 2. A fronte di tale ricostruzione lineare e dettagliata, esente da incongruenze, è manifestamente infondata la doglianza difensiva , introdotta con il ricorso, concernente la presunta impossibilità di stabilire un diretto ed univoco collegamento tra i post pubblicati dall'imputato e le persone offese sul presupposto che le locuzioni offensive pubblicate sarebbero state in incert a m personam. La doglianza non tiene conto del fatto che gli scritti denigratori , attribuiti all’imputato, sono stati pubblicati dopo che il V ivona [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato la sentenza di condanna che lo aveva riguardato, accompagnata da divagazioni insultanti sui cognomi dei militari e dalla esplicita indicazione delle loro esatte generalità e della rispettiva sede di servizio. Tale consequenzialità temporaleè stata ritenuta determinante per considerare che anche la successiva locuzione del [OSCURATO:PERSONA] (“ sbirr u curnutu e infam i”) , lungi dal risultare oscura , oltre che incerta ed impersonale , è configurabile come invettiva immediatamente correlabile alle persone offese (pag.5). Inoltre , con motivazione logica è stato , altresì,indicato che il post oggetto di contestazione era successivo anche ad altr e esternazioni riconducibili al medesimo imputato , pesantemente offensiv e nei confronti dei due militari, avendo i giudici di merito sottolineato che l’imputato “duettando con il [OSCURATO:PERSONA]” aveva personalmente indirizzato alle persone offese espressioni denigratorie ( allusive dei loro cognomi, quali “Palminchia” e “Cortosauro”, definendoli inoltre “cornuti figli di cane” e “topi di fogna” aggiungendo di augurarsi di potere vedere le rispettive mogli “violentate dai più tinti galeotti”) ( pag. 5 della sentenza impugnata) così da fugare ogni residuo dubbio sulla riferibilità, anche delle espressioni in imputazione, all e persone offese. 3.È infondata l’ulteriore deduzione difensiva concernente la mancanza di procedibilità per la condotta in esame, oggetto di contestazione, in quanto successiva al momento della proposizione della querela. L a Corte territoriale , rispondendo a doglianza analoga a quella veicolata con il ricorso,ha evidenziato che,dalla stessa deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] , risulta che i fatti nella loro totalità- a partire dalla iniziale esternazion e del V ivona fino a giungere alle divagazioni dell'imputato e di altri- si sono verificati anteriormente alla presentazione dellequerele da parte delle persone offese C hiavazzo e P almeri . D'altra parte, è stato considerato che la doglianza difensiva non aveva tenuto conto del fatto che, nel capo di imputazione , è riportata non già la data di pubblicazione del commento diffamatorio bensì la data di accertamento del fatto, individuata facendo riferimento alla successiva acquisizione dei supporti video, costituenti prova delle accuse dei querelanti,nonché al momento della successiva identificazione degli autori dei commenti oltraggiosi. Rispetto a tale ricostruzione la doglianza difensiva è generica, non accompagnata dalla prospettazione di alcuna circostanza di segno diverso, idonea a disvelare la fallacia della ricostruzione compiuta dai giudici di merito. Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo. 4.In conclusioneil ricorso deve essere rigettato con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è decis