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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 1988

Cassazione n. 43199/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona cli [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, La.Merc. s.r.I., Oxin s.r.I., Edim s.r.I. e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17/06/2020 la Corte d' Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso in data 28/02/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo L) (artt. 110, 61 n. 7, 61 n.11, 81 e 640 c.p.) ed in relazione ai reati di cui al capo l) (artt. 110, 61 n. 7, 61 n.11, 81, 615 ter e 640 ter commi primo e secondo, seconda parte c.p. relativamente ai fatti compresi fra il febbraio 2011 ed il 12/11/2012), confermando l' affermazione di responsabilità per i residui fatti di cui al citato capo I), con rideterminazione del trattamento sanzionatorio; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo M) (artt. 110, 61 n. 7, 61 n.11, 81 e 640 c.p.) ed in relazione ai reati di cui al capo N) (artt. 110, 61 n. 7, 61 n.11, 81, 615 ter e 640 ter commi primo e secondo, seconda parte c.p.) relativamente ai fatti compresi fra il febbraio 2011 ed il 12/11/2012), confermando l' affermazione di responsabilità per i residui fatti di cui al citato capo M) ed O) (artt. 110, 61 n. 2, 81 e 640 c.p.) con rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Confermava le statuizioni in favore delle parti civili condannando i predetti imputati al pagamento delle spese processuali di appello in favore di queste.

I giudici territoriali, nel confermare la ricostruzione dei dati probatori operata dai giudici di primo grado, ritenevano comprovato che i suindicati imputati avevano concorso nei reati ex art. 615, ter, 640 ter e 640 c.p. loro rispettivamente contestati, avendo conseguito un profitto ingiusto pari alle somme prelevate dalla madre [OSCURATO:PERSONA] che, operando con modalità home banking su diversi conti correnti intestati alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. - tutte facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] - aveva disposto arbitrariamente ingenti bonifici bancari di cui avevano beneficiato oltre che la stessa i figli Andrea e [OSCURATO:PERSONA], odierni imputati.

2. Avverso detta pronuncia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei medesimi difensori di fiducia, con separati atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi.

Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 primo comma lett. c) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p., nullità assoluta della vocatio in ius dell'imputato.

Rileva che disposta la rinnovazione della citazione nei confronti del predetto del decreto di citazione a giudizio per il giorno 12 maggio 2020 era stato indicato un luogo di udienza (Venezia, P. Grimani, [OSCURATO:PERSONA] 404) differente e lontano dall' effettivo luogo di celebrazione del processo indicato a verbale ([OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza che tale errore gli aveva precluso di partecipare al processo, con grave violazione del suo diritto di difesa.

Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 2, 530 e 533 c.p.p.

Rileva che i giudici di merito erano pervenuti all' affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione ai reati contestati quale concorrente della madre [OSCURATO:PERSONA] sebbene gli indizi emersi a suo carico fossero del tutto insufficienti e nonostante non fosse emersa prova della sua colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio".Deduce che la corte di appello aveva fondato l'affermazione di responsabilità "in via principale anzi praticamente esclusiva" sulla operatività della società [OSCURATO:SOCIETA]. non considerando che lo stesso era socio di detta società solamente nella rnisura del 10%, non aveva ricoperto alcuna carica sociale e non aveva mai operato sul conto corrente della società e che a nulla poteva rilevare il mero dato che egli aveva partecipato all' assemblea nel corso della quale era stato approvato il bilancio relativo all' anno 2011.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 62, 62 bis, 132 e 133 c.p.

Lamenta che la corte di appello non aveva in alcun modo preso in esame gli elementi valorizzati dalla difesa quali: la giovane età, la incensuratezza e la lealtà processuale dell'imputato, elementi idonei a giustificare la concessione di dette attenuanti da bilanciare con le contestate aggravanti.

Con il quarto motivo reitera la questione di costituzionalità dell'art. 83 comma 4 D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) così come modificato dell' art. 36 del D.L. 08/04/2020 n. 23 nella parte in cui prevedendo la sospensione della prescrizione dal 9 marzo 2020 all' 11 aprile 2020 non ha escluso l'applicabilità di detta sospensione ai procedimenti relativi a fatti di reato commessi anteriormente alla entrata in vigore della normativa oggetto di censura per contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost quest' ultimo anche in relazione all' art. 7 CEDU, questione ritenuta manifestamente infondata dalla corte territoriale.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi.

Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 2, 530 e 533 c.p.p.

Assume che i giudici di merito erano pervenuti alla affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione ai reati contestati quale concorrente della madre [OSCURATO:PERSONA] sebbene gli indizi emersi a suo carico fossero del tutto insufficienti e nonostante non fosse emersa prova della sua colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", formulando una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella proposta dal coimputato con il secondo motivo del ricorso.

Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p. violazione di legge in relazione agli artt. 62, 62 bis, 132 e 133 c.p.

Deduce che la corte di appello non aveva in alcun modo preso in esame gli elementi valorizzati dalla difesa quali: la giovane età, la incensuratezza e la lealtà processuale dell'imputato elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche da bilanciare con le contestate aggravanti.

Con il terzo motivo ripropone anch' egli la questione di costituzionalità dell'art. 83 comma 4 D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) così come modificato dall' art. 36 del D.L. 08/04/2020 n. 23 nella parte in cui prevedendo la sospensione della prescrizione dal 9 marzo 2020 all' 11 aprile 2020 non ha escluso l'applicabilità di detta sospensione ai procedimenti relativi a fatti di reato commessi anteriormente alla entrata in vigore della normativa oggetto di censura per contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost. quest' ultimo anche in relazione all' art. 7 CEDU. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La corte di appello, a pag. 20 della sentenza impugnata, ha chiarito che l'udienza del 12 maggio 2020 è stata ritualmente differita d' ufficio a quella del 17 giugno 2020 presso l' aula Bunker di Mestre con decreto notificato ai difensori degli imputati anche nell' interesse degli imputati in particolare evidenziando che all' Avv. [OSCURATO:PERSONA], per sé e quale domiciliataria di [OSCURATO:PERSONA] che presso lo studio della predetta aveva eletto domicilio, unitamente all' originaria citazione in appello, ai successivi verbali ed al provvedimento presidenziale che aveva differito l' udienza del 12 maggio 2020 al 17 giugno 2020.

Alla luce di tali elementi - con i quali la difesa del ricorrente, peraltro, non si confronta in alcun modo - risulta evidente che non si è verificata alcuna nullità in quanto l'udienza in relazione alla quale vi era un errore nella indicazione della sede di udienza non si è tenuta ed è stata differita ad altra udienza da tenersi presso l' aula Bunker di Mestre della quale l' imputato è stato ritualmente edotto, non avendo, quindi, lo stesso subito alcun pregiudizio in ordine al proprio diritto di difesa.

3. Gli ulteriori motivi dei ricorsi quanto alla affermazione della responsabilità degli imputati ed al complessivo trattamento sanzionatorio ricorsi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto presentano profili comuni - risultano generici, aspecifici, proposti per motivi non consentiti e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati.

3.1. Per quanto concerne i rispettivi profili di responsabilità dei ricorrenti va osservato che il percorso motivazionale espresso nella sentenza impugnata appare adeguato in quanto basato su una conforme attenta disamina di tutti gli elementi probatori emersi e privo di aporie logico- giuridiche.

3.2. Avendo i ricorrenti prospettato, anche sotto il profilo della violazione di legge, la inosservanza delle regole di giudizio di cui all' art. 192 comma 2 e 530 comma 1 c.p.p. appaiono opportune alcune premess>in diritto.

In ordine alla valutazione degli indizi va premesso che per indizio s'intende «un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario» (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, rv. 191230).

L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare.

Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente (sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, rv. 243508) nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile.

Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e di proporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di comune esperienza.

Tale relativa ambiguità ed inefficienza probatoria diretta dà conto della ragione per la quale il sistema processuale impone un particolare rigore valutativo degli indizi secondo la regola dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. di cui pretende gravità, precisione e concordanza.

La riflessione esegetica condotta dalla giurisprudenza di legittimità è ormai pervenuta ad esiti consolidati nel ravvisare la corretta applicazione del parametro legale di apprezzamento della prova indiziaria in quanto il fatto assumibile come indizio deve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite (sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, rv. 193407; sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, rv. 242123; sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240762-240766).

E', dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo.

Per gravità s'intende poi l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum, ossia la probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, mentre precisione significa specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile e concordanza, requisito proprio della pluralità di indizi, indica convergenza, concordanza e non contraddittorietà di significato in modo tale che, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stesso risultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova (sez. 1, n. 7027 del 08/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 216181; sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, [OSCURATO:PERSONA], rv. 224962; sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, rv. 251527; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, rv. 258321; sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, RG. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, rv. 260278).

La lezione interpretativa costante di questa CorteAèfiel senso che l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. impone anche un vincolo di metodo operativo per il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poiché l'indizio in sé considerato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione per individuarne «la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez.

U, n. 33748 del 12 7.2005, Mannino, rv. 231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici.

S'impone quindi la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria e complessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzi «i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» e chiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in sè considerato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato al di !à di ogni ragionevole dubbio anche in assenza di una prova diretta di reità, non essendo sufficiente dal 8 punto di vista metodologico proporne una lettura in termini di mera sommatoria, né, all'opposto, un'analisi atomistica che prescinda dal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231678; sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, rv. 248384; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, rv, 258321; sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, rv. 256967).

Nell'impiego della prova indiziaria è, dunque, richiesta al giudice la conduzione di un ragionamento probatorio che attraverso l'utilizzo di regole di esperienza, -tratte dalla osservazione ripetuta del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni e dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, oppure di leggi scientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica- deve procedere, fornendone adeguata giustificazione, alla verifica, dapprima della validità delle regole o delle leggi utilizzate, quindi della correttezza e consequenzialità logica del risultato ottenuto.

Solo così è possibile proporre una ricostruzione del fatto di reato «in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili» (sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 189682).

Tale operazione deve essere guidata dalla regola, ora positivizzata dall'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, che impone di pronunciare sentenza di condanna solo se la colpevolezza dell'imputato emerga al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio generale per il riscontro della consistenza logica e della valenza dimostrativa del discorso probatorio esposto nella sentenza impugnata.

Come già affermato da questa Corte, tale canone orientativo, pur non autorizzando il recepimento di spiegazioni alternative del medesimo fatto segnalate dalla difesa (sez. 1 n. 53512 dell'11/07/2014, Gurgone, rv. 261600; sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, ed altri, rv. 259204; sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Viola, rv. 254579), impone che la pluralità di possibili ricostruzioni della vicenda abbia costituito oggetto di puntuale e attenta disamina da parte del giudice d'appello e che l'esistenza di una ragionevole perplessità sulla ipotesi alternativa, riguardante tanto la causale, quanto gli autori dell'azione criminosa, sia stata esclusa all'esito di un percorso delibativo, condotto mediante un serrato confronto dialettico con le emergenze processuali.

Per convalidare, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza, è dunque necessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualità remote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, addirittura ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'orientamento espresso da sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240763 (vedi altresì sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc.

Segura, rv. 262280).

Del pari, in un processo basato su prova indiziaria il verdetto assolutorio può raggiungersi per il disconoscimento della caratteristica di indizi nel senso imposto dall'art. 192 cod. proc. pen. ai dati probatori, siccome dotati di insufficiente capacità dimostrativa, oppure per l'acquisizione, pur in presenza di dati indizianti significativi, di altre emergenze istruttorie in grado di supportare un'ipotesi alternativa altrettanto logica e tale da introdurre un ragionevole dubbio.

Quanto alla natura del sindacato conducibile da parte della Suprema Corte è chiaro che la stessa senza potersi occupare della gravità, della precisione e della concordanza in sé degli indizi, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito, deve riguardare la articolazione logica e giuridica della motivazione della relativa sentenza per poterne verificare la corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativa nella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, rv. 207944; sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, rv. 241826; sez. 4, n. 48320 del 12/1.1/2009, Durante, rv. 245880; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, RG., P.C. in proc.

Stasi, rv. 258321).

Il controllo esercitabile nella sede di legittimità investe, quindi, solo in via indiretta il risultato della valutazione perché deve riguardare il metodo seguito nelle operazioni ricostruttive del fatto mediante il raffronto dei singoli passaggi in cui si è articolato il ragionamento probatorio con i criteri legali in quanto, come affermato da Sez.

U n. 6682/92 nella pronuncia sopra citata, la correttezza del metodo è l'unica garanzia circa l'affidabilità del risultato ricostruttivo.

Per quel che concerne specificatamente il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato del richiamato art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.

Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. 7 un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED C:ass. n. 222139 e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795).

Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati.

Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921./2010 Rv. 247449; Cass.2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941).

La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 46 del 2006 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. Pen., 1, 24.10.2011 n. 41.110, PG in proc. 3avad).

Si è chiarito che tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.

La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. Pen., 4, 7.6.2011 n. 30.862, Giulianelli; conf., Cass. Pen., 4, 25.3.2014 n. 22.257, Guernelli).

3.3. Fatti tali premesse va osservato che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente valutato tutti gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti emersi a carico degli imputati pervenendo alla affermazione della penale responsabilità degli stessi "oltre ogni ragionevole dubbio" valutando, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contradittorie, la palese infondatezza della ricostruzione alternativa dei fatti operata dalle difese.La ritenuta consapevolezza delle attività illecite materialmente perpetrate dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] da parte dei ricorrenti risulta, invero, basata su una serie di elementi quali: il rapporto familiare tra i compiutati, la titolarità formale del 10% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha beneficiato di gran parte delle somme arbitrariamente prelevate in danno del gruppo Perin) e la partecipazione attiva dei predetti alla vita ed alla attività della stessa, la disponibilità del conto corrente della società su cui venivano versate ingentissime somme di denaro (della quale gli imputati non potevano non essere a conoscenza avendo anche provveduto ad approvare i relativi bilanci), l'inattività della predetta società, l'assenza di redditi personali in grado di giustificarne le notevole disponibilità finanziarie degli stessi pacificamente emerse in punto di fatto, elementi tutti :unitariamente valutati,ritenuti pienamente sintomatici del contributo offerto indicato in imputazione come di concorso e rafforzamento del proposito criminoso necessario per la piena realizzazione delle attività illecite contestate alla madre coimputata.

I giudici di merito hanno evidenziato, in particolare, come "dalla data della sua costituzione l' [OSCURATO:SOCIETA]. abbia direttamente e illecitamente beneficiato di cinquantatrè bonifici bancari dai conti correnti delle società e di quattro assegni circolari emessi su apparente richiesta delle medesime indirizzata con modalità fraudolenta a istituti di credito di loro riferimento per oltre 1.400.000,00 euro" ed osservato come di significativo rilievo appariva il dato che la società era sostanzialmente inattiva " limitando di fatto la sua ragion d' essere alla gestione statica di ingenti risorse in essere sui conti correnti e di beni patrimoniali di ingente valore che nonostante fossero formalmente intestati a detta società risultavano a tutti gli effetti essere utilizzati e fruiti - per finí diversi dall' esercizio dell' impresa -anche dalle loro persone".

Il Tribunale - le cui considerazioni sono stare riprese dalla corte di appello - ha pure individuato, con dovizia di argomentazioni, come entrambi gli imputati avevano beneficiato personalmente e direttamente a vario titolo di alcune attività distrattive (vedi, sentenza ff. 15/19 e 37), arrivando alla logica e condivisibile conclusione che gli imputati erano pienamente consapevoli sia di concorrere con la madre nella commissione delle attività illecite sia approfittare del particolare ruolo che la stessa rivestiva nel gruppo Perin, profili non presi in alcun modo in considerazione dalle difese con i proposti ricorsi.

Occorre ribadire, del resto, che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

Orbene osserva il Collegio che le censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente con il secondo ed il primo motivo dei rispettivi ricorso oltre che generiche - nella misura in cui non si confrontano con tutti gli elementi probatori posti a fondamento della affermazione della loro responsabilità - sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.

4. Il comune motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è anch' esso manifestamente infondato.

4.1. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche agli imputati, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità dei fatti ed il ruolo degli imputati nelle vicende in esame.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.

5. Va, infine, osservato che priva di regio alcuno è la dedotta questione di costituzionalità dovendosi qui richiamare i condivisibili principi affermati da Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 23/07/2020 Ud. (dep. 09/09/2020 ) Rv. 279866 - 01 secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all'art. 25, comma 2, Cost. ed all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche per i reati consumatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'effetto sospensivo non è il frutto di una disposizione sostanziale di nuova introduzione, ma è la conseguenza derivante dalla ordinaria applicazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., che lo prevede in ogni caso in cui la sospensione del procedimento sia imposta da una particolare disposizione di legge, come nelle ipotesi appunto contemplate dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020. (Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 23/07/2020 Ud. (dep. 09/09/2020 ) Rv. 279866 — 01.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

6.1. I ricorrenti vanno, altresì condannati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, La.Merc. s.r.I., Oxin s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] liquidate per l'attuale fase in euro cinquemila oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona cli [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, La.Merc. s.r.I., Oxin s.r.I., Edim s.r.I. e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17/06/2020 la Corte d' Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso in data 28/02/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo L) (artt. 110, 61 n. 7, 61 n.11, 81 e 640 c.p.) ed in relazione ai reati di cui al capo l) (artt. 110, 61 n. 7, 61 n.11, 81, 615 ter e 640 ter commi primo e secondo, seconda parte c.p. relativamente ai fatti compresi fra il febbraio 2011 ed il 12/11/2012), confermando l' affermazione di responsabilità per i residui fatti di cui al citato capo I), con rideterminazione del trattamento sanzionatorio; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo M) (artt. 110, 61 n. 7, 61 n.11, 81 e 640 c.p.) ed in relazione ai reati di cui al capo N) (artt. 110, 61 n. 7, 61 n.11, 81, 615 ter e 640 ter commi primo e secondo, seconda parte c.p.) relativamente ai fatti compresi fra il febbraio 2011 ed il 12/11/2012), confermando l' affermazione di responsabilità per i residui fatti di cui al citato capo M) ed O) (artt. 110, 61 n. 2, 81 e 640 c.p.) con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Confermava le statuizioni in favore delle parti civili condannando i predetti imputati al pagamento delle spese processuali di appello in favore di queste. I giudici territoriali, nel confermare la ricostruzione dei dati probatori operata dai giudici di primo grado, ritenevano comprovato che i suindicati imputati avevano concorso nei reati ex art. 615, ter, 640 ter e 640 c.p. loro rispettivamente contestati, avendo conseguito un profitto ingiusto pari alle somme prelevate dalla madre [OSCURATO:PERSONA] che, operando con modalità home banking su diversi conti correnti intestati alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. - tutte facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] - aveva disposto arbitrariamente ingenti bonifici bancari di cui avevano beneficiato oltre che la stessa i figli Andrea e [OSCURATO:PERSONA], odierni imputati. 2. Avverso detta pronuncia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei medesimi difensori di fiducia, con separati atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 primo comma lett. c) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p., nullità assoluta della vocatio in ius dell'imputato. Rileva che disposta la rinnovazione della citazione nei confronti del predetto del decreto di citazione a giudizio per il giorno 12 maggio 2020 era stato indicato un luogo di udienza (Venezia, P. Grimani, [OSCURATO:PERSONA] 404) differente e lontano dall' effettivo luogo di celebrazione del processo indicato a verbale ([OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza che tale errore gli aveva precluso di partecipare al processo, con grave violazione del suo diritto di difesa. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 2, 530 e 533 c.p.p. Rileva che i giudici di merito erano pervenuti all' affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione ai reati contestati quale concorrente della madre [OSCURATO:PERSONA] sebbene gli indizi emersi a suo carico fossero del tutto insufficienti e nonostante non fosse emersa prova della sua colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio".Deduce che la corte di appello aveva fondato l'affermazione di responsabilità "in via principale anzi praticamente esclusiva" sulla operatività della società [OSCURATO:SOCIETA]. non considerando che lo stesso era socio di detta società solamente nella rnisura del 10%, non aveva ricoperto alcuna carica sociale e non aveva mai operato sul conto corrente della società e che a nulla poteva rilevare il mero dato che egli aveva partecipato all' assemblea nel corso della quale era stato approvato il bilancio relativo all' anno 2011. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 62, 62 bis, 132 e 133 c.p. Lamenta che la corte di appello non aveva in alcun modo preso in esame gli elementi valorizzati dalla difesa quali: la giovane età, la incensuratezza e la lealtà processuale dell'imputato, elementi idonei a giustificare la concessione di dette attenuanti da bilanciare con le contestate aggravanti. Con il quarto motivo reitera la questione di costituzionalità dell'art. 83 comma 4 D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) così come modificato dell' art. 36 del D.L. 08/04/2020 n. 23 nella parte in cui prevedendo la sospensione della prescrizione dal 9 marzo 2020 all' 11 aprile 2020 non ha escluso l'applicabilità di detta sospensione ai procedimenti relativi a fatti di reato commessi anteriormente alla entrata in vigore della normativa oggetto di censura per contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost quest' ultimo anche in relazione all' art. 7 CEDU, questione ritenuta manifestamente infondata dalla corte territoriale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 2, 530 e 533 c.p.p. Assume che i giudici di merito erano pervenuti alla affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione ai reati contestati quale concorrente della madre [OSCURATO:PERSONA] sebbene gli indizi emersi a suo carico fossero del tutto insufficienti e nonostante non fosse emersa prova della sua colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", formulando una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella proposta dal coimputato con il secondo motivo del ricorso. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p. violazione di legge in relazione agli artt. 62, 62 bis, 132 e 133 c.p. Deduce che la corte di appello non aveva in alcun modo preso in esame gli elementi valorizzati dalla difesa quali: la giovane età, la incensuratezza e la lealtà processuale dell'imputato elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche da bilanciare con le contestate aggravanti. Con il terzo motivo ripropone anch' egli la questione di costituzionalità dell'art. 83 comma 4 D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020) così come modificato dall' art. 36 del D.L. 08/04/2020 n. 23 nella parte in cui prevedendo la sospensione della prescrizione dal 9 marzo 2020 all' 11 aprile 2020 non ha escluso l'applicabilità di detta sospensione ai procedimenti relativi a fatti di reato commessi anteriormente alla entrata in vigore della normativa oggetto di censura per contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost. quest' ultimo anche in relazione all' art. 7 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La corte di appello, a pag. 20 della sentenza impugnata, ha chiarito che l'udienza del 12 maggio 2020 è stata ritualmente differita d' ufficio a quella del 17 giugno 2020 presso l' aula Bunker di Mestre con decreto notificato ai difensori degli imputati anche nell' interesse degli imputati in particolare evidenziando che all' Avv. [OSCURATO:PERSONA], per sé e quale domiciliataria di [OSCURATO:PERSONA] che presso lo studio della predetta aveva eletto domicilio, unitamente all' originaria citazione in appello, ai successivi verbali ed al provvedimento presidenziale che aveva differito l' udienza del 12 maggio 2020 al 17 giugno 2020. Alla luce di tali elementi - con i quali la difesa del ricorrente, peraltro, non si confronta in alcun modo - risulta evidente che non si è verificata alcuna nullità in quanto l'udienza in relazione alla quale vi era un errore nella indicazione della sede di udienza non si è tenuta ed è stata differita ad altra udienza da tenersi presso l' aula Bunker di Mestre della quale l' imputato è stato ritualmente edotto, non avendo, quindi, lo stesso subito alcun pregiudizio in ordine al proprio diritto di difesa. 3. Gli ulteriori motivi dei ricorsi quanto alla affermazione della responsabilità degli imputati ed al complessivo trattamento sanzionatorio ricorsi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto presentano profili comuni - risultano generici, aspecifici, proposti per motivi non consentiti e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati. 3.1. Per quanto concerne i rispettivi profili di responsabilità dei ricorrenti va osservato che il percorso motivazionale espresso nella sentenza impugnata appare adeguato in quanto basato su una conforme attenta disamina di tutti gli elementi probatori emersi e privo di aporie logico- giuridiche. 3.2. Avendo i ricorrenti prospettato, anche sotto il profilo della violazione di legge, la inosservanza delle regole di giudizio di cui all' art. 192 comma 2 e 530 comma 1 c.p.p. appaiono opportune alcune premess>in diritto. In ordine alla valutazione degli indizi va premesso che per indizio s'intende «un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, rv. 191230). L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente (sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, rv. 243508) nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile. Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e di proporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di comune esperienza. Tale relativa ambiguità ed inefficienza probatoria diretta dà conto della ragione per la quale il sistema processuale impone un particolare rigore valutativo degli indizi secondo la regola dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. di cui pretende gravità, precisione e concordanza. La riflessione esegetica condotta dalla giurisprudenza di legittimità è ormai pervenuta ad esiti consolidati nel ravvisare la corretta applicazione del parametro legale di apprezzamento della prova indiziaria in quanto il fatto assumibile come indizio deve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite (sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, rv. 193407; sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, rv. 242123; sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240762-240766). E', dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo. Per gravità s'intende poi l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum, ossia la probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, mentre precisione significa specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile e concordanza, requisito proprio della pluralità di indizi, indica convergenza, concordanza e non contraddittorietà di significato in modo tale che, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stesso risultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova (sez. 1, n. 7027 del 08/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 216181; sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, [OSCURATO:PERSONA], rv. 224962; sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, rv. 251527; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, RG. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, rv. 260278). La lezione interpretativa costante di questa CorteAèfiel senso che l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. impone anche un vincolo di metodo operativo per il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poiché l'indizio in sé considerato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione per individuarne «la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12 7.2005, Mannino, rv. 231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici. S'impone quindi la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria e complessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzi «i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» e chiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in sè considerato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato al di !à di ogni ragionevole dubbio anche in assenza di una prova diretta di reità, non essendo sufficiente dal 8 punto di vista metodologico proporne una lettura in termini di mera sommatoria, né, all'opposto, un'analisi atomistica che prescinda dal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231678; sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, rv. 248384; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv, 258321; sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, rv. 256967). Nell'impiego della prova indiziaria è, dunque, richiesta al giudice la conduzione di un ragionamento probatorio che attraverso l'utilizzo di regole di esperienza, -tratte dalla osservazione ripetuta del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane in presenza di determinate condizioni e dalla logica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, oppure di leggi scientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica- deve procedere, fornendone adeguata giustificazione, alla verifica, dapprima della validità delle regole o delle leggi utilizzate, quindi della correttezza e consequenzialità logica del risultato ottenuto. Solo così è possibile proporre una ricostruzione del fatto di reato «in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili» (sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 189682). Tale operazione deve essere guidata dalla regola, ora positivizzata dall'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, che impone di pronunciare sentenza di condanna solo se la colpevolezza dell'imputato emerga al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio generale per il riscontro della consistenza logica e della valenza dimostrativa del discorso probatorio esposto nella sentenza impugnata. Come già affermato da questa Corte, tale canone orientativo, pur non autorizzando il recepimento di spiegazioni alternative del medesimo fatto segnalate dalla difesa (sez. 1 n. 53512 dell'11/07/2014, Gurgone, rv. 261600; sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, ed altri, rv. 259204; sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Viola, rv. 254579), impone che la pluralità di possibili ricostruzioni della vicenda abbia costituito oggetto di puntuale e attenta disamina da parte del giudice d'appello e che l'esistenza di una ragionevole perplessità sulla ipotesi alternativa, riguardante tanto la causale, quanto gli autori dell'azione criminosa, sia stata esclusa all'esito di un percorso delibativo, condotto mediante un serrato confronto dialettico con le emergenze processuali. Per convalidare, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza, è dunque necessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualità remote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, addirittura ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'orientamento espresso da sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240763 (vedi altresì sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc. Segura, rv. 262280). Del pari, in un processo basato su prova indiziaria il verdetto assolutorio può raggiungersi per il disconoscimento della caratteristica di indizi nel senso imposto dall'art. 192 cod. proc. pen. ai dati probatori, siccome dotati di insufficiente capacità dimostrativa, oppure per l'acquisizione, pur in presenza di dati indizianti significativi, di altre emergenze istruttorie in grado di supportare un'ipotesi alternativa altrettanto logica e tale da introdurre un ragionevole dubbio. Quanto alla natura del sindacato conducibile da parte della Suprema Corte è chiaro che la stessa senza potersi occupare della gravità, della precisione e della concordanza in sé degli indizi, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito, deve riguardare la articolazione logica e giuridica della motivazione della relativa sentenza per poterne verificare la corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativa nella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, rv. 207944; sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, rv. 241826; sez. 4, n. 48320 del 12/1.1/2009, Durante, rv. 245880; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, RG., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321). Il controllo esercitabile nella sede di legittimità investe, quindi, solo in via indiretta il risultato della valutazione perché deve riguardare il metodo seguito nelle operazioni ricostruttive del fatto mediante il raffronto dei singoli passaggi in cui si è articolato il ragionamento probatorio con i criteri legali in quanto, come affermato da Sez. U n. 6682/92 nella pronuncia sopra citata, la correttezza del metodo è l'unica garanzia circa l'affidabilità del risultato ricostruttivo. Per quel che concerne specificatamente il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato del richiamato art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. 7 un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED C:ass. n. 222139 e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921./2010 Rv. 247449; Cass.2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 46 del 2006 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. Pen., 1, 24.10.2011 n. 41.110, PG in proc. 3avad). Si è chiarito che tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. Pen., 4, 7.6.2011 n. 30.862, Giulianelli; conf., Cass. Pen., 4, 25.3.2014 n. 22.257, Guernelli). 3.3. Fatti tali premesse va osservato che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente valutato tutti gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti emersi a carico degli imputati pervenendo alla affermazione della penale responsabilità degli stessi "oltre ogni ragionevole dubbio" valutando, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contradittorie, la palese infondatezza della ricostruzione alternativa dei fatti operata dalle difese.La ritenuta consapevolezza delle attività illecite materialmente perpetrate dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] da parte dei ricorrenti risulta, invero, basata su una serie di elementi quali: il rapporto familiare tra i compiutati, la titolarità formale del 10% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha beneficiato di gran parte delle somme arbitrariamente prelevate in danno del gruppo Perin) e la partecipazione attiva dei predetti alla vita ed alla attività della stessa, la disponibilità del conto corrente della società su cui venivano versate ingentissime somme di denaro (della quale gli imputati non potevano non essere a conoscenza avendo anche provveduto ad approvare i relativi bilanci), l'inattività della predetta società, l'assenza di redditi personali in grado di giustificarne le notevole disponibilità finanziarie degli stessi pacificamente emerse in punto di fatto, elementi tutti :unitariamente valutati,ritenuti pienamente sintomatici del contributo offerto indicato in imputazione come di concorso e rafforzamento del proposito criminoso necessario per la piena realizzazione delle attività illecite contestate alla madre coimputata. I giudici di merito hanno evidenziato, in particolare, come "dalla data della sua costituzione l' [OSCURATO:SOCIETA]. abbia direttamente e illecitamente beneficiato di cinquantatrè bonifici bancari dai conti correnti delle società e di quattro assegni circolari emessi su apparente richiesta delle medesime indirizzata con modalità fraudolenta a istituti di credito di loro riferimento per oltre 1.400.000,00 euro" ed osservato come di significativo rilievo appariva il dato che la società era sostanzialmente inattiva " limitando di fatto la sua ragion d' essere alla gestione statica di ingenti risorse in essere sui conti correnti e di beni patrimoniali di ingente valore che nonostante fossero formalmente intestati a detta società risultavano a tutti gli effetti essere utilizzati e fruiti - per finí diversi dall' esercizio dell' impresa -anche dalle loro persone". Il Tribunale - le cui considerazioni sono stare riprese dalla corte di appello - ha pure individuato, con dovizia di argomentazioni, come entrambi gli imputati avevano beneficiato personalmente e direttamente a vario titolo di alcune attività distrattive (vedi, sentenza ff. 15/19 e 37), arrivando alla logica e condivisibile conclusione che gli imputati erano pienamente consapevoli sia di concorrere con la madre nella commissione delle attività illecite sia approfittare del particolare ruolo che la stessa rivestiva nel gruppo Perin, profili non presi in alcun modo in considerazione dalle difese con i proposti ricorsi. Occorre ribadire, del resto, che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Orbene osserva il Collegio che le censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente con il secondo ed il primo motivo dei rispettivi ricorso oltre che generiche - nella misura in cui non si confrontano con tutti gli elementi probatori posti a fondamento della affermazione della loro responsabilità - sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 4. Il comune motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è anch' esso manifestamente infondato. 4.1. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche agli imputati, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità dei fatti ed il ruolo degli imputati nelle vicende in esame. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure. 5. Va, infine, osservato che priva di regio alcuno è la dedotta questione di costituzionalità dovendosi qui richiamare i condivisibili principi affermati da Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 23/07/2020 Ud. (dep. 09/09/2020 ) Rv. 279866 - 01 secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all'art. 25, comma 2, Cost. ed all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche per i reati consumatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'effetto sospensivo non è il frutto di una disposizione sostanziale di nuova introduzione, ma è la conseguenza derivante dalla ordinaria applicazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., che lo prevede in ogni caso in cui la sospensione del procedimento sia imposta da una particolare disposizione di legge, come nelle ipotesi appunto contemplate dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020. (Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 23/07/2020 Ud. (dep. 09/09/2020 ) Rv. 279866 — 01. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. 6.1. I ricorrenti vanno, altresì condannati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, La.Merc. s.r.I., Oxin s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] liquidate per l'attuale fase in euro cinquemila oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend