CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14900-2025 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (Part. Iva e Cod. Fisc.le e n. iscr. Reg. Imprese 01993160546 – [OSCURATO:REA]) , con sede in [OSCURATO:PERSONA] (PG), [OSCURATO:PERSONA] n. 42 – Stradario 80784, in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.le [OSCURATO:PERSONA] 88H02 E230N), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.le [OSCURATO:PERSONA] 62T26 D653A), del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10/16. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Loc. [OSCURATO:PERSONA] 42 - 06025 – [OSCURATO:PERSONA] (PG) (cod. fisc.le e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) econtro PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Perugia ([OSCURATO:PERSONA] SFE 80010080549). -intimati - avverso la sentenza n. 366/2025 della Corte di Appello di Perugia, resa in data 19/6/2025 e pubblicata in data 23/6/2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia – decidendo sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nei confronti della sua liquidazione giudiziale –ha rigettato l’impugnazione, dichiarando le spese di lite irripetibili. 2. Con reclamo ex art. 51 CCII, depositato in data 29/11/2024, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva infatti contestatola dichiarazione di apertura della sua liquidazione giudiziale pronunciata, su istanza del PM, dal Tribunale di Spoleto con sentenza n. 60/2024 del 15/11/2024, chiedendo l’inibitoria di tutti gli atti della liquidazione e, nel merito, la revoca della sentenza. Sostenevala reclamante di non essere stata destinataria di nessuna notifica ai sensi dell’art. 40 CCII e di essere stata resa edotta dell’intervenuta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale solo in data 18/11/2024, quando veniva informalmente contattata dal curatore al fine di procedere a tutti gli adempimenti di legge necessari e successivi alla sentenza. 3. La Corte di appello ha rilevato ed osservato che: (i) dall’esame dello storico del fascicolo telematico di primo grado risultavache - dopo l’ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato l’incompetenza per territorio sulla istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata dal PM, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Spoleto, territorialmente competente, ai sensi dell’art. 29 CCII- il Giudice designato alla trattazione dell ’ istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Spoleto aveva adottatoun decreto di fissazione dell’udienza dinanzi a sé (datato 25/9/2024 e depositato il 27/9/2024), con il quale era stato disposto che il provvedimento di incompetenza ed il decreto medesimo fossero notificati dalla Cancelleria all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI - PEC) delle imprese e dei professionisti ; (ii) a l fascicolo telematico risultava “ ottenuta ” la ricevuta di consegna della notifica telematica al debitore [OSCURATO:PERSONA]; stessa notifica risulta va , del resto , ricevuta con riferimento alla comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; (iii) afronte di tale dato documentale , la reclamante aveva asserito:“Orbene, queste, procedure non sembrano, tuttavia, essere state assolte nel caso di specie, in quanto, da ciò che si è potuto evincere dal fascicolo della procedura, nessuna notifica è stata eseguita all’attuale reclamante”;(iv) tuttavia, in difetto di una contestazione più specifica, che desseconto della “ ottenuta ” consegna della not ifica telematica a PCT e ne contestasse la validità, occorreva ritener e che la notifica fosse stata correttamente inviata alla parte; (v) la circostanza, poi,che la reclamante non avesse avuto effettiva conoscenza degli atti comunicati non p oteva rilevare ai fini di ritenere non correttamente instaurato il contraddittorio. La sentenza, pubblicata il23.06.2025, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la societàricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, la nullità della sentenza ex art.360, comma 1 , n. 3 e/o n. 4 , c.p.c. per la violazione degli artt. 40 e ss. CCII e degli artt. 24 e 111 Cost.,in ragione dell’omessa notifica del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale e del pedissequo decretodi fissazione dell’udienza di comparizione delle parti del 7/11/2024. 1.1 Ribadisce la parte ricorrente che il vizio lamentato in sede di reclamo ex art. 51 D.lgs. 14/2019 afferiva all’omessa notifica, ad opera della Cancelleria del Tribunale di Spoleto, del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di comparizione delle parti emesso in data 25/9/2024 dal Tribunale di Spoleto in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente alla trasmissione degli atti del relativo procedimento da parte del Tribunale di Perugia, dichiaratosi incompetente per ragioni territoriali. Aggiunge la ricorrente che l’errore in cui la motivazione sarebbe incorsaera reso evidente dal passo della motivazione in cui affermava: “Al fascicolo telematico risulta ottenuta la ricevuta di consegna della notifica telematica al debitore [OSCURATO:PERSONA], stessa notifica risulta del testo ricevuta con riferimento alla comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale…”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Perugia, l’unica ricevuta di consegna della notifica telematica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, del decreto di designazione del g iudice e del successivo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti presente agli atti del fascicolo telematico allegati al reclamo afferiva a l procedimento originariamente incardinato presso il Tribunale di Perugia, e rubricato al n. 108/2024 R.G.P.U., che era procedimento divers o da quello innanzi Tribunale di Spoleto, rubricato al numero di R.G.P.U. 76/2024, della cui omessa notifica si era denunciata la violazione. 1.1 Il motivo di doglianza è infondato. Come emerge dalla lettura del fascicolo telematico, acquisito dalla Cancelleria di questa Corte ai sensi dell’art. 137 bis disp. att. cod. proc. civ., la ricostruzione della vicenda sopra descritta ed operata dalla parte ricorrente non corrisponde a verità processuale, essendo al contrario corretta la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale. Risulta dalla consultazione degli atti- cui questa Corte è abilitata , trattandosi di un vizio processuale quello denunciato dalla parte ricorrente -che il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza innanzi al giudice delegato alla trattazione dellacausa trasferita per competenza al Tribunale di Spoleto(decreto datato 25.9.2024 e depositato il 27.9.2024) erano stat i correttamente notificat i alla società debitrice, come emerge più in particolare dalla ricevuta di consegna della notifica telematica al debitore [OSCURATO:PERSONA] contenuta nel fascicolo del giudizio di reclamo. Il contraddittorio processuale era stato,pertanto, correttamente assicurato anche nei confronti della società oggi ricorrente. Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure agitatenel motivo di ricorso qui in esame. 2. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata. Sussistono,invece, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un