CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37736/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento cautelare [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catania 25/2/2021 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 3/2/2021 aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare In carcere in relazione ad una rapina aggravata commessa in concorso con più persone riunite, con il volto travisato da passamontagna e con la minaccia di un'arma, ai danni dell'autista di un autoarticolato, indotto a fermarsi e, poi, costretto sotto la minaccia dell'arma predetta a lasciare la guida del veicolo e posizionarsi sulla brandína posteriore, al fine di impossessarsi della merce del TIR, scaricata a Catania, dove il mezzo era stato condotto. . Con unico motivo di ricorso il Drago ha dedotto la violazione di legge e l'insufficienza della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari che sarebbero state desunte soltanto dalle modalità dell'azione criminosa, senza considerare i segni di resipiscenza mostrati già all'udienza di convalida. Con lo stesso motivo di ricorso è stata dedotta anche l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato anche dove questo assume che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico si fonderebbero comunque su un atto di affidamento nella capacità di autocontenimento del soggetto cui vengono applicati. Difetterebbe anche, infine, ad avviso del ricorrente, il riconoscimento della possibilità che si presenti' in concreto occasioni prossime favorevoli alla commissione di reati. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per non essersi questa confrontata con la giovane età del prevenuto e le ammissioni di responsabilità in sede di convalida. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto fuoriesce dai limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. 4. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme dì legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano - come nel caso di specie - in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Il controllo di legittimità in ordine alla valutazione, da parte del Tribunale del riesame, dello spessore degli indizi, delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, pertanto, è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità .evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata soddisfa tali requisiti, in quanto legittimamente e senza incorrere in illogicità alcuna il Tribunale del riesame, nel valutare il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, da parte del Drago, si è riferito in primo luogo alla gravità della condotta criminosa, connotata da uno spregiudicato modus operandi, ed altresì ai precedenti penali dei coindagati e delle persone alle quali il ricorrente è solito accompagnarsi, tanto che l'ordinanza lo ha indicato come sottoposto a controllo di polizia, precedentemente ai fatti per cui si procede, insieme ad un pregiudicato ed a suo padre [OSCURATO:PERSONA], anche questo già condannato per una pluralità di rapine aggravate e sequestri di persone (pag. 2 dell'ordinanza impugnata), elemento di per sé legittimamente ritenuto sintomatico di pericolosità, ed ha altresì evidenziato che il 18/9/2020, appena tre mesi dopo i fatti per cui si procede, il servizio di intercettazioni ambientali installato a bordo dell'autovettura in uso al ricorrente aveva consentito di comprendere che era in atto un ulteriore tentativo di rapina ai danni di un autotrasportatore, sventato dal'intervento della P.G., che aveva proceduto all'arresto del ricorrente, insieme con suo padre [OSCURATO:PERSONA] ed altri, tra i quali due coindagati nel presente procedimento (pag. 3). Nell'evidenziare tali elementi, appare evidente che il Tribunale del riesame ha ritenuto poco significative — o, comunque, recessive - l'ammissione di responsabilità del ricorrente e la sua giovane età, risultando comunque illustrata in modo non illogico, nel provvedimento impugnato, la personalità del Drago dedita alla consumazione di gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede e tale da non consentire di fare affidamento su capacità di controllo ed auto contenimento, secondo la valutazione delle circostanze esaminate in modo congruo dal giudice di merito. Di nessun rilievo, invece, deve ritenersi la mancanza, nel provvedimento impugnato, di qualsiasi riferimento ad occasioni prossime di consumazione di reati da parte del ricorrente: è ormai costante e condiviso l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in tema di esigenze cautelari secondo cui il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum líbertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, Rv. 274085). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in camera di consiglio il 15 luglio 2021 Il re