CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]'COOPERATIVA– intimati –Numero registro generale 4833/2025Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 21274/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 34855/2024depositata il 29/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] 2019 SRL propone ricorso per revocazione avversol’ordinanza di questa Corte n. 34855/2024, pubblicata in data 29dicembre 2024, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso propostodalla medesima [OSCURATO:PERSONA] 2019 S.R.L. avverso il Decreto del [OSCURATO:PERSONA] 4 maggio 2022 che, a propria volta, aveva respintol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].COOP. – con l’intervento della stessa odierna ricorrente tramite lamandataria [OSCURATO:SOCIETA]. – avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA].2. Riferisce, infatti, il ricorso in premessa che:− la [OSCURATO:PERSONA]. COOP. si eraoriginariamente insinuata allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per un credito derivante – tral’altro - dal saldo passivo di un conto corrente intestato allaEurolegno [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]garantito mediante fideiussione dalla [OSCURATO:PERSONA].− in sede di verifica la Curatela aveva contestato la sussistenzadi adeguata prova del credito da conto corrente, rilevando chela creditrice non aveva prodotto l’integralità degli estratticonto, in quanto risultava assente l’estratto relativo al periodo8 luglio 2003 – 30 settembre 2003;Sez. S1 - R.G. 4833/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 4833/2025Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 21274/2026Data pubblicazione 23/06/2026− [OSCURATO:PERSONA]. COOP. avevaproposto opposizione, deducendo di avere invece prodottol’integralità degli estratti conto, in quanto l’estratto alla datadel 30 settembre 2003 costituiva il primo estratto del rapporto,dal momento che quest’ultimo era stato costituito in data 8luglio 2003 e che la prima operazione della correntista risalivaal 29 luglio 2003;− nel giudizio era intervenuta, quale cessionaria del credito,l’odierna ricorrente per il tramite della mandataria doValueS.p.A.,− il Tribunale di Roma, con il decreto 4 maggio 2022, avevarespinto l’opposizione, affermando che non era stato assoltol’onere probatorio, non avendo la creditrice prodotto la seriecompleta degli estratti conto dall’inizio alla chiusura delrapporto;− era stato pertanto proposto dall’odierna ricorrente ricorso percassazione affidato ad unico motivo, con il quale si deduceva,ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 115 c.p.c. e 99, secondo comma, l.fall., nonché, ex art.360, n. 4), c.p.c. la nullità del procedimento per “anomaliamotivazionale”, censurando il provvedimento del Tribunale pertravisamento della prova, avendo il Tribunale affermatol’assenza della serie completa degli estratti laddove tale serieera presente;− questa Corte, con il provvedimento di cui ora viene chiesta larevocazione, aveva invece dichiarato inammissibile il motivo,affermando che la doglianza veniva a dedurre un errore di fattoe non un errore di giudizio e che quindi il provvedimento delTribunale Roma avrebbe dovuto essere impugnato con ilSez. S1 - R.G. 4833/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 4833/2025Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 21274/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c. e non conricorso per cassazione.3. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2019 S.R.L. non resistono né ilCOOPERATIVO SOC. COOP, rimasti entrambi intimati.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’unico motivo il ricorso deduce “errore di fatto decisivo nellalettura e nella percezione del motivo di ricorso interno al giudizio dilegittimità”.Argomenta la ricorrente che il ricorso dichiarato inammissibile daquesta Corte veniva a dedurre non un mero errore di fatto – la mancatapercezione dell’esistenza degli estratti conto nei fascicoli – bensì unerrore di giudizio ed un travisamento probatorio del Tribunale di Romaper avere quest’ultimo ritenuto che non fossero stati integralmenteprodotti gli estratti conto, laddove la produzione era completa.Si tratterebbe quindi, non di “mancata percezione dell’esistenza deldocumento” – come avrebbe opinato questa Corte – ma di una erratavalutazione della completezza degli estratti conto.Argomenta il ricorso che l’errore commesso da questa Cortesarebbe decisivo in quanto avrebbe precluso l’esame nel merito dellacensura, determinando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.2. Il ricorso – che, quanto ai contenuti, risponde ai requisiti dispecificità ex art. 366 c.p.c. come individuati da questa Corte perl’ipotesi di revocazione delle decisioni della Cassazione (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 30720 del 19/10/2022; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.14126 del 01/06/2018) - è da ritenersi fondato quanto al rescindente.Sez. S1 - R.G. 4833/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 4833/2025Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 21274/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026Giova rammentare che questa Corte ha già chiarito che , èesperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., larevocazione per l'errore di fatto nell'ipotesi di errore compiuto nellalettura degli atti interni al giudizio di legittimità - errore che presupponel'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;- in cui sia incorso il giudice di legittimità e che abbia comportato lamancata decisione su uno o più motivi di ricorso, mentre deveescludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo siaeffettivamente intervenuta - anche se con motivazione che non abbiapreso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svoltecome motivi di censura del punto - perché in tal caso è dedotto non giàun errore di fatto (quale svista percettiva immediatamentepercepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazionedell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 16297 del 17/06/2025; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 10040del 29/03/2022; Cass. Sez. U - Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019).Venendo al caso ora in esame, si osserva che la letturadell’originario ricorso proposto dall’odierna ricorrente consente dipervenire alla conclusione per cui l’ordinanza di questa Corte n.34855/2024 non ha, semplicemente, disatteso alcune delleargomentazioni della parte ma è venuta ad operare una letturaincompleta del ricorso stesso, giungendo ad una ricostruzione delcontenuto di quest’ultimo che risulta divergente da quello evidenziatodall’esame diretto dell’atto.Nel ricorso, infatti, l’odierna ricorrente, dopo aver evidenziato siache il credito da essa vantato era stato escluso già in sede di esamedello stato passivo sulla base della ritenuta incompletezza degli estratticonto (pag. 7) sia che in sede di opposizione allo stato passivo era stataSez. S1 - R.G. 4833/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 4833/2025Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 21274/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026invece dedotta la presenza integrale di tali estratti (pag. 8) sia che,infine, il Tribunale di Roma aveva confermato l’esclusione dallo statopassivo sulla base della medesima motivazione (pagg. 9-10), avevadedotto innanzi a questa Corte un vero e proprio errore di giudizio etravisamento probatorio (pagg. 11 segg.) e non semplicemente unerrore di fatto revocatorio, risultando, del resto, evidente che il temadella presenza – o meno – dell’integralità degli estratti conto avevacostituito “punto controverso” sul quale la decisione impugnata si eravenuta a pronunciare, in tal modo collocandosi al di fuori dell’area dioperatività dell’art. 395, n. 4), c.p.c.aspetto, questo, che verrà valutato nel rescissorio – risulta però chiaroche l’originario ricorso veniva a dedurre in modo sufficientementechiaro (pag. 14) un travisamento della prova – al di là del pieno rispettodele coordinate successivamente individuate da questa Corte (Cass.Sez. U - Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) - e non un mero errore difatto revocatorio.L’inesatta ricostruzione del contenuto del ricorso, quindi, hacomportato che l’ordinanza di questa Corte n. 34855/2024 non si èlimitata a disattendere quelle che dovevano intendersi come mereargomentazioni della parte ma è pervenuta a travisare il contenutoeffettivo del ricorso, in tal modo omettendo di statuire concretamentesu quest’ultimo, evidenziandosi, conseguentemente, anche il caratteredecisivo dell’errore medesimo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9396 del21/04/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7127 del 29/03/2006).Conseguentemente, l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen. 34855/2024 deve essere revocata per errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 4833/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 4833/2025Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 21274/2026Data pubblicazione 23/06/20263. A ben diverse conclusioni si deve, invece, pervenire quanto alrescissorio, in relazione al quale deve invece essere nuovamenteformulato un giudizio di inammissibilità dell’originario ricorso avversoil Decreto del Tribunale di Roma 4 maggio 2022.Quest’ultimo provvedimento, infatti, ha così – testualmente –argomentato il fulcro della motivazione della propria decisione:“Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità e di merito, infatti, si deve ritenere che la banca che facciavalere in giudizio un credito derivante da un rapporto di conto correntedeve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suosvolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. La bancaopponente, invece, ha prodotto la documentazione contrattuale sullaquale fonda la propria pretesa - contratto di apertura del conto efideiussione prestata dalla società fallita -, ma non la serie completadegli estratti conto contenenti l'elenco dei movimenti, dall'inizio allachiusura del rapporto, dai quali potersi desumere il complessivoandamento dello stesso.Gli estratti del conto tecnico "finanze fatture" prodotti dalla opposta, inparticolare, si riferiscono alle sole operazioni di anticipazione e, da unlato, riportano un saldo finale che non corrisponde alla somma oggettodi insinuazione e, dall'altro, non consentono di individuare tutte lemovimentazioni che ne hanno determinato il saldo finale”.Il Tribunale capitolino, quindi, non ha fondato il proprio rigettodell’opposizione allo stato passivo sulla mera asserzione dell’assenzadella serie completa degli estratti conto, avendo, invece, posto inrisalto sia che l’odierna ricorrente aveva prodotto estratti del contotecnico "finanze fatture" riferiti alle sole operazioni di anticipazione, siache gli stessi riportavano un saldo non congruente con la sommaSez. S1 - R.G. 4833/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 4833/2025Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 21274/2026Data pubblicazione 23/06/2026oggetto di insinuazione, sia che, infine, non consentivano laricostruzione di tutte le movimentazioni.Si tratta, quindi, di una ratio decidendi ben più ampia ed articolatadi quella esposta dalla ricorrente e che l’originario ricorso, in realtà, haomesso di impugnare nei vari profili individuabili, laddove era oneredella parte – qualora avesse voluto investire la ratio nella suaintegralità – non solo dedurre di aver prodotto tutti gli estratti conto,ma anche di censurare sia l’affermazione per cui gli stratti del contotecnico erano riferiti alle sole anticipazioni sia l’affermazione dellainconciliabilità del saldo finale da esse desumibile con la sommaoggetto dell’insinuazione allo stato passivo.Per contro, è inevitabile constatare che l’unica deduzione contenutanel ricorso avverso il Decreto del Tribunale di Roma 4 maggio 2022 è– come già visto – costituita dall’affermazione della tesi per cui gliestratti conto relativi al rapporto con la fallita erano stati integralmenteprodotti (pagg. 11-12).Affermazione che, già per la sua sola incompletezza rispetto allaratio del provvedimento impugnato, varrebbe a determinarel’inammissibilità del ricorso.Affermazione che, ulteriormente, costituisce l’unica deduzione infatto avverso le considerazioni sinteticamente sviluppate dal [OSCURATO:PERSONA] nel proprio provvedimento, diffondendosi poi il ricorso inampie argomentazioni in diritto relative al cattivo governo delle normesulla valutazione delle prove ed alla presenza di un travisamento dellaprova.E tuttavia, a ben vedere, la prova travisata – cioè il contenuto degliestratti conto e gli elementi dai quali desumere non solo la completezzacronologica ma anche la congruità matematica degli stessi e lapresenza di tutte le movimentazioni – non viene neppure specificataSez. S1 - R.G. 4833/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 4833/2025Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 21274/2026Data pubblicazione 23/06/2026dal ricorso, in netto contrasto con il principio di specificità di cui all’art.366 c.p.c., determinandosi in tal modo una lacuna così radicale neltessuto del ricorso medesimo, da sottrarre lo stesso a qualunquepossibilità di concreto vaglio.La deduzione di travisamento della prova, infatti, postula comunqueche il ricorso, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c. venga ad individuarequantomeno i contenuti essenziali della prova che si assume travisatacon riferimento alle affermazioni della decisione impugnata che siaffermi costituire travisamento diretto del dato probatorio, nonessendo possibile rimettere a questa Corte di legittimità il compito diindagare la prova asseritamente travisata non semplicemente perverificare se travisamento vi sia stato ma addirittura per individuare dazero il dato probatorio che si assume travisato.In relazione al rescissorio, quindi, la conclusione è che il ricorsoavverso il Decreto del Tribunale di Roma 4 maggio 2022 èinammissibile sia per carenza del requisito di specificità ex art. 366c.p.c. sia perché non investe la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato nella sua integralità.4. Pertanto, se, da un lato, l’ordinanza della Corte Suprema diCassazione n. 34855/2024 deve essere revocata, dall’altro lato, ilricorso avverso il Decreto del Tribunale di Roma 4 maggio 2022 deveessere dichiarato inammissibile.5. Quanto al regime delle spese, questa Corte sarebbe chiamata astatuire sia, nuovamente, sulle spese dell’originario ricorso avverso ilDecreto del Tribunale di Roma 4 maggio 2022 sia sulle spese delpresente ricorso.In questo caso, tuttavia, non vi è luogo a provvedere, né sul primoné sul secondo profilo, essendo in entrambi casi rimaste intimate leparti evocate.Sez. S1 - R.G. 4833/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 4833/2025Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 21274/2026Data pubblicaz ion e 23/06/20266. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,pronunciando in sede rescindente, revoca l'ordinanza della CorteSuprema di Cassazione n. 34855/2024 depositata il 29/12/2024;decidendo in sede rescissoria, dichiara inammissibile il ricorsoavverso il decreto del Tribunale di Roma 4 maggio 2022.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 4833/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 10 di 10