CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 20273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
844/2019) proposto da: S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), nella persona dell’amministratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in Roma, via G. Barracco n. 5; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appell o di Salerno n. 272/2018 (pubblicata il 28 febbraio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. R.G.N. 11844/2019 C.C. 20/06/2023 Appalto -Interessi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 994/2011, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 645 c.p.c. dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. revocava il decreto ingiuntivo n. 143/05 e condannava quest’ultima società – quale opponente - al pagamento della somma di euro 70.128,91, oltre “interessi dovuti per legge”, in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], compensando nella misura di 1/3 le spese complessive del giudizio e ponendo i restanti 2/3 a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Pronunciando sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la quale costituitasi in giudizio eccepiva la sua estraneità al giudizio, in virtù di intervenuta scissione ai sensi dell’art. 2506 c.c.) e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la quale, costituitasi in giudizio, concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell’appello oppure per il rigetto con vittoria di spese), la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 272/2018, rigettava l’appello, con conferma della sentenza impugnata, dichiarando interamente compensate le spese del grado. In particolare, la Corte salernitana riteneva infondato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto il Tribunale non era incorso nel prospettato vizio di omessa pronuncia, avendo statuito sugli interessi e che, con l’espressione utilizzata “oltre interessi dovuti per legge”, senza ulteriore specificazione, si dovesse ritenere che lo stesso giudice aveva inteso riconoscere gli interessi al saggio legale di cui all’art.1284 c.c., non potendosi condividere la prospettazione della società creditrice secondo la quale gli interessi riconosciuti con la sentenza di primo grado si sarebbero dovuti calcolare in relazione al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, in concreto dalla medesima computato in sede di intimazione di precetto basato sulla sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo. 3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistito con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione del combinato disposto del d.lgs. n. 231/2002 e dell’art. 1284 c.c., per aver il giudice di appello erroneamente negato alla stessa gli interessi di cui al citato decreto legislativo sulle somme dovute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto della pronuncia di condanna riconducibile alla sentenza di primo grado. 2. Rileva il collegio –decidendo sulla scorta del criterio della ragione più liquida e soprassedendo, perciò, sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente – che il formulato motivo è manifestamente infondato. Infatti, la Corte territoriale ha – con la sentenza impugnata – applicato legittimamente il principio generale secondo cui, nel caso della mancata specificazione della diversa natura degli interessi riconosciuti con la sentenza di condanna, si deve intendere che il giudice abbia inteso liquidare solo gli interessi legali (di portata generale) di cui all’art. 1284 c.c., in tal senso interpretando correttamente il “dictum” della decisione di primo grado, così escludendo che fossero stati riconosciuti gli interessi rinvenienti la loro fonte normativa speciale nel d. lgs. n. 231/2002 (profilo questo non integrabile e non correggibile in via interpretativa in sede di opposizione esecutiva), la cui applicazione presuppone la sussistenza di specifici presupposti che, evidentemente, il giudice di prime cure aveva inteso implicitamente escludere adottando la formula “oltre interessi dovuti per legge”, ovvero computabili secondo la generale disciplina codicistica (senza che, oltretutto, emerga che l’odierna ricorrente avesse specificamente posto l’apposita questione nel giudizio di primo grado, il che avrebbe imposto al Tribunale di adottare una specifica pronuncia sull’eventuale configurazione delle relative condizioni, non senza trascurare la circostanza che, anche con il decreto ingiuntivo, gli interessi erano stati riconosciuti senza alcuna indicazione dell’applicazione di quelli contemplati dal d. lgs. n. 231/2002). In conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 22457/2017, presa in considerazione anche dalla sentenza di appello), deve, quindi, essere ribadito il principio secondo cui ove il giudice del merito non abbia specificamente indicatoquale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", si devono intendere dovuti solamente gli intessi previsti dall’art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale (v. in tal senso, sia pure sotto la diversa angolazione della non eseguibilità nel territorio della Comunità Europea della sentenza che non contenga la menzionata specificazione, Cass. n. 9862/2014). Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cuial citato art. 1284 c.c.presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che deve essere operato in sede di cognizione e non può essere effettuato nell’ambito del procedimento esecutivo. 3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camer