CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06349/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo, nonchè di lesioni volontarie gravi ed aggravate anche ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/1991. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva ed alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] lamenta analoghi vizi in merito alla mancata esclusione della recidiva ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. 3. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti dal Caputo sono assertivi e comunque privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati. Per quanto riguarda il ricorso del Liso va osservato che all'imputato sono già state concesse le attenuanti generiche, seppure con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti bilanciabili. Alcuno specifico motivo è stato invece svolto con riguardo alla lamentata mancata esclusione della recidiva, mentre le doglianze relative alla commisurazione della pena risultano del tutto generiche e prive della necessaria correlazione con l'apparato argomentativo della sentenza. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] e_estensore [OSCURATO:PERSONA]..) [OSCURATO:PERSONA]