CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7515-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2198/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 2198/2017, notificata ad avviso della ricorrente in data 12 dicembre 2017. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], Eugenio lezzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il collegio rileva, così confermando la proposta del relatore, che non risulta depositata la copia autentica della sentenza impugnata, incombente prescritto dall'art. 369 c.p.c., a norma del quale insieme col ricorso il ricorrente deve depositare a pena di improcedibilità copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile. Nulla si dispone in punto spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 07515 sez. M2 - ud. 30