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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16984/2026

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Martucci.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sezione di Taranto, n.521/2019, depositata il 18/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Taranto – Sezione di [OSCURATO:PERSONA] – su ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento dellasomma complessiva di euro 145.077,62, oltre interessi ex d.lgs. n. 231del 2002, a titolo di compensi professionali relativi ad attività giudiziale estragiudiziale svolta dal 1999 al 2009.Numero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’opponente aveva eccepito, con riferimento ai diversi incarichiprofessionali, la prescrizione ordinaria decennale e la prescrizionepresuntiva triennale ex art. 2956 c.c.; aveva lamentato l’eccessività el’erroneità della liquidazione di numerose voci della parcella, l’illegittimocomputo di taluni diritti e del rimborso spese generali, l’indebitaliquidazione degli interessi nella misura richiesta, ed aveva chiesto larevoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, l’accertamento delcredito di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle pratiche nonprescritte.Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 3331/2015, ha liquidato la sommacomplessiva di euro 58.251,825, con interessi di mora ex d.lgs. n. 231 del2002 e ha compensato parzialmente le spese di lite, previa declaratoria diparziale prescrizione dei crediti professionali.Su appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Lecce – Sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione.Il giudice distrettuale ha escluso che le parti avessero instaurato un unicorapporto professionale di natura continuativa ed ha affermato che laprescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. operava per ciascun incaricoprofessionale e decorreva dall’esaurimento del singolo affare anche inpresenza di pluralità di prestazioni.Ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio, osservando che laformula era generica, mancando l’indicazione dell’entità dei crediti e delladata dei singoli pagamenti.

Ha negato, per difetto di prova, il compensoper la ricerca di documenti e la corrispondenza informativa e ha posto lespese di appello a carico dell’attuale ricorrente, liquidate in euro 2.200,00,oltre accessori.Per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria; MicheleAngelini resiste con controricorso.Numero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.2956, 2957 e 2958 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizionepresuntiva dall’esaurimento dei singoli incarichi professionali in presenzadi un rapporto unitario tra le stesse parti, protrattosi per circa dieci annisenza soluzione di continuità.Si sostiene che la prescrizione presuntiva doveva decorrere dall’ultimoincarico anche perché i singoli procedimenti non erano stati definiti consentenza.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha ravvisato il conferimento di una pluralità di incarichie di rapporti professionali autonomi, al più inscrivibili in un’unitariarelazione fattuale, ma formalmente distinti.Tale accertamento attiene al giudizio di fatto, incensurabile in cassazione,non inficiato dalle generiche contestazioni del ricorrente, che neppureillustra con la dovuta specificità le ragioni della ravvisata autonomia.Per le prestazioni professionali relativamente alle quali il pagamentodel compenso non sia stato pattuito in data anteriore al compimento delleprestazioni stesse, il relativo credito sorge - e può quindi essere fattovalere – al momento dell’esaurimento dell’incarico con cui coincide iltermine iniziale del decorso della prescrizione; in caso di pluralità diprestazioni occorre distinguere le ipotesi in cui esse siano state espletate aseguito di un unico incarico, nel qual caso si ha una prestazione unitaria,oppure se si tratti di prestazioni autonome o oggetto di retribuzioniperiodiche (Cass. 1678/1973).In presenza di una pluralità di incarichi autonomi, il termine diprescrizione decorre – quindi - dall’esaurimento delle singole attività.1.1.

Per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensidell’art. 2935 c.c., può farsi riferimento all’art. 2957 c.c., poiché entrambeNumero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026le ipotesi di prescrizione (ordinaria e presuntiva) esigono l’accertamentodel momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (Cass.2275/1974; Cass. 17924/2023).L’art. 2957 c.c. individua due diversi momenti di decorrenza dellaprescrizione a seconda che l’affare sia o meno concluso: per gli affaricompiuti, essa decorre dalla decisione, dalla conciliazione o dalla revocadel mandato, per quelli non compiuti dall’esecuzione dell’ultimaprestazione.

La disposizione ha lo scopo di fissare una data precisa didecorrenza facilmente individuabile e verificabile, a prescindere dallanatura del provvedimento che abbia definito il processo nel quale sianostate svolte le attività difensive (Cass. 4075/1975; Cass. 6033/1987;Cass. 12326/2001; Cass. 13374/2004; Cass. 13401/2015; Cass.275/2021).Si considerano definiti (ossia conclusi) non solo gli affari esitati in unadecisione, anche in rito, ma anche quelli conclusi con conciliazione, revocadel mandato o dipendenti da una causa obiettiva o subbiettiva che facciavenir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale l’estinzione delgiudizio in cui sia svolto il patrocinio, ipotesi in cui la prescrizione decorredal momento in cui si verifica l’evento estintivo (Cass. 964/1964; Cass.7281/2012; Cass. 17924/2023, per la decorrenza della prescrizione per gliaffari non definiti).Il fatto che i singoli contenziosi non siano stati definiti con sentenza nonimpediva, quindi, il decorso della prescrizione.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 233e 236 c.p.c., lamentando che la pronuncia abbia dichiarato inammissibileil giuramento decisorio deferito in appello sebbene le formule delgiuramento fossero chiare e specifiche, contenessero un riferimento allesingole prestazioni professionali e consentissero al giudice di definire lacausa in base alle risposte della parte cui il giuramento era stato deferito.Il ricorrente intende sostenere che, accertata l’insufficienza della formula,Numero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026il giudice avrebbe dovuto modificarla, salva la facoltà della parte direvocare il deferimento.Il motivo è infondato.2.1 Non è posta in discussione, da parte del ricorrente, l’ammissibilitàdell’eccezione di prescrizione benché l’assistito avesse contestato il credito(ammissibilità implicitamente ritenuta già dal giudice di primo grado, cheaveva accolto l’eccezione, senza che la questione fosse stata poi oggettodi gravame).2.2.

L’art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti per ilcompenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative siprescrive nel termine di tre anni.

La norma di fonda sulla presunzione diadempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenzadel credito nella stessa misura richiesta dal creditore.Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto allaposizione del debitore opponente, l'ammissione di non avere estintol'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitoredel giuramento decisorio (Cass. 11195/2007; Cass. 19240/2004; Cass.785/1998).Le condizioni relative all'oggetto del giuramento decisorio, sia per quantoriguarda l'essenza della formula e la sua decisorietà, sia per quantoanche d'ufficio, indipendentemente dalle contestazioni della parteinteressata; il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, si sottrae alsindacato di legittimità (cfr. Cass. 1664/1971 e Cass. 2437/1969 in temadi genericità della formula del giuramento mancante dell’indicazione dellesomme asseritamente corrisposte al creditore).2.3.

Posto il maggior importo del credito rispetto a quello per il quale erastata eccepita la prescrizione, l’apprezzamento del giudice deve ritenersiincensurabile, avendo correttamente evidenziato che la formula nonNumero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026conteneva l’indicazione della somma da versare, non ricavabile da unsemplice calcolo matematico sulla base di elementi certi.Il giuramento deve essere formulato in modo chiaro e specifico (art., 233,comma secondo c.p.c.) in modo che il giudice possa limitarsi a verificarel'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto chene ha formato oggetto (Cass. 9831/2014; Cass. 24025/2009).

Non puòrimettersi al giudice il compito di emendare o integrare la formula suprofili in fatto incerti, che solo la parte era in condizione di allegare (qualeil corretto ammontare del credito professionale insoluto): è incensurabilein sede di legittimità il mancato esercizio, da parte del giudice di merito,della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà peraltroconsentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa,al fine di renderne più chiaro il contenuto (Cass. 12779/2003; Cass.10574/2012).3.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dei decretiministeriali in materia di tariffe professionali forensi, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., contestando alla Corte di Appello di averrespinto la richiesta delle voci tariffarie per la ricerca di documenti e lacorrispondenza informativa con il cliente.

Il ricorrente sostiene che,secondo la normativa tariffaria applicabile ratione temporis, tali voci eranoautomaticamente liquidabili qualora l’attività fosse stata effettivamentesvolta o provata dalla documentazione già vagliata dal Consigliodell’Ordine degli Avvocati.Il motivo è infondato.L'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenzainformativa con il cliente e per la ricerca di documenti presupponenecessariamente la prova dell'effettività della prestazione professionale;tale prova non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapportoprofessionale, non implicando questo necessariamente edNumero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con ilcliente (Cass. 13539/2003).La parcella processionale, anche se munita del parere di congruitàdell’Ordine di appartenenza, è prova sufficiente per l’emissione del decretoingiuntivo, ma non per l’accoglimento della domanda all’esitodell’opposizione, ove sia oggetto di contestazione.Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte dellaspettanza del compenso del professionista e perciò di un diritto soggettivoche non trova titolo nel parere di congruità, ma nell’attività effettivamentesvolta e nel rapporto di patrocinio.

Il valore probatorio del parere siesaurisce nella fase monitoria ai fini dell’emissione dell’ingiunzione dipagamento, valendo nella successiva opposizione, ove contestato, qualemera dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore (Cass. s.u.19427/2021).

Esso è reso dal competente del Consiglio dell’ordine sullabase delle voci indicate dallo stesso difensore e senza alcun previoaccertamento dell’effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nellaparcella (Cass. 10428/2005; Cass. 13743/2002).Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali liquidate in € 4500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi,oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misuradel 15%.Numero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Martucci.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sezione di Taranto, n.521/2019, depositata il 18/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Taranto – Sezione di [OSCURATO:PERSONA] – su ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento dellasomma complessiva di euro 145.077,62, oltre interessi ex d.lgs. n. 231del 2002, a titolo di compensi professionali relativi ad attività giudiziale estragiudiziale svolta dal 1999 al 2009.Numero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’opponente aveva eccepito, con riferimento ai diversi incarichiprofessionali, la prescrizione ordinaria decennale e la prescrizionepresuntiva triennale ex art. 2956 c.c.; aveva lamentato l’eccessività el’erroneità della liquidazione di numerose voci della parcella, l’illegittimocomputo di taluni diritti e del rimborso spese generali, l’indebitaliquidazione degli interessi nella misura richiesta, ed aveva chiesto larevoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, l’accertamento delcredito di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle pratiche nonprescritte.Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 3331/2015, ha liquidato la sommacomplessiva di euro 58.251,825, con interessi di mora ex d.lgs. n. 231 del2002 e ha compensato parzialmente le spese di lite, previa declaratoria diparziale prescrizione dei crediti professionali.Su appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Lecce – Sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione.Il giudice distrettuale ha escluso che le parti avessero instaurato un unicorapporto professionale di natura continuativa ed ha affermato che laprescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. operava per ciascun incaricoprofessionale e decorreva dall’esaurimento del singolo affare anche inpresenza di pluralità di prestazioni.Ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio, osservando che laformula era generica, mancando l’indicazione dell’entità dei crediti e delladata dei singoli pagamenti. Ha negato, per difetto di prova, il compensoper la ricerca di documenti e la corrispondenza informativa e ha posto lespese di appello a carico dell’attuale ricorrente, liquidate in euro 2.200,00,oltre accessori.Per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria; MicheleAngelini resiste con controricorso.Numero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.2956, 2957 e 2958 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizionepresuntiva dall’esaurimento dei singoli incarichi professionali in presenzadi un rapporto unitario tra le stesse parti, protrattosi per circa dieci annisenza soluzione di continuità.Si sostiene che la prescrizione presuntiva doveva decorrere dall’ultimoincarico anche perché i singoli procedimenti non erano stati definiti consentenza.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha ravvisato il conferimento di una pluralità di incarichie di rapporti professionali autonomi, al più inscrivibili in un’unitariarelazione fattuale, ma formalmente distinti.Tale accertamento attiene al giudizio di fatto, incensurabile in cassazione,non inficiato dalle generiche contestazioni del ricorrente, che neppureillustra con la dovuta specificità le ragioni della ravvisata autonomia.Per le prestazioni professionali relativamente alle quali il pagamentodel compenso non sia stato pattuito in data anteriore al compimento delleprestazioni stesse, il relativo credito sorge - e può quindi essere fattovalere – al momento dell’esaurimento dell’incarico con cui coincide iltermine iniziale del decorso della prescrizione; in caso di pluralità diprestazioni occorre distinguere le ipotesi in cui esse siano state espletate aseguito di un unico incarico, nel qual caso si ha una prestazione unitaria,oppure se si tratti di prestazioni autonome o oggetto di retribuzioniperiodiche (Cass. 1678/1973).In presenza di una pluralità di incarichi autonomi, il termine diprescrizione decorre – quindi - dall’esaurimento delle singole attività.1.1. Per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensidell’art. 2935 c.c., può farsi riferimento all’art. 2957 c.c., poiché entrambeNumero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026le ipotesi di prescrizione (ordinaria e presuntiva) esigono l’accertamentodel momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (Cass.2275/1974; Cass. 17924/2023).L’art. 2957 c.c. individua due diversi momenti di decorrenza dellaprescrizione a seconda che l’affare sia o meno concluso: per gli affaricompiuti, essa decorre dalla decisione, dalla conciliazione o dalla revocadel mandato, per quelli non compiuti dall’esecuzione dell’ultimaprestazione. La disposizione ha lo scopo di fissare una data precisa didecorrenza facilmente individuabile e verificabile, a prescindere dallanatura del provvedimento che abbia definito il processo nel quale sianostate svolte le attività difensive (Cass. 4075/1975; Cass. 6033/1987;Cass. 12326/2001; Cass. 13374/2004; Cass. 13401/2015; Cass.275/2021).Si considerano definiti (ossia conclusi) non solo gli affari esitati in unadecisione, anche in rito, ma anche quelli conclusi con conciliazione, revocadel mandato o dipendenti da una causa obiettiva o subbiettiva che facciavenir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale l’estinzione delgiudizio in cui sia svolto il patrocinio, ipotesi in cui la prescrizione decorredal momento in cui si verifica l’evento estintivo (Cass. 964/1964; Cass.7281/2012; Cass. 17924/2023, per la decorrenza della prescrizione per gliaffari non definiti).Il fatto che i singoli contenziosi non siano stati definiti con sentenza nonimpediva, quindi, il decorso della prescrizione.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 233e 236 c.p.c., lamentando che la pronuncia abbia dichiarato inammissibileil giuramento decisorio deferito in appello sebbene le formule delgiuramento fossero chiare e specifiche, contenessero un riferimento allesingole prestazioni professionali e consentissero al giudice di definire lacausa in base alle risposte della parte cui il giuramento era stato deferito.Il ricorrente intende sostenere che, accertata l’insufficienza della formula,Numero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026il giudice avrebbe dovuto modificarla, salva la facoltà della parte direvocare il deferimento.Il motivo è infondato.2.1 Non è posta in discussione, da parte del ricorrente, l’ammissibilitàdell’eccezione di prescrizione benché l’assistito avesse contestato il credito(ammissibilità implicitamente ritenuta già dal giudice di primo grado, cheaveva accolto l’eccezione, senza che la questione fosse stata poi oggettodi gravame).2.2. L’art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti per ilcompenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative siprescrive nel termine di tre anni. La norma di fonda sulla presunzione diadempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenzadel credito nella stessa misura richiesta dal creditore.Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto allaposizione del debitore opponente, l'ammissione di non avere estintol'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitoredel giuramento decisorio (Cass. 11195/2007; Cass. 19240/2004; Cass.785/1998).Le condizioni relative all'oggetto del giuramento decisorio, sia per quantoriguarda l'essenza della formula e la sua decisorietà, sia per quantoanche d'ufficio, indipendentemente dalle contestazioni della parteinteressata; il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, si sottrae alsindacato di legittimità (cfr. Cass. 1664/1971 e Cass. 2437/1969 in temadi genericità della formula del giuramento mancante dell’indicazione dellesomme asseritamente corrisposte al creditore).2.3. Posto il maggior importo del credito rispetto a quello per il quale erastata eccepita la prescrizione, l’apprezzamento del giudice deve ritenersiincensurabile, avendo correttamente evidenziato che la formula nonNumero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026conteneva l’indicazione della somma da versare, non ricavabile da unsemplice calcolo matematico sulla base di elementi certi.Il giuramento deve essere formulato in modo chiaro e specifico (art., 233,comma secondo c.p.c.) in modo che il giudice possa limitarsi a verificarel'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto chene ha formato oggetto (Cass. 9831/2014; Cass. 24025/2009). Non puòrimettersi al giudice il compito di emendare o integrare la formula suprofili in fatto incerti, che solo la parte era in condizione di allegare (qualeil corretto ammontare del credito professionale insoluto): è incensurabilein sede di legittimità il mancato esercizio, da parte del giudice di merito,della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà peraltroconsentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa,al fine di renderne più chiaro il contenuto (Cass. 12779/2003; Cass.10574/2012).3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dei decretiministeriali in materia di tariffe professionali forensi, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., contestando alla Corte di Appello di averrespinto la richiesta delle voci tariffarie per la ricerca di documenti e lacorrispondenza informativa con il cliente. Il ricorrente sostiene che,secondo la normativa tariffaria applicabile ratione temporis, tali voci eranoautomaticamente liquidabili qualora l’attività fosse stata effettivamentesvolta o provata dalla documentazione già vagliata dal Consigliodell’Ordine degli Avvocati.Il motivo è infondato.L'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenzainformativa con il cliente e per la ricerca di documenti presupponenecessariamente la prova dell'effettività della prestazione professionale;tale prova non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapportoprofessionale, non implicando questo necessariamente edNumero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con ilcliente (Cass. 13539/2003).La parcella processionale, anche se munita del parere di congruitàdell’Ordine di appartenenza, è prova sufficiente per l’emissione del decretoingiuntivo, ma non per l’accoglimento della domanda all’esitodell’opposizione, ove sia oggetto di contestazione.Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte dellaspettanza del compenso del professionista e perciò di un diritto soggettivoche non trova titolo nel parere di congruità, ma nell’attività effettivamentesvolta e nel rapporto di patrocinio. Il valore probatorio del parere siesaurisce nella fase monitoria ai fini dell’emissione dell’ingiunzione dipagamento, valendo nella successiva opposizione, ove contestato, qualemera dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore (Cass. s.u.19427/2021). Esso è reso dal competente del Consiglio dell’ordine sullabase delle voci indicate dallo stesso difensore e senza alcun previoaccertamento dell’effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nellaparcella (Cass. 10428/2005; Cass. 13743/2002).Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali liquidate in € 4500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi,oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misuradel 15%.Numero registro generale 19102/2020Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 16984/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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