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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05481/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

2. È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

3. In tale ottica ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, devono ritenersi perciò inammissibili le doglianze - per le quali è intervenuta rinuncia - proposte dai tre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], CAPPELLO Giovanni e LUCIANI Silveria relative alla mancata riqualificazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 73, delle condotte loro ascritte.

Quanto all'ulteriore censura, proposta dal solo CAPPELLO Giovanni in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio risultante dalla riduzione per le attenuanti generiche, è da ritenere che le osservazioni svolte dalla Corte d'Appello (pag. 6) in ordine alla particolare gravità dei fatti (lungo periodo di adesione al sodalizio; numero di reati-fine) e alla personalità dell'imputato, espresse con riferimento alla individuazione della pena base, risultino idonee a giustificare la riduzione in misura inferiore al terzo.

4. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso Roma, il 27 gennaio 2023 Il Conslj4re estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. 2. È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). 3. In tale ottica ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, devono ritenersi perciò inammissibili le doglianze - per le quali è intervenuta rinuncia - proposte dai tre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], CAPPELLO Giovanni e LUCIANI Silveria relative alla mancata riqualificazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 73, delle condotte loro ascritte. Quanto all'ulteriore censura, proposta dal solo CAPPELLO Giovanni in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio risultante dalla riduzione per le attenuanti generiche, è da ritenere che le osservazioni svolte dalla Corte d'Appello (pag. 6) in ordine alla particolare gravità dei fatti (lungo periodo di adesione al sodalizio; numero di reati-fine) e alla personalità dell'imputato, espresse con riferimento alla individuazione della pena base, risultino idonee a giustificare la riduzione in misura inferiore al terzo. 4. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso Roma, il 27 gennaio 2023 Il Conslj4re estensore I
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