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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19951/2026

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nte incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,[OSCURATO:PERSONA]'AGRICOLTURA DELLO2026 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già2488 [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]'ECONOMIA,[OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONI inqualità di rappresentante processuale dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](A.R.S.E.A.), in persona dei rispettivi Assessori pro tempore,tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti - ricorrenti incidenNtuamleir o– re gistro generale 25864/2022Numero sezionale 2488/2026avverso la sentenza n. 819/2022 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 19951/2026PALERMO, depositata il 26/07/2022 R.G.N. 630/2020; Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenzadel Tribunale della stessa sede di rigetto del ricorso di UgoMaltese, il quale aveva richiesto il pagamento del corrispettivodell’attività lavorativa svolta in qualità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per le Erogazioni in Agricoltura(ARSEA) dal 2.7.2009 a maggio 2012, pari a € 467.271,04, oin subordine, € 337.473,52 sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Il Tribunale giudicava non provato lo svolgimento daparte del ricorrente delle dedotte mansioni di direzionegenerale, come indicate nel contratto di lavoro, consistenti inassunzione di responsabilità e svolgimento delle attivitàistituzionali dell’Agenzia, alla luce dell’inoperatività dell’Agenziae della mancata costituzione degli organi della stessa.3.

La Corte di Palermo confermava la sentenza di primogrado in relazione alla mancata prova dello svolgimento dellemansioni dedotte, ritenendo, tra l’altro, inammissibili le provedocumentali prodotte in sede di appello, in forza dellepreclusioni proprie del rito.4.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il dott.Maltese con quattro motivi, illustrati da memoria; resistonocon controricorso e ricorso incidentale condizionato con unicomotivo la Regione [OSCURATO:PERSONA], l’Assessorato all’Agricoltura,l’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni per ARSEA.Numero registro generale 25864/2022Replica al ricorso incidentale condizionato con controricorso il Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 19951/2026ricorrente principale.

Data pubblicazione 15/06/2026Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell'art. 60, comma 7, legge Regione Sicilia n.14/2006 e dell'art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per avere laCorte d’Appello erroneamente trascurato che nel decreto dinomina n. 543/2009 e nel contratto individuale del 16.7.2010,approvato con decreto n. 73/2010 era definito il suo compenso;sostiene che il credito era stato documentalmente provatorelazione del Commissario ad acta provavano l’instaurazione delrapporto e l’ammontare del compenso.2.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (art. 360, n. 3,c.p.c.) per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato chele due relazioni del ricorrente non attestavano l'attività svolta.3.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 1988 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per non avere la Corted’Appello considerato il predetto articolo, così violando ilprincipio iura novit curia.4.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 2700 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per nonavere la Corte d’appello considerato che la ricognizione di debitoproveniente da pubblico ufficiale faceva piena prova.5.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perconnessione, in quanto tutti concernenti la valutazione delleprove operata nei gradi di merito, sono inammissibili.Numero registro generale 25864/20226.

Con essi si prospetta, apparentemente, una violazione dNi umero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 19951/2026norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatDtait a pubblicazione 15/06/2026storici operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,non consentito, terzo grado di merito, proponendo una propriadiversa valutazione, corrispondente ad un mero dissensomotivazionale che non inficia la legittimità della sentenzaimpugnata, non essendo consentito trasformare il giudizio dicassazione nel terzo grado di merito nel quale ridiscutere esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, alfine di un loro riesame (v.

Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017,n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n.34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021,n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n. 33637/2015);tanto più in situazione processuale, come questa in esame, dipronuncia di merito cd. doppia conforme.7.

Difetta nei motivi di ricorso un compiuto confronto con ildecisum della sentenza impugnata, fondato sul mancatoespletamento dell’attività.

La Corte territoriale non ha negatoche il contratto fosse stato concluso, ma ha evidenziato che lapretesa azionata dal ricorrente, poi appellante, non potevaessere accolta in quanto, in presenza di un rapportocaratterizzato da prestazioni legate da nesso sinallagmatico,l’obbligazione va adempiuta solo se l’altro contraente adempiealla propria.8.

Dunque, contestando la valutazione delle risultanzeprocessuali, ritenute dai giudici di merito inidonee a provarel’attività in discussione, le censure veicolate nei motivi digravame finiscono con il richiedere la rivalutazione in fatto deidati valutati dal giudice di merito, ma tale operazione diNumero registro generale 25864/2022rivalutazione in fatto fuoriesce dal perimetro del giudizio dNi umero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 19951/2026legittimità (cfr. Cass. n. 25281/2023, n. 23783/2025).

Data pubblicazione 15/06/20269.

Invero, in materia di interpretazione degli attiamministrativi svolta nei gradi di merito, congruamente elogicamente motivata, così come in materia di interpretazionedi atti unilaterali o di contratti, la mera critica del risultatointerpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nellacontrapposizione di una differente interpretazione, non èammissibile in sede di legittimità; ove siano in astratto possibilidue o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - allaparte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudicedi merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stataprivilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso percassazione ed il carattere limitato di tale mezzo diimpugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di unasostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dalgiudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame,inammissibile in sede di legittimità.

Infatti, l’interpretazionedell’atto o del contratto data dal giudice di merito non deveessere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto,ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. n.5966/2022, n. 15367/2024; cfr. anche Cass. n. 6404/2026, n.6412/2026; v. inoltre Cass. n. 14270/2024, n. 33425/2022, n.9461/2021, n. 27702/2020, n. 16368/2014).10.

Del resto, spettano al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove a base della decisione, l’individuazionedelle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione diprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, lafacoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, larilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o diNumero registro generale 25864/2022enunciare specificamente che la controversia può essere decisaN umero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 19951/2026senza necessità di ulteriori acquisizioni.

Data pubblicazione 15/06/202611.

In questo senso, esaminati i documenti acquisiti, inclusala relazione del Commissario ad acta, la Corte ha escluso che ilcredito rivendicato dall’odierno ricorrente fosse dimostrato e, inparticolare (pp. 14-15 della sentenza impugnata) che dettarelazione contenesse una ricognizione di debito.

Lasollecitazione di una diversa valutazione del documentorappresenta la richiesta, non utilmente formulabile in questasede, di un nuovo giudizio di merito sul punto.12.

Neppure è integrata violazione dell’art. 115 c.p.c., per cuioccorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice dimerito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiache ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazionedella valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata algiudice di merito e pertanto, qualora congruamenteargomentata, insindacabile in sede di legittimità.13.

Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato(avente ad oggetto violazione e falsa applicazione degli artt. 100c.p.c., 4 L.R.

Sicilia n. 8/2017, 60, comma 1, L. R. Sicilia n.14/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., conrichiesta di dichiarazione del difetto di legittimazione passivadell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e dellaPesca Mediterranea).14.

Le spese di lite del presente giudizio di legittNimumietrào r,e gistro generale 25864/2022Numero sezionale 2488/2026liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.N umero di raccolta generale 19951/2026Data pubblicazione 15/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorsoincidentale condizionato.Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spesedel presente giudizio, che liquida in € 6.500 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,[OSCURATO:PERSONA]'AGRICOLTURA DELLO2026 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già2488 [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]'ECONOMIA,[OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONI inqualità di rappresentante processuale dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](A.R.S.E.A.), in persona dei rispettivi Assessori pro tempore,tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti - ricorrenti incidenNtuamleir o– re gistro generale 25864/2022Numero sezionale 2488/2026avverso la sentenza n. 819/2022 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 19951/2026PALERMO, depositata il 26/07/2022 R.G.N. 630/2020; Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenzadel Tribunale della stessa sede di rigetto del ricorso di UgoMaltese, il quale aveva richiesto il pagamento del corrispettivodell’attività lavorativa svolta in qualità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per le Erogazioni in Agricoltura(ARSEA) dal 2.7.2009 a maggio 2012, pari a € 467.271,04, oin subordine, € 337.473,52 sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Il Tribunale giudicava non provato lo svolgimento daparte del ricorrente delle dedotte mansioni di direzionegenerale, come indicate nel contratto di lavoro, consistenti inassunzione di responsabilità e svolgimento delle attivitàistituzionali dell’Agenzia, alla luce dell’inoperatività dell’Agenziae della mancata costituzione degli organi della stessa.3. La Corte di Palermo confermava la sentenza di primogrado in relazione alla mancata prova dello svolgimento dellemansioni dedotte, ritenendo, tra l’altro, inammissibili le provedocumentali prodotte in sede di appello, in forza dellepreclusioni proprie del rito.4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il dott.Maltese con quattro motivi, illustrati da memoria; resistonocon controricorso e ricorso incidentale condizionato con unicomotivo la Regione [OSCURATO:PERSONA], l’Assessorato all’Agricoltura,l’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni per ARSEA.Numero registro generale 25864/2022Replica al ricorso incidentale condizionato con controricorso il Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 19951/2026ricorrente principale. Data pubblicazione 15/06/2026Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell'art. 60, comma 7, legge Regione Sicilia n.14/2006 e dell'art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per avere laCorte d’Appello erroneamente trascurato che nel decreto dinomina n. 543/2009 e nel contratto individuale del 16.7.2010,approvato con decreto n. 73/2010 era definito il suo compenso;sostiene che il credito era stato documentalmente provatorelazione del Commissario ad acta provavano l’instaurazione delrapporto e l’ammontare del compenso.2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (art. 360, n. 3,c.p.c.) per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato chele due relazioni del ricorrente non attestavano l'attività svolta.3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 1988 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per non avere la Corted’Appello considerato il predetto articolo, così violando ilprincipio iura novit curia.4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 2700 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per nonavere la Corte d’appello considerato che la ricognizione di debitoproveniente da pubblico ufficiale faceva piena prova.5. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perconnessione, in quanto tutti concernenti la valutazione delleprove operata nei gradi di merito, sono inammissibili.Numero registro generale 25864/20226. Con essi si prospetta, apparentemente, una violazione dNi umero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 19951/2026norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatDtait a pubblicazione 15/06/2026storici operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,non consentito, terzo grado di merito, proponendo una propriadiversa valutazione, corrispondente ad un mero dissensomotivazionale che non inficia la legittimità della sentenzaimpugnata, non essendo consentito trasformare il giudizio dicassazione nel terzo grado di merito nel quale ridiscutere esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, alfine di un loro riesame (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017,n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n.34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021,n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n. 33637/2015);tanto più in situazione processuale, come questa in esame, dipronuncia di merito cd. doppia conforme.7. Difetta nei motivi di ricorso un compiuto confronto con ildecisum della sentenza impugnata, fondato sul mancatoespletamento dell’attività. La Corte territoriale non ha negatoche il contratto fosse stato concluso, ma ha evidenziato che lapretesa azionata dal ricorrente, poi appellante, non potevaessere accolta in quanto, in presenza di un rapportocaratterizzato da prestazioni legate da nesso sinallagmatico,l’obbligazione va adempiuta solo se l’altro contraente adempiealla propria.8. Dunque, contestando la valutazione delle risultanzeprocessuali, ritenute dai giudici di merito inidonee a provarel’attività in discussione, le censure veicolate nei motivi digravame finiscono con il richiedere la rivalutazione in fatto deidati valutati dal giudice di merito, ma tale operazione diNumero registro generale 25864/2022rivalutazione in fatto fuoriesce dal perimetro del giudizio dNi umero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 19951/2026legittimità (cfr. Cass. n. 25281/2023, n. 23783/2025). Data pubblicazione 15/06/20269. Invero, in materia di interpretazione degli attiamministrativi svolta nei gradi di merito, congruamente elogicamente motivata, così come in materia di interpretazionedi atti unilaterali o di contratti, la mera critica del risultatointerpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nellacontrapposizione di una differente interpretazione, non èammissibile in sede di legittimità; ove siano in astratto possibilidue o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - allaparte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudicedi merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stataprivilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso percassazione ed il carattere limitato di tale mezzo diimpugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di unasostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dalgiudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame,inammissibile in sede di legittimità. Infatti, l’interpretazionedell’atto o del contratto data dal giudice di merito non deveessere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto,ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. n.5966/2022, n. 15367/2024; cfr. anche Cass. n. 6404/2026, n.6412/2026; v. inoltre Cass. n. 14270/2024, n. 33425/2022, n.9461/2021, n. 27702/2020, n. 16368/2014).10. Del resto, spettano al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove a base della decisione, l’individuazionedelle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione diprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, lafacoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, larilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o diNumero registro generale 25864/2022enunciare specificamente che la controversia può essere decisaN umero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 19951/2026senza necessità di ulteriori acquisizioni. Data pubblicazione 15/06/202611. In questo senso, esaminati i documenti acquisiti, inclusala relazione del Commissario ad acta, la Corte ha escluso che ilcredito rivendicato dall’odierno ricorrente fosse dimostrato e, inparticolare (pp. 14-15 della sentenza impugnata) che dettarelazione contenesse una ricognizione di debito. Lasollecitazione di una diversa valutazione del documentorappresenta la richiesta, non utilmente formulabile in questasede, di un nuovo giudizio di merito sul punto.12. Neppure è integrata violazione dell’art. 115 c.p.c., per cuioccorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice dimerito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiache ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazionedella valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata algiudice di merito e pertanto, qualora congruamenteargomentata, insindacabile in sede di legittimità.13. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato(avente ad oggetto violazione e falsa applicazione degli artt. 100c.p.c., 4 L.R. Sicilia n. 8/2017, 60, comma 1, L. R. Sicilia n.14/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., conrichiesta di dichiarazione del difetto di legittimazione passivadell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e dellaPesca Mediterranea).14. Le spese di lite del presente giudizio di legittNimumietrào r,e gistro generale 25864/2022Numero sezionale 2488/2026liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.N umero di raccolta generale 19951/2026Data pubblicazione 15/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorsoincidentale condizionato.Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spesedel presente giudizio, che liquida in € 6.500 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 19 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]