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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46502/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0303ADS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 12 marzo 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0303ADS), in relazione ai reati ascrittigli, di cui agli artt.337 cod. pen. (capo 1), artt. 582, 585 cod. pen. (capo 2), art. 485 cod. pen. (capo 3), riqualificato quest'ultimo nell'ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen., ritenuta la continuazione, alla pena di mesi dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della residuale ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen.

Per la difesa, il ricorrente avrebbe correttamente compilato il modulo plurilingue con le sue generalità effettive fornendo solo oralmente, generalità di fantasia, nella concitazione del momento del controllo, deduzione respinta dalla Corte d'appello con motivazione contestata, richiedendo la fattispecie di reato ritenuta in sentenza, una formale interlocuzione tra controllato e controllore.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si tratta di censura già prospettata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e completa, immune da censure di ogni tipo, nonché corretta in diritto.

In fatto, invero, risulta dai convergenti provvedimenti di merito, che l'imputato nelle immedíatezze del controllo, aveva fornito false generalità, peraltro immediatamente dopo cercando di fuggire, commettendo i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Soltanto nell'evoluzione successiva del controllo, presso gli uffici di polizia giudiziaria, questi, secondo la motivazione non manifestamente illogica del provvedimento censurato, aveva compilato correttamente il modello plurilingue.

Dunque, appare correttamente qualificata la condotta, quale delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui (art. 496 cod. pen.), trattandosi di dichiarazione rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato, in quel momento, dal destinatario dell'informazione falsa (Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266707).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. 2 /)f Dichiara inammissibile il rìcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0303ADS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 12 marzo 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0303ADS), in relazione ai reati ascrittigli, di cui agli artt.337 cod. pen. (capo 1), artt. 582, 585 cod. pen. (capo 2), art. 485 cod. pen. (capo 3), riqualificato quest'ultimo nell'ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen., ritenuta la continuazione, alla pena di mesi dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della residuale ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen. Per la difesa, il ricorrente avrebbe correttamente compilato il modulo plurilingue con le sue generalità effettive fornendo solo oralmente, generalità di fantasia, nella concitazione del momento del controllo, deduzione respinta dalla Corte d'appello con motivazione contestata, richiedendo la fattispecie di reato ritenuta in sentenza, una formale interlocuzione tra controllato e controllore. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si tratta di censura già prospettata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e completa, immune da censure di ogni tipo, nonché corretta in diritto. In fatto, invero, risulta dai convergenti provvedimenti di merito, che l'imputato nelle immedíatezze del controllo, aveva fornito false generalità, peraltro immediatamente dopo cercando di fuggire, commettendo i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Soltanto nell'evoluzione successiva del controllo, presso gli uffici di polizia giudiziaria, questi, secondo la motivazione non manifestamente illogica del provvedimento censurato, aveva compilato correttamente il modello plurilingue. Dunque, appare correttamente qualificata la condotta, quale delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui (art. 496 cod. pen.), trattandosi di dichiarazione rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato, in quel momento, dal destinatario dell'informazione falsa (Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266707). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. 2 /)f Dichiara inammissibile il rìcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est
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