CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38647/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Alezzana n. 6. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 61. Controricorrenti avverso la sentenza n.546 della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 21. 4. 2016; udita la relazione della causa svolta dal cons. [OSCURATO:PERSONA] all'adunanza del 14. 10. 2021. $ R G N 2537/2017. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 546 del 21. 4. 2016 la Corte di appello di Catanzaro confermò la decisione del Tribunale di Cosenza, che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], a cui erano succeduti nel processo gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un appezzamento di terreno sito in agro del comune di Pedace ed accolto la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] o Egidio, cui erano succeduti nel processo quali eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla restituzione del predetto bene. A sostegno della conclusione accolta la Corte distrettuale affermò che, sulla base della prova testimoniale, era risultato provato che il terreno oggetto di causa era stato detenuto da [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di comodato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] o Egidio, all'atto di acquistarlo dalla zia dalla zia [OSCURATO:PERSONA] nel 1969, aveva promesso a quest'ultima di consentirne l'utilizzo a [OSCURATO:PERSONA], nipote della Piraino e cugino dell'acquirente, che già lo deteneva; che i testi sentiti avevano inoltre confermato che il Vencia aveva più volte richiesto la restituzione del terreno al Curcio, cedendo poi alla sua richiesta di lasciarglielo per tenere fede alla promessa fatta alla zia; che di conseguenza l'utilizzazione del bene da parte del Curcio era configurabile come detenzione e non come possesso, mentre non vi era stata alcuna prova di una interversione della stessa detenzione in possesso; che la richiesta della originaria attrice [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva proposto la domanda di usucapione dopo che, alla morte del marito, il Vencia le aveva chiesto la restituzione del terreno, di accessione e successione nel possesso del marito era inammissibile, in quanto avanzata solo in comparsa conclusionale, nonché infondata, avendo l'istruttoria confermato che il Curcio aveva utilizzato il bene in forza del comodato e non a titolo di possesso esclusivo. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 29. 1. 2016, ricorrono, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 18. 1. 2017. R.G. N. 2537/2017. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato memoria. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 244 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., lamenta che la Corte di appello abbia fondato il proprio accertamento che il terreno fosse utilizzato da parte di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di mera detenzione, in forza di un rapporto di comodato verbale, sulla base della sola testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito la circostanza de relato, senza indicare altri elementi oggettivi e concordanti idonei a suffragarne la veridicità ed ignorando altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria, tali da comprovare il c.d. animus possidendi, quale la realizzazione da parte di Curcio sul terreno in oggetto di due stabili manufatti senza richiesta di autorizzazione ad alcuno Il motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha posto a fondamento della sua decisione non solo la testimonianza della Faraco, che aveva riferito di avere appreso dalla zia Rosaria della promessa fatta dal Vencia alla venditrice di lasciare il terreno al Curcio, che già lo occupava. La Corte infatti, di seguito, ha precisato che " gli stessi testi riferiscono della tolleranza di [OSCURATO:PERSONA] o Egidio nei confronti del cugino [OSCURATO:PERSONA], avendo più volte richiesto la restituzione del terreno allo stesso , e cedendo poi alla richiesta di quest'ultimo di lasciarglielo ancora, solo per tenere fede alla promessa a suo tempo fatta alla zia ", nonché ha rappresentato che il Curcio ed il Vencia erano cugini, con ciò dando riscontro con altri elementi di prova all'esistenza della promessa in oggetto. L'ulteriore censura che lamenta la mancata valutazione del giudice degli elementi idonei a provare il possesso è inammissibile in quanto introduce un sindacato sull'apprezzamento delle prove non consentito in sede di legittimità. Il secondo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte di appello abbia affermato 3 3 LI _...----- R.G. N. 2537/2017. che tra il Curcio ed il Venda esistevano rapporti di parentela senza dar conto della contestazione di tale rapporto sollevata nell'atto di appello. Il mezzo è inammissibile in quanto la circostanza è stata esaminata dal giudice, che ha dato atto che i predetti soggetti erano cugini, sicché non può ravvisarsi il vizio denunziato, il quale si connota per l'omesso esame di un fatto decisivo per i giudizio e non per il mancato esame di una contestazione di un fatto. A ciò merita aggiungere che dalla sentenza impugnata emerge che la circostanza in oggetto era stata già dedotta dal convenuto Vencia nella comparsa di risposta in primo grado, mentre dal ricorso risulta essere stata posta in discussione solo con l'atto di appello, sicché correttamente di essa la Corte distrettuale ha preso atto, reputandolo fatto non controverso. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art.1141 cod. civ. e dell'art. 183, comma 5 n. 6, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile, perché avanzata solo nella comparsa conclusionale di primo grado, la richiesta degli appellanti di successione nel possesso del proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Il mezzo va dichiarato assorbito in ragione del rigetto dei motivi precedenti, da cui risulta confermato l'accertamento del giudice di appello che il Curcio occupasse il bene a titolo di detenzione, in qualità di comodatario, e non di possessore, situazione che rende di per sé inapplicabile la disposizione di cui all'art. 1146 cod. civ. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.R.G. N. 2537/2017. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel