CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10981/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (cui: 01nth0w) nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Firenze;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno in data 18 settembre2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all’art. 4 della leggen. 110 del 1975;che con il primo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazionedella legge penale nonché il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;che con il secondo motivo si eccepisce l’immotivata eccessività del trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto ripropone imedesimi profili di censura già disattesi dalla Corte di appello con adeguate e puntualiargomentazioni avendo evidenziato come la condotta del ricorrente, posta in essere in statodi ubriachezza, fosse tale da molestare e creare allarme nei passanti e dunque inidonea afar ritenere il fatto tenue o occasionale;che il secondo motivo, per le medesime ragioni sopra indicate, è manifestamenteinfondato avendo la sentenza impugnata argomentato puntualmente in ordine alla congruitàdello stesso sulla base dell’allarme e del fastidio procurato alle persone con la condotta perla quale è stato condannato; pena, peraltro, individuata in una misura di poco superiore alminimo e comunque inferiore alla media;che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motiviprospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senzaconfrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato malimitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità dellamotivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10981/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4237/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39064/2025TERESA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (cui: 01nth0w) nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Firenze;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno in data 18 settembre2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all’art. 4 della leggen. 110 del 1975;che con il primo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazionedella legge penale nonché il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;che con il secondo motivo si eccepisce l’immotivata eccessività del trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto ripropone imedesimi profili di censura già disattesi dalla Corte di appello con adeguate e puntualiargomentazioni avendo evidenziato come la condotta del ricorrente, posta in essere in statodi ubriachezza, fosse tale da molestare e creare allarme nei passanti e dunque inidonea afar ritenere il fatto tenue o occasionale;che il secondo motivo, per le medesime ragioni sopra indicate, è manifestamenteinfondato avendo la sentenza impugnata argomentato puntualmente in ordine alla congruitàdello stesso sulla base dell’allarme e del fastidio procurato alle persone con la condotta perla quale è stato condannato; pena, peraltro, individuata in una misura di poco superiore alminimo e comunque inferiore alla media;che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motiviprospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senzaconfrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato malimitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità dellamotivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]