CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 09633/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdito-a-v3.4i-se-effe-partC udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie, il ricorrente deduce una carenza motivazionale lamentando, peraltro in modo apodittico, la mancata adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. quando per contro alla luce delle superiori indicazioni di principio, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337); ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] llis \\, [OSCURATO:PERSONA]