CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, perché, come ben chiarito dalla Corte di merito, non vi erano i presupposti per riconoscere all'imputato il beneficio richiesto, in ragione del non modico valore dei beni sottratti e della complessiva condotta dallo stesso posta in essere (si veda la prima parte di pag. 4 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M