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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 27781/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.164/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in bari Via g.pascoli 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO LECCE n.109/2021 depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente,ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 1.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.164/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in bari Via g.pascoli 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO LECCE n.109/2021 depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente,ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 1.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in
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