CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11775/2016 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Canicattì, alla [OSCURATO:PERSONA], 2/4, in persona del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste, ai sensi dell'art. 83, co. 3 ultimo periodo, c.p.c., in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53E30 B602 K), domiciliato, (al-Sensi dell'art. 366, co. 2, c. e per quanto ancora possa valere, presso (la Cancellarla di questa Corte.) o c, c (: lu ò n C é.\. (vi - RICORRENTE - CONTRO 791A- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) - Agente della Riscossione della Provincia di Agrigento - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Agrigento, alla [OSCURATO:PERSONA] n, 28, in persona del Direttore Generale f.f. - procuratore, dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata con atto (rep. 2031 - racc. 1460) autenticato in data 28 aprile 2015 dal notaio in Catania, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste, ai sensi dell'art. 83, co. 3 ultimo periodo, c.p.c., in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63H12 H189 U), elettivamente dorniciliata presso Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - lo studio Everscheds avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla Via del Plebiscito n. 112. - CONTRORICORRENTE — NONCHÉ il [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Canicattì, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 - INTIMATO — avverso la sentenza n. 4465/01/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, depositata il 26 ottobre 2015, non notificata; LETTE le conclusioni motivate del Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio svolta in data 27 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo accoglieva l'appello proposto dal Comune di Canicattì avverso la sentenza n. 698/4/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, che aveva, invece, accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento n. 29120090022390176 di 3.746,88 C relativa alla tassa rifiuti solidi urbani per l'anno d'imposta 2009; 1.1. il Giudice regionale premetteva che la costituzione dell'agente della riscossione rendeva superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello prospettata dalla società in ragione della mancata convocazione del concessionario nel secondo grado di giudizio e considerava, per altro verso, sanati dalla relativa impugnazione i vizi di notifica dell'appello dedotti dalla contribuente; 1.2. la Commissione territoriale riteneva, nel merito, legittima l'iscrizione a ruolo della pretesa, assumendo che essa era stata giustificata anche per l'anno in contestazione sulla base della sentenza della Proc. 11775/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Commissione Tributaria di Agrigento che, in relazione a diversi anni di imposta (2002, 2003 e 2004), aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla società contro l'avviso di accertamento n. prot. 4401, notificato in data 10 giugno 2006, con cui il Comune aveva contestato l'omessa denuncia, ai fini della corresponsione della Tarsu, della superficie di mq. 855 relativa all'immobile sito in C.da Andolini3; 2. avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite pesta elettronica certificata in data 23 aprile 2016, formulando cinque motivi di impugnazione; 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso notificato il 3 giugno 2016; 4. la ricorrente ha depositato il 14 aprile 2022 memoria, con la quale ha rinunciato ai primi tre motivi di ricorso, insistendo per l'ac:coglimento dei restanti due; 5. è restato intimato il Comune di Canicattì; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato la violazione o la falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 112 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per non avere il Giudice regionale dichiarato inammissibile l'appello - come pure richiesto in sede di controdeduzioni in sede di appello - in ragione del fatto che il Comune di Canicattì aveva omesso di produrre la copia della ricevuta della raccomandata di spedizione dell'appello, depositando in sostituzione di essa una distinta di raccomandata conto n. 30400985, priva di timbro datario dell'Ufficio postale e di sottoscrizione da parte dell'impiegato addetto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio; Proc. 11775/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - con il quinto motivo di impugnazione l'istante s'è doluto della violazione o falsa applicazione dell'art. 72 d.lgs. n. 507 del 1992 e dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., contestando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della TARSU per l'anno 2008, non avendo l'ente impositore depositato la sentenza n. 28/05/2008 del 13 febbraio 2008, né provato la sua definitività e nemmeno dimostrato di aver notificato l'atto presupposto alla cartella esattoriale impugnata; [OSCURATO:PERSONA]: ai fini dell'esame del quarto motivo sia indispensabile procedere all'acquisizione del fascicolo di merito (già oggetto di richiesta da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 369, co. 3, c.p.c.), onde verificare la fondatezza della doglianza relativa alla violazione della prescrizione imposta dagli artt. 22/53 d.lgs. 546/1992, che assume valore preliminare ai fini della decisione in oggetto; P.Q.M. la Corte dispone l'acquisizione del fascicolo di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso, n