Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2020

Cassazione n. 19574/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2696-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le appresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,, Q,9Looin elettivamente domiciliata in ROMA, via MARCANTONIO 27, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 621/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6/2016, depositata il 29 gennaio 2016, il Giudice di pace di Viterbo rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accolse parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la riduzione del corrispettivo per la fornitura idrica effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., il risarcimento dei danni patiti a causa della non potabilità dell'acqua erogata per l'eccessiva concentrazione di arsenico in esso presente nonché la restituzione del 50% delle somme versate; rigettò la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti delle chiamate in causa Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito AATO (o ATO come pure indicato in atti) n. 1 [OSCURATO:PERSONA] e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle predette chiamate e regolò le spese di giudizio tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la decisione di primo grado, lamentando che il primo giudice non aveva dichiarato l'estromissione dal giudizio di AATO n. 1 [OSCURATO:PERSONA], stante la rinuncia della domanda proposta nei confronti della stessa e da questa accettata, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda di riduzione della tariffa, sussistendo al riguardo, a suo avviso, la Ric. 2021 n. 02696 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -2- giurisdizione del G.A., lamentando, altresì, il mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], cui doveva essere ascritta la responsabilità per inefficienza del servizio idrico; l'appellante chiese, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna delle chiamate in causa a manlevarla e a garantirla da ogni conseguenza dannosa che potesse derivarle per i fatti di causa.

Si costituirono, tra gli originari attori, soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto del gravame e, in subordine, di rideterminare il risarcimento dei danni.

Si costituì anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, a sua volta, il rigetto dell'appello principale e reiterando le difese svolte in primo grado.

Con sentenza n. 621/2020, pubblicata il 23 giugno 2020, il Tribunale di Viterbo statuì come segue: «dichiara la contumacia dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Ambito ATO n. 1 - [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in parziale riforma della sentenza n. 6/16 del 25.1.16 emessa dal giudice di pace di Viterbo: • dichiara l'estromissione della AATO n. 1 - [OSCURATO:PERSONA] dal giudizio; • dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manie va proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; •••• rigetta l'appello» e regolò altresì le spese tra le parti.

Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi, da una parte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima ha pure depositato memoria.

Ric. 2021 n. 02696 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -3- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. È preliminare l'esame del secondo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] adito ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.» e con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all'esame in cui la domanda di risarcimento formulata implica, a suo avviso, «una riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa (a mezzo atti amministrativi rispetto ai quali il G. O. non ha potere decisionale) per l'erogazione di un servizio di somministrazione». [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la parte attorea avrebbe «lamentato, in pratica, l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l'effettivo thema decidendum coinvolge inevitabilmente l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimità dell'azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale».

1.1. Il motivo è infondato.

Nella specie, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall'utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314).

Rtc. 2021 n. 02696 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -4- L'erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all'obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza.

La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons.

Stato, n. 3391/2013) non è conferente al caso all'esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia (v.

Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897, in motivazione).

2. Va, poi, esaminato il terzo motivo con il quale la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T. U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione [OSCURATO:PERSONA], pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti.

2.1. Il motivo di ricorso in esame è - contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] - sufficientemente specifico ed è fondato; va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario Ric. 2021 n. 02696 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -5- sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 8) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore [OSCURATO:SOCIETA]. avesse lamentato l'insufficiente e inadeguato esercizio dei poteri da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la potabilità dell'acqua, in tal modo censurando il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell'ente regionale, sia la gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], anche ex art. 133 cod. proc. amm..

Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez.

Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.

3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto ... decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo.

Ric. 2021 n. 02696 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -6-

4. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza per valore nonché violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della cd. clausola di contenimento, con conseguente emissione di una statuizione ultra petita, avendo il Tribunale esteso la condanna risarcitoria, ancorata alla riduzione del 50% dei costi di depurazione, oltre i limiti della ordinaria competenza del Giudice del pace, pari ad euro 5.000,00, laddove, nel confermare la sentenza di primo grado, ha però affermato il «riconoscimento del diritto degli utenti alla riduzione del costo di depurazione addebitato dal gestore al 50%, finché non sarà erogata acqua potabile».

Sostiene la ricorrente che «l'assenza di una quantificazione economica certa dettata anche eventualmente da un termine finale posto, conosciuto e/o conoscibile, comporta inequivocabilmente l'indeterminatezza del valore della (conseguentemente illegittima) statuizione de qua» e rappresenta che gli attori avevano espressamente richiesto in primo grado una condanna «in ogni caso in misura rientrante nell'ambito di competenza del Giudice adito ...», il che non sarebbe stato ribadito in secondo grado, in spregio all'effetto devolutivo dell'appello e al divieto di introdurre domande nuove e/o di modificare quelle del grado precedente, richiesta che, già solo per tali violazioni, avrebbe dovuto essere rigettata dal Tribunale.

4.1. Il motivo è fondato.

Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, peraltro ribadita pure in secondo grado, come pure evidenziato dalle controricorrenti (v. controricorso p. 37), il capo di condanna censurato con il motivo all'esame avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l'ultrapetizione.

Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v.

Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897; v. anche Cass., Sez.

Terza, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942) che: «in Ric. 2021 n. 02696 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -7- caso di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento") ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia [in parte qua] per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento», e tale limite sussiste, all'evidenza, anche per il secondo grado.

A tale orientamento va data continuità in questa sede.

5. Conclusivamente, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; va rigettato il secondo motivo; va dichiarato assorbito l'esame del quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

6. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito l'esame del quarto Ric. 2021 n. 02696 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -8- motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2696-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le appresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,, Q,9Looin elettivamente domiciliata in ROMA, via MARCANTONIO 27, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 621/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6/2016, depositata il 29 gennaio 2016, il Giudice di pace di Viterbo rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accolse parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la riduzione del corrispettivo per la fornitura idrica effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., il risarcimento dei danni patiti a causa della non potabilità dell'acqua erogata per l'eccessiva concentrazione di arsenico in esso presente nonché la restituzione del 50% delle somme versate; rigettò la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti delle chiamate in causa Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito AATO (o ATO come pure indicato in atti) n. 1 [OSCURATO:PERSONA] e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle predette chiamate e regolò le spese di giudizio tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la decisione di primo grado, lamentando che il primo giudice non aveva dichiarato l'estromissione dal giudizio di AATO n. 1 [OSCURATO:PERSONA], stante la rinuncia della domanda proposta nei confronti della stessa e da questa accettata, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda di riduzione della tariffa, sussistendo al riguardo, a suo avviso, la Ric. 2021 n. 02696 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- giurisdizione del G.A., lamentando, altresì, il mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], cui doveva essere ascritta la responsabilità per inefficienza del servizio idrico; l'appellante chiese, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna delle chiamate in causa a manlevarla e a garantirla da ogni conseguenza dannosa che potesse derivarle per i fatti di causa. Si costituirono, tra gli originari attori, soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto del gravame e, in subordine, di rideterminare il risarcimento dei danni. Si costituì anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, a sua volta, il rigetto dell'appello principale e reiterando le difese svolte in primo grado. Con sentenza n. 621/2020, pubblicata il 23 giugno 2020, il Tribunale di Viterbo statuì come segue: «dichiara la contumacia dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Ambito ATO n. 1 - [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in parziale riforma della sentenza n. 6/16 del 25.1.16 emessa dal giudice di pace di Viterbo: • dichiara l'estromissione della AATO n. 1 - [OSCURATO:PERSONA] dal giudizio; • dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manie va proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; •••• rigetta l'appello» e regolò altresì le spese tra le parti. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi, da una parte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima ha pure depositato memoria. Ric. 2021 n. 02696 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -3- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare l'esame del secondo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] adito ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.» e con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all'esame in cui la domanda di risarcimento formulata implica, a suo avviso, «una riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa (a mezzo atti amministrativi rispetto ai quali il G. O. non ha potere decisionale) per l'erogazione di un servizio di somministrazione». [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la parte attorea avrebbe «lamentato, in pratica, l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l'effettivo thema decidendum coinvolge inevitabilmente l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimità dell'azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale». 1.1. Il motivo è infondato. Nella specie, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall'utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314). Rtc. 2021 n. 02696 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -4- L'erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all'obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza. La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3391/2013) non è conferente al caso all'esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia (v. Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897, in motivazione). 2. Va, poi, esaminato il terzo motivo con il quale la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T. U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione [OSCURATO:PERSONA], pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti. 2.1. Il motivo di ricorso in esame è - contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] - sufficientemente specifico ed è fondato; va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario Ric. 2021 n. 02696 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -5- sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 8) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore [OSCURATO:SOCIETA]. avesse lamentato l'insufficiente e inadeguato esercizio dei poteri da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la potabilità dell'acqua, in tal modo censurando il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell'ente regionale, sia la gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], anche ex art. 133 cod. proc. amm.. Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021. 3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto ... decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo. Ric. 2021 n. 02696 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -6- 4. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza per valore nonché violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della cd. clausola di contenimento, con conseguente emissione di una statuizione ultra petita, avendo il Tribunale esteso la condanna risarcitoria, ancorata alla riduzione del 50% dei costi di depurazione, oltre i limiti della ordinaria competenza del Giudice del pace, pari ad euro 5.000,00, laddove, nel confermare la sentenza di primo grado, ha però affermato il «riconoscimento del diritto degli utenti alla riduzione del costo di depurazione addebitato dal gestore al 50%, finché non sarà erogata acqua potabile». Sostiene la ricorrente che «l'assenza di una quantificazione economica certa dettata anche eventualmente da un termine finale posto, conosciuto e/o conoscibile, comporta inequivocabilmente l'indeterminatezza del valore della (conseguentemente illegittima) statuizione de qua» e rappresenta che gli attori avevano espressamente richiesto in primo grado una condanna «in ogni caso in misura rientrante nell'ambito di competenza del Giudice adito ...», il che non sarebbe stato ribadito in secondo grado, in spregio all'effetto devolutivo dell'appello e al divieto di introdurre domande nuove e/o di modificare quelle del grado precedente, richiesta che, già solo per tali violazioni, avrebbe dovuto essere rigettata dal Tribunale. 4.1. Il motivo è fondato. Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, peraltro ribadita pure in secondo grado, come pure evidenziato dalle controricorrenti (v. controricorso p. 37), il capo di condanna censurato con il motivo all'esame avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l'ultrapetizione. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897; v. anche Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942) che: «in Ric. 2021 n. 02696 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -7- caso di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento") ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia [in parte qua] per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento», e tale limite sussiste, all'evidenza, anche per il secondo grado. A tale orientamento va data continuità in questa sede. 5. Conclusivamente, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; va rigettato il secondo motivo; va dichiarato assorbito l'esame del quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. 6. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito l'esame del quarto Ric. 2021 n. 02696 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -8- motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nell
Sentenza Cassazione n. 19574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris