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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39311/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente — quanto alla recidiva che escludeva- la sentenza del Tribunale di Vasto del 10 aprile 2019 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa testimonianza, commesso il 6 ottobre 2015.

Secondo l'editto accusatorio, l'imputato, escusso come testimone in un processo penale in merito ai fatti riferiti in sede di indagini, dichiarava il falso, disconoscendo quanto dichiarato.

In sede di indagini preliminari il 10 aprile 2007 [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni in ordine a due degli imputati - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - accusati in giudizio di associazione per delinquere volta alla commissione di estorsioni ai danni di imprenditori, professionisti (tra i quali il notaio Litterio) e privati cittadini, rapine, usura e trasferimento di danaro, provento di attività delittuose.

In sede di testimonianza costui ammetteva solo di aver avuto contatti con i due imputati, escludendo di aver constatato una loro reciproca frequentazione.

A fronte della contestazione del P.M. dichiarava di non confermare le precedenti dichiarazioni sostenendo che il 2007 era un momento particolare (era appena uscito di prigione).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 384, secondo comma, cod. pen.

La Corte di appello ha glissato l'argomento sollevato dalla difesa in ordine al fatto che il ricorrente sin dall'inizio aveva reso le dichiarazioni in violazione dell'art.63 cod. proc. pen., in quanto indagato per un procedimento collegato.

Quindi in sede di dibattimento doveva essere esclusa la sua punibilità per il secondo comma dell'art. 384 cod. pen. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 372 cod. pen.

La Corte di appello non ha considerato quanto eccepito dalla difesa con l'appello circa la pertinenza e rilevanza ex ante delle dichiarazioni del ricorrente (non essendo sufficiente la mera citazione come teste).

Il teste [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato l'irrilevanza delle dichiarazioni da lui rese.

Andava viepiù considerato che neppure il P.M. è ricorso agli strumenti di cui all'art. 500 cod. proc. pen. e non è chiaro su quale circostanza abbia dichiarato il falso.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen.

La Corte di appello nulla ha motivato sulle attenuanti generiche a fronte di specifico gravame sul punto.

I precedenti penali non potevano essere ostativi.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

La difesa del ricorrente, anche in replica a tali richieste, ha depositato conclusioni scritte in epigrafe sintetizzate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che la questione sollevata dalla difesa con l'appello, circa lo status di indagato del ricorrente al momento in cui fu sentito in sede di indagini preliminari, era stata articolata in maniera del tutto generica.

In particolare, il ricorrente, nell'affrontare la questione della pertinenza e rilevanza dei fatti riferiti in sede di sommarie informazioni testimoniali, con riferimento all'episodio del notaio Litterio ipotizzava soltanto un collegamento tra i fatti per i quali lui stesso era stato arrestato e condannato (incendio del palazzo del notaio per il mancato pagamento di un credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA]) con quelli che avevano visto il [OSCURATO:PERSONA] protagonista di un tentativo di estorsione ai danni della stessa vittima.

Così come esposta la censura, non consentiva al giudice di stabilire né la veste di indagato di [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui aveva reso le dichiarazioni nè la sua incompatibilità a testimoniare (la sentenza di primo grado non conteneva alcun riferimento al procedimento a carico del ricorrente; alcuna allegazione a supporto la difesa aveva effettuato per "vestire" la eccezione; si assumeva inoltre che per tali fatti [OSCURATO:PERSONA] era stato già "condannato").

L'allegazione della connessione tra i due procedimenti presuppone infatti l'indicazione di elementi concreti e oggettivi dai quali sia possibile rilevarla, non potendo essa presumersi, né ritenersi in re psa, ma dovendo essere verificata in relazione ad uno o a più concreti elementi.

In tal senso la Corte di appello ha ritenuto correttamente la ritrattazione resa in udienza priva di "alcuna plausibile giustificazione".

La genericità della prospettazione della eccezione è stata reiterata in questa sede, con conseguente inammissibilità del complessivo primo motivo.

3. Con riferimento alla offensività della falsa testimonianza resa dal ricorrente, va rilevato che sin dal primo grado I Giudici di merito hanno affrontato l'analoga questione sollevata dal ricorso, facendo corretta applicazione dei consolidati principi di diritto sul tema.

La Suprema Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente, trattandosi di reato di pericolo, che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice (tra tante, Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, Rv, 258507) e che la valutazione della pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e della rilevanza (che riguarda l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post" (per tutte, Sez. 6, n. 37649 del 21/09/2021, Rv. 282179).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti entrambi i suddetti profili con valutazione ex ante: come aveva già spiegato il primo giudice, il ricorrente era stato chiamato a deporre sulla capacità intimidatoria del [OSCURATO:PERSONA] e sull'interessamento di questi e dell'[OSCURATO:PERSONA] a riscuotere crediti per contro di altri; in tale contesto si poneva la vicenda del notaio Litterio, indicato nel capo di imputazione come uno dei soggetti vittima delle estorsioni addebitate agli imputati; le sue dichiarazioni erano rilevanti anche per lumeggiare sui rapporti tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non venivano, invece,ad incidere sulla configurabilità del reato le circostanze controfattuali della irrilevanza in concreto delle stesse dichiarazioni.

E' appena il caso infine di evidenziare che sin dal primo grado, i Giudici hanno adeguatamente spiegato in cosa sia consistito il mendacio addebitato al ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado) e le diverse deduzioni sul punto finiscono per essere generiche ed assertive.

4. Inammissibile è anche il motivo sulle attenuanti generiche.

Va osservato invero che in primo grado le suddette circostanze erano state negate per i precedenti penali e per la gravità del fatto (tenuto conto della delicatezza del processo nel quale era stato commesso il reato).

A fronte di tali argomentazioni, il motivo di appello risulta del tutto aspecifico, in quanto riposava su censure astratte (ovvero nella mera ricognizione dei principi in tema di riconoscimento delle suddette circostanze) e comunque prive della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza di prim grado (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822).In tale prospettiva, deve ritenersi preclusa la possibilità di denunciare in questa sede i vizi della motivazione sul punto (tra tante, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281), non essendo viepiù consentito "sanare" con il ricorso per cassazione la mancanza di specificità del motivo di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente — quanto alla recidiva che escludeva- la sentenza del Tribunale di Vasto del 10 aprile 2019 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa testimonianza, commesso il 6 ottobre 2015. Secondo l'editto accusatorio, l'imputato, escusso come testimone in un processo penale in merito ai fatti riferiti in sede di indagini, dichiarava il falso, disconoscendo quanto dichiarato. In sede di indagini preliminari il 10 aprile 2007 [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni in ordine a due degli imputati - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - accusati in giudizio di associazione per delinquere volta alla commissione di estorsioni ai danni di imprenditori, professionisti (tra i quali il notaio Litterio) e privati cittadini, rapine, usura e trasferimento di danaro, provento di attività delittuose. In sede di testimonianza costui ammetteva solo di aver avuto contatti con i due imputati, escludendo di aver constatato una loro reciproca frequentazione. A fronte della contestazione del P.M. dichiarava di non confermare le precedenti dichiarazioni sostenendo che il 2007 era un momento particolare (era appena uscito di prigione). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 384, secondo comma, cod. pen. La Corte di appello ha glissato l'argomento sollevato dalla difesa in ordine al fatto che il ricorrente sin dall'inizio aveva reso le dichiarazioni in violazione dell'art.63 cod. proc. pen., in quanto indagato per un procedimento collegato. Quindi in sede di dibattimento doveva essere esclusa la sua punibilità per il secondo comma dell'art. 384 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 372 cod. pen. La Corte di appello non ha considerato quanto eccepito dalla difesa con l'appello circa la pertinenza e rilevanza ex ante delle dichiarazioni del ricorrente (non essendo sufficiente la mera citazione come teste). Il teste [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato l'irrilevanza delle dichiarazioni da lui rese. Andava viepiù considerato che neppure il P.M. è ricorso agli strumenti di cui all'art. 500 cod. proc. pen. e non è chiaro su quale circostanza abbia dichiarato il falso. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. La Corte di appello nulla ha motivato sulle attenuanti generiche a fronte di specifico gravame sul punto. I precedenti penali non potevano essere ostativi.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa del ricorrente, anche in replica a tali richieste, ha depositato conclusioni scritte in epigrafe sintetizzate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo, va rilevato che la questione sollevata dalla difesa con l'appello, circa lo status di indagato del ricorrente al momento in cui fu sentito in sede di indagini preliminari, era stata articolata in maniera del tutto generica. In particolare, il ricorrente, nell'affrontare la questione della pertinenza e rilevanza dei fatti riferiti in sede di sommarie informazioni testimoniali, con riferimento all'episodio del notaio Litterio ipotizzava soltanto un collegamento tra i fatti per i quali lui stesso era stato arrestato e condannato (incendio del palazzo del notaio per il mancato pagamento di un credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA]) con quelli che avevano visto il [OSCURATO:PERSONA] protagonista di un tentativo di estorsione ai danni della stessa vittima. Così come esposta la censura, non consentiva al giudice di stabilire né la veste di indagato di [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui aveva reso le dichiarazioni nè la sua incompatibilità a testimoniare (la sentenza di primo grado non conteneva alcun riferimento al procedimento a carico del ricorrente; alcuna allegazione a supporto la difesa aveva effettuato per "vestire" la eccezione; si assumeva inoltre che per tali fatti [OSCURATO:PERSONA] era stato già "condannato"). L'allegazione della connessione tra i due procedimenti presuppone infatti l'indicazione di elementi concreti e oggettivi dai quali sia possibile rilevarla, non potendo essa presumersi, né ritenersi in re psa, ma dovendo essere verificata in relazione ad uno o a più concreti elementi. In tal senso la Corte di appello ha ritenuto correttamente la ritrattazione resa in udienza priva di "alcuna plausibile giustificazione". La genericità della prospettazione della eccezione è stata reiterata in questa sede, con conseguente inammissibilità del complessivo primo motivo. 3. Con riferimento alla offensività della falsa testimonianza resa dal ricorrente, va rilevato che sin dal primo grado I Giudici di merito hanno affrontato l'analoga questione sollevata dal ricorso, facendo corretta applicazione dei consolidati principi di diritto sul tema. La Suprema Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente, trattandosi di reato di pericolo, che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice (tra tante, Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, Rv, 258507) e che la valutazione della pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e della rilevanza (che riguarda l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post" (per tutte, Sez. 6, n. 37649 del 21/09/2021, Rv. 282179). Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti entrambi i suddetti profili con valutazione ex ante: come aveva già spiegato il primo giudice, il ricorrente era stato chiamato a deporre sulla capacità intimidatoria del [OSCURATO:PERSONA] e sull'interessamento di questi e dell'[OSCURATO:PERSONA] a riscuotere crediti per contro di altri; in tale contesto si poneva la vicenda del notaio Litterio, indicato nel capo di imputazione come uno dei soggetti vittima delle estorsioni addebitate agli imputati; le sue dichiarazioni erano rilevanti anche per lumeggiare sui rapporti tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non venivano, invece,ad incidere sulla configurabilità del reato le circostanze controfattuali della irrilevanza in concreto delle stesse dichiarazioni. E' appena il caso infine di evidenziare che sin dal primo grado, i Giudici hanno adeguatamente spiegato in cosa sia consistito il mendacio addebitato al ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado) e le diverse deduzioni sul punto finiscono per essere generiche ed assertive. 4. Inammissibile è anche il motivo sulle attenuanti generiche. Va osservato invero che in primo grado le suddette circostanze erano state negate per i precedenti penali e per la gravità del fatto (tenuto conto della delicatezza del processo nel quale era stato commesso il reato). A fronte di tali argomentazioni, il motivo di appello risulta del tutto aspecifico, in quanto riposava su censure astratte (ovvero nella mera ricognizione dei principi in tema di riconoscimento delle suddette circostanze) e comunque prive della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza di prim grado (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822).In tale prospettiva, deve ritenersi preclusa la possibilità di denunciare in questa sede i vizi della motivazione sul punto (tra tante, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281), non essendo viepiù consentito "sanare" con il ricorso per cassazione la mancanza di specificità del motivo di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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