CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 1986
Cassazione n. 22798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1986 avverso la ordinanza del 13/12/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha accolto parzialmente l'opposizione proposta nell'interesse dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 18 febbraio 2021 emesso dal pubblico ministero presso lo stesso Tribunale con il quale era stata rigettata l'istanza di restituzione del telefono Iphone, dei pc portatili, di un Ipad della Castriotta e di tutta la documentazione sequestrati presso l'abitazione della predetta e di suo padre, disponendo la restituzione della copia forense dei supporti e apparati informatici rinvenuti nel corso delle operazioni di perquisizione del 5 novembre 2011, rigettando la richiesta di restituzione della documentazione. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione i difensori della indagata che con unico atto deducono: 2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 253, 262, 263 e 355 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione. Erronea è la ragione del rigetto della istanza di restituzione della documentazione rispetto alla assenza di specifiche ragioni da parte del decreto di perquisizione che ha dato luogo al sequestro - tra l'altro - di detta documentazione in rapporto all'unica ipotesi di reato ascritta alla ricorrente (art. 353-bis cod. pen.). Era onere del pubblico ministero e, comunque, del Giudice per le indagini preliminari individuare e motivare il nesso probatorio con puntuale riferimento alla documentazione in questione. 2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell'effetto estensivo delle impugnazioni dei coindagati che hanno portato all'annullamento dei medesimi decreti di sequestro probatorio in quanto - diversamente da quanto assume il provvedimento impugnato - la ragione dell'annullamento riguardava tutte le ipotesi di reato e, per ciascuna di esse, l'assenza di qualsiasi motivazione inerente al nesso pertinenziale e alle finalità probatorie, ragione evidentemente estensibile anche agli indagati non ricorrenti - quale la Castriotta - nella medesima posizione processuale. Del resto l'annullamento aveva riguardato anche il coindagato nel medesimo reato [OSCURATO:PERSONA] in ragione della mancanza grafica di qualsiasi riferimento alle vicende amministrative della gara d'appalto di cui al capo 10 della rubrica cautelare. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite avendo ad oggetto i presupposti legittimanti il sequestro e non le ragioni che ostano al suo perdurare, in adesione all'orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014 (dep. 2015), Piscopo, Rv. 264059). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto. 3.1. Il provvedimento impugnato ha negato l'estensione degli effetti dell'impugnazione in quanto l'annullamento fatto valere dalla ricorrente non riguardava la " insussistenza del reato per il quale il titolo cautelare è stato disposto , ma la mancata prova del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati ed il fumus commissi delicti, con una valutazione, però compiuta in relazione alle singole posizioni soggettive degli indagati e non estensibili, pertanto, alla Castriotta che non ha proposto riesame né tantomeno la difesa dell'indagato ha chiarito quale sarebbe, a suo dire, il vizio radicale del provvedimento cautelare che consentirebbe l'effetto estensivo". 3.2. Ritiene questa Corte che la risposta data dal provvedimento impugnato si è correttamente posta nell'alveo di legittimità secondo il consolidato principio espresso in materia di impugnazioni in materia cautelare secondo il quale, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta da uno solo dei coindagati avverso un precedente provvedimento in materia di sequestro probatorio emesso nell'ambito dello stesso procedimento e riguardante tutti gli indagati, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo (Sez. 2, n. 8056 del 05/02/2014, Mandala', Rv. 258544). 3.3. Invero, alle ragioni opposte dal provvedimento impugnato la ricorrente si limita a dedurre che l'annullamento avrebbe riguardato tutte le ipotesi di reato e la mancanza di motivazione sul nesso pertinenziale tra i beni e ciascuna delle ipotesi di reato (v. pg. 9 del ricorso), ancora una volta non individuando la ragione radicale dell'annullamento che lo renderebbe estensibile alla ricorrente. 3.4. Del resto, come emerge dalla decisione del Tribunale del riesame del 18 dicembre 2020 allegata al ricorso, risulta incensurabile la motivazione espressa dal provvedimento impugnato in quanto l'annullamento si fonda sulla specifica disamina delle singole posizioni dei soggetti in quella sede ricorrenti e dei relativi addebiti e, quindi, "personalizzando" le relative decisioni. In particolare, quanto alla perquisizione e sequestro presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], temporaneamente abitata dal figlio [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 20 e ss. della ordinanza del 18 dicembre 2020) i rinvenimenti - per una parte - non sono stati ritenuti ricollegabili a quest'ultimo, ma al padre e - per altra parte - non ricollegabili alle vicende amministrative per le quali [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a