CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 42875/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ticorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rita ABBATINO ricorre personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. per il riesame, emessa in data 02 agosto 2024, che ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 16 maggio 2024, limitatamente ai beni immobili e al saldo attivo del conto corrente alla medesima intestati di cui al verbale della Guardia di Finanza del 4 luglio 2024, e ha dichiarato per il resto inammissibile la predetta richiesta di riesame. In particolare, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. D), B) ed E) cod. proc. pen., rispettivamente la mancata assunzione di prove decisive di cui era stata avanzata richiesta di assunzione dal ricorrente, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. proc. pen. per la violazione delle modalità generali di notifica degli atti processuali incluso il decreto di sequestro, la nullità del provvedimento di sequestro preventivo dell'intero ammontare delle somme presenti sul suo conto corrente violando i limiti che salvaguardano il minimo vitale per il sostentamento personale, nonché la nullità del sequestro perché eseguito sul patrimonio personale dell'indagata senza la preventiva escussione di quello sociale; deduce, infine, il vizio di motivazione dell'ordinanza per la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa e la mancata valutazione degli elementi addotti dalla difesa. Va segnalato che il coniuge della ABBATINO, Giuseppe BARONE anch'egli ricorrente in un procedimento parallelo (R.G.N. 32577/2024), in data 18 novembre 2024 ha inviato a mezzo e- mail la richiesta di differimento dell'udienza al fine di consentire ad entrambi la nomina di un nuovo difensore. 2. In via preliminare, quanto alla richiesta di rinvio dell'udienza per consentire la nomina di un nuovo difensore il Collegio osserva che l'istanza è stata avanzata da Giuseppe BARONE che non ha allegato alcuna procura speciale rilasciata dalla coniuge. In ogni caso, in termini generali, si rileva che il ricorso presentato personalmente viene trattato con procedura cosiddetta de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. che richiama l'ipotesi di difetto di legittimazione di cui all'art. 591, comma 1, lett.a), cod. proc. pen. (si veda in tal senso Sez.2, n.4800 del 15/02/2024, Rv.285927-01). In tali casi, la Corte decide senza formalità di procedura, nè è prevista la presenza del Procuratore generale e dei difensori, ragion per cui l'istanza di differimento avanzata da BARONE, che è motivata sulla base dell'esigenza della nomina di un nuovo difensore, deve essere, comunque, rigettata perché non tiene conto delle specifiche modalità procedurali di trattazione del ricorso personale previste dalla legge. 3. Quanto al ricorso esso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata. Infatti, a seguito della modifica dell'art. 613 cod. pro. pen., per effetto della legge 23 giugno 2017 n.103, l'atto di ricorso per cassazione dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale principio è stato enunciato anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che in massima ha affermato: «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore» (così Sez. u, n.8914 del 27/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010-01). 4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 novembre 2024 Il consigl