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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1976

Cassazione n. 28056/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; N. 6013/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto, in particolare che l'unico motivo di ricorso con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale risulta manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello di Palermo ha con argomentare logico e puntuale affrontato e disatteso le medesime censure svolte dalla difesa riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo anche con riguardo alla asserita incidenza da ascrivere al ricorrente alla scarsa scolarizzazione dell'imputato e ai rapporti tra la il ricorrente e la persona offesa successivi al divieto di avvicinamento violato nell'occasione (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; N. 6013/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto, in particolare che l'unico motivo di ricorso con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale risulta manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello di Palermo ha con argomentare logico e puntuale affrontato e disatteso le medesime censure svolte dalla difesa riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo anche con riguardo alla asserita incidenza da ascrivere al ricorrente alla scarsa scolarizzazione dell'imputato e ai rapporti tra la il ricorrente e la persona offesa successivi al divieto di avvicinamento violato nell'occasione (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28056/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris