CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 1942
Cassazione n. 12104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18/9/1942; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 8/5/1945; avverso la sentenza del 16/3/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore delle parti civili avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha ritenuto le già riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, provvedendo conseguendo a rideterminare le pene applicate agli imputati. 2. Avverso la sentenza ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, gli imputati, articolando due motivi. Con il primo deducono inosservanza della legge penale in riferimento al denegato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, da ritenersi invece configurabile in ragione dello stato d'ira determinato dal consolidato attrito esistente tra la famiglia degli imputati e quella delle persone offese. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia, evidenziando come frutto di mera congettura sarebbe l'affermazione della Corte per cui le persone offese rientrarono nella propria abitazione solo per sottrarsi al comportamento meramente molesto degli imputati, bensì perché effettivamente intimoriti, posto che il giudice del merito non avrebbe preso in considerazione l'effettivo tenore ed il contesto delle espressioni verbali proferite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, come attestato dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Favara trasmesso dal suo difensore il 20 gennaio 2022. Conseguentemente il reato per cui è stato condannato nel merito deve ritenersi estinto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti per tale causa. 2. Ciò premesso il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con il primo motivo la ricorrente deduce la questione relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, che invero non aveva costituito oggetto di devoluzione al giudice dell'appello con il gravame di merito. Non di meno le censure della ricorrente risultano del tutto generiche, non individuando lo specifico fatto ingiusto di cui le persone offese si sarebbero rese responsabili che avrebbe determinato lo stato d'ira degli imputati, ma limitandosi ad evocare, in maniera per l'appunto generica, i risalenti rapporti conflittuali intercorrenti tra i protagonisti della vicenda, di per sé non sufficienti ad integrare la fattispecie attenuante di cui si tratta. L 3. Parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo, che ripropone doglianze già sottoposte al giudice d'appello e da quest'ultimo confutate con motivazione con la quale i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi. Infatti la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come quello di minaccia sia reato di pericolo, risultando sufficiente alla sua configurabilità l'idoneità della condotta realizzata ad intimidire la persona offesa. Ed in tal senso, con ampia e logica argomentazione completamente ignorata dal ricorso, la sentenza impugnata ha evidenziato le ragioni della ritenuta tipicità della condotta contestata agli imputati. Solo successivamente i giudici del merito e ad abundantiam hanno valorizzato il fatto dell'allontanamento delle persone offese, per desumerne - tutt'altro che congetturalmente - che le stesse fossero state effettivamente intimidite dalle minacce di morte proferite nei loro confronti. Né in senso contrario rileva il principio affermato da Sez. 5 n. 29221 del 9/5/2014, Zoratti, giacchè con tale pronunzia si è esclusa la possibilità di desumere la natura minacciosa e non meramente molesta di un determinato comportamento dal fatto che il destinatario del medesimo vi si sia sottratto, allontanandosi. Principio che dunque risulta inconferente nel caso di specie, laddove il contenuto minaccioso e non meramente molesto della condotta dell'imputato è stato già compiutamente accertato dal giudice del merito prescindendo dalla successiva reazione delle persone offese. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. Nulla invece è dovuto dall'imputata per le spese di parte civile in applicazione dei principi da ultimo ribaditi da Sez U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione, e per cui quest'ultima, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (ex multis Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.). Nel caso in esame le parti civili non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato, e revoca le statuizioni civili a carico del predetto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle