CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 22532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 16 settembre 2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, d.lgs n. 285/1992 e rideterminato la pena in mesi 6 di arresto ed euro 2000 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] i il 5 febbraio 2021, in Forte di Marmi, era stato fermato alla guida dell'autovettura Ferrari 812 in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsPdai commi 4 e 5 dell'art. 186 d.lgs n. 285/1992. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178. comma 1. lett. c)i e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di nullità dell'udienza di discussione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 409 comma 2 cod. proc. pen., in quanto svolta in orario anticipato rispetto all'ora prefissata. L'udienza, svolta con il rito camerale, era stata chiamata in anticipo rispetto all'orario fissato nel decreto di citazione. In un caso sovrapponibile a quello in esame la Suprema Corte ha affermato: "L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione" (Sez. 3 n. 51578 del 02/03/2017, rv. 271343). In quel caso, la Corte, senza correttamente porsi il problema se potesse o meno intervenire l'imputato con ritardo, ha annullato senza rinvio le due decisioni di merito, rilevando la nullità assoluta. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle riprese audiovisive eseguite dalla polizia giudiziaria con una bodycam privata, non in dotazione al corpo di appartenenza, prodotte dal pubblico ministero nel giudizio di primo grado iall'udienza del 19 settembre 2023 Dopo che la sentenza di primo grado aveva affermato trattarsi di prova atipica e di ripresa effettuata in luogo pubblico senza alcuna violazione della privacy e della riservatezza, la Corte di appello si è limitata a condividere tali argomentazioni e a rilevare che la videocamera era visibile. La Corte non si sarebbe soffermata sulle fonti normative richiamate nell'atto di appello e in particolare sul Regolamento UE n. 2016/679, sul d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, sul d.lgs 20 agosto 2018 n. 101, sul parere del Garante 31 luglio 2014 n. 3423775/che consente l'uso delle bodycam alle sole attività di polizia giudiziaria pericolose, sul d.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15 recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di Protezione dei [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamento effettuato per finalità di polizia da organi, uffici e cornandi. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente, il 4 maggio 2026, ha depositato una memoria con cui ha ‘,2ST insistito per accoglimentov priTrio motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.11 primo motivo, incentrato sulla nullità del giudizio, per essersi tenuta l'udienza di discussione della opposizione alla richiesta di archiviazione in orario antecedente a quello fissato nel decreto di fissazione, è infondato. Dall'esame degli atti consentito in ragione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092) emerge che: -nel decreto di citazione l'udienza di discussione era fissata per le ore 13.50 dell'il gennaio 2022; - dal verbale di udienza emerge che la stessa aveva avuto inizio alle ore 13.38 ed era stata chiusa alle ore 13.56. La Corte di appello, in replica alla eccezione formulata con i motivi di impugnazione, ha rilevato che l'imputato non si era presentato prima della chiusura della udienza, avvenuta in orario successivo a quello indicato nell'avviso, sicché nel caso di specie non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa. La decisione della Corte non si presta a censure. In linea generale questa Corte ha già chiarito che integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Rv. 271343 - 01 in un caso in cui l'udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30; Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, Rv. 262676 - 01 in un caso in cui l'udienza fissata alle ore 12 era stata celebrata alle 10,08, con 3designazione di un n, difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen; Sez. 5, n. 39843 del 23.9.08, Rv. 241738). La nullità, dunque, si verifica solo nell' ipotesi in cui l'udienza si apra e si chiuda in orario antecedente a quello fissato nel decreto di citazione notificato, perché solo in tale ipotesi l'imputato e il difensore non sono stati messi nelle condizioni di presenziare e svolgere le difese. Nel procedimento in oggetto l'udienza, pur essendo iniziata in orario antecedente (sia pure di poco) a quello fissato nel decreto, è terminata in orario successivo, senza che l'imputato sia comparso. Ne consegue che nessuna lesione del diritto di difesa si è in concreto realizzata. 3.11 secondo motivo, incentrato sulla inutilizzabilità delle immagini riprese con la bodycam da parte degli operanti, è inammissibile in quanto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di appelfo ha condiviso l'affermazione del primo giudice secondo cui E la videoripresa effettuata in luogo pubblico Fere . prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen. e ha, altresì, precisato che l'operante aveva avvisato immediatamente il ricorrente che stava registrando la scena con una bodycam, peraltro perfettamente visibile. La Corte, inoltre, ha rilevato che la prova circa la responsabilità penale dell'imputato, era stata desunta anche dalle dichiarazioni dei testi qualificati: costoro, con dichiarazioni concordanti, avevano riferito di avere riscontrato in [OSCURATO:PERSONA] i sintomi tipici dello stato di ebbrezza (alito fortemente vinoso, mancanza di equilibrio e eloquio non fluido) e che egli inizialmente si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest e- poi aveva finto di acconsentire, simulando di soffiare nell'etilometro e addirittura aspirando. Il motivo di ricorso, nel ribadire la inutilizzabilità delle videoriprese, non si confronta con tale ultima ratio decidendi e omette, pertanto, di chiarire, come invece avrebbe dovuto fare, l'incidenza della dedotta inutilizzabilità sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801 - 01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 - 02). La censura è, comunque, manifestamente infondata, avendo questa Corte già chiarito che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267 - 01; principio 4costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva: ex plurimis, cfr. Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Rv. 282164 - 01). Le fonti normative indicate dal ricorrente e richiamate in maniera, peraltro, generica, senza indicazione della pertinenza rispetto alla fattispecie in esame non escludono la legittimità dell'uso delle videporiprese da parte della polizia giudiziaria nei luoghi pubblici o aperti a pubblico nell'ambito di indagini volte all'accertamento di reati. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M