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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 23280/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al nr r.g. 20024/2021 proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, domiciliata ex lege in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – CONTRO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma alla via Celimontana nr. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente E Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari -intimati - avverso la sentenza n. 1120/2021, depositata in data 10/6/2021 della Corte d’Appello di Bari; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza Tribunale di Trani che, preso atto del coevo decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in continuità diretta, aveva dichiarato, su richiesta del Pubblico Ministero, il fallimento della società. 1.1 La Corte, per quanto qui di interesse, pur disattendendo le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della mancata apertura della procedura concordataria che facevano leva sull’abusività del ricorso allo strumento concordatario, ha, tuttavia, confermato la decisione di inammissibilità della domanda di accesso alla procedura minore ritenendo la relativa proposta non conforme al modello legale per le seguenti ragioni: i) il professionista aveva attestato la fattibilità della proposta concordataria sulla base di dati contabili esposti dal debitore e palesemente inattendibili , ciò impedendo al ceto creditorio di avere elementi affidabili e sicuri sui quali esprimere consapevolmente e correttamente la propria adesione; ii) l’attestatore era consapevole dell’incompletezza dei dati e della loro diversa consistenza, tanto da dare esplicitamente conto del fatto che le sue verifiche si erano limitate esclusivamente all’esame delle informazioni fornite da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e non su autonomi accertamenti; iii) particolari perplessità destava la certificazione del credito nei confronti dell’Erario a titolo di rimborso IVA, per un importo di € 2.937.613,43, la cui esigibilità era ancorata all’esito dei giudizi pendenti innanzi alla Cassazione, sub nn. 2949/16 RGR e 5302/15 RGR, relativi ad impugnazione di avvisi di accertamento per le annualità dal 2004 al 2006 il cui esito giudiziale veniva, dalla stessa relazione del difensore del debitore, giudicato incerto a cagione delle questioni giuridiche trattate dallo stesso professionista; iv) altrettanto aleatori venivano reputati i flussi finanziari derivabili dalla riattivazione dell’impresa, attraverso l’utilizzo del ramo aziendale da conferire – dopo l’omologazione del concordato - da Floricoltura dei [OSCURATO:SOCIETA], società semplice agricola, in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; in particolare l’attività agricola programmata era strettamente legata al rapporto contrattuale che si intendeva attivare, nella prospettiva concordataria, con la [OSCURATO:PERSONA] a r.l., con sede in Milano, società di recente costituzione (11.01.2019), sulla cui solvibilità ed affidabilità il professionista attestatore aveva avuto difficoltà di analisi, non potendo condurre verifiche economico-patrimoniali da dati estratti dal Registro delle Imprese data proprio la recente costituzione della ridetta società; v) non pienamente affidabile, in quanto frutto di riscontro soltanto indiretto, era, infine, la valutazione positiva operata dal professionista attestatore, in merito agli sviluppi futuri e nel periodo programmato dell’attività imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA]., all’indomani dell’omologazione del piano concordatario. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso mentre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale sono rimasti intimati.

Le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 I mezzi di impugnazioni possono così sintetizzarsi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 161, comma 3, e 162, comma 2, l.fall. e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.: si sostiene che l’impugnata sentenza non ha spiegato le ragioni dell’incompletezza e dell’inattendibilità della relazione del professionista ex art.161 3° comma l.fall. e che la relazione aveva regolarmente proceduto ad attestare la veridicità dei dati contabili, extra-contabili e delle informazioni fornite dalla società, dagli advisor nonché dai consulenti, senza nessuna ammissione da parte del professionista di aver effettuato incompleti e inattendibili accertamenti; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, 162, comma 2, l.fall., in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 c.p.c., per averela Corte, nella valutazione dei dati aziendali strumentali alla fattibilità del piano, esercitato un potere che non le competeva se non entro i limiti della verifica di completezza e coerenza del contenuto della relazione del professionista attestatore; la ricorrente afferma, inoltre, che i dati aziendali della soc. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, posti a fondamento del piano concordatario e cheavevano ad oggetto l’immobile e il credito IVA, erano indubitabili nella consistenza stimata dallo stato estimativo della società proponente e attestati dal professionista; soggiunge, infine, che il Collegio avrebbe erroneamente attribuito alla mancata costituzione dell’organo di controllo - scelta legittima avuto riguardo alle dimensioni della società - un valore indiziario circa l’irregolarità e l’inattendibilità delle scritture contabili e dei bilanci; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3 e 162, comma 2, l.fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata, in relazione alla posta attiva costituita dal credito IVA di € 2.943.976,15, compiuto una valutazione prognostica relativamente al rischio derivante dai contenziosi e ai tempi di esigibilità, pervenendo a mettere in dubbio la fattibilità economica della proposta di concordato sul piano dell’an e del quando , ma trascendendo i limiti del sindacato, chiaramente definito sia nella nota e citata decisione di Cass., S.U., n. 1521/2013, sia nella premessa della stessa sentenza della Corte d’Appello; 4)violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, 186 bis, comma 2, lett. b) nonché 162, comma 2, l. fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c., per avere la Corte ancora una volta operato un inammissibile sindacato giudiziario sulla fattibilità economica della proposta di concordato, nel ritenere l’inaffidabilità della valutazione positiva dell’attestatore perchéfrutto di “riscontro soltanto indiretto” (p. 18-19 sentenza impugnata) dei flussi finanziari derivabili dalla riattivazione dell’impresa, attraverso l’utilizzo del ramo aziendale da conferire dopo l’omologazione del concordato; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 162, commi 1 e 2, l.fall., in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, nel reputare inammissibile la proposta concordataria in quanto i termini di attuazione del piano e i connessi impegni assunti anche da terzi, ancorati alla omologazione che sarebbe dovuta definirsi entro il 31.12.2020, non erano più attuali, non avrebbe tenuto conto delle ragioni, non imputabili certamente al debitore,della mancata omologazione del concordato. 2 I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto con gli stessi i ricorrenti contestano il vaglio di infattibilità del concordato svolto dalla corte territoriale e la valutazione di inidoneità dell'attestazione del professionista, sono infondati. 2.1 Ènoto il principio, scolpito in Cass.

S.U. 1521/2013, secondo il quale è riservata ai creditori la valutazione del merito della proposta avanzata dal debitore, ovverosia la convenienza e la probabilità di successo economico del piano, mentre spetta al Tribunale il sindacato sulla cd. fattibilità giuridica, da intendersi come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore da un lato, e la assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori dall'altro (cfr. Cass.

S.U. 1521/2013). 2.2 Questa Corte ha avuto modo di precisare tale insegnamento affermando che, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi ( cfr. Cass. 9061/17). 2.3 Ciò significa che è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile e il giudice ha il dovere di esercitare tale controllo che non resta escluso dall'attestazione del professionista. 2.4 I riportati principi vengono ancor più in rilievo quando si è al cospetto di concordato in continuità aziendale che suppone, come nella specie, un piano industriale pluriennale inteso a generare specifici flussi di cassa, cioè attivi destinati a riflettersi in corrispondenti mezzi volti al soddisfacimento dei creditori, secondo la prospettiva del piano e gli impegni assunti nella proposta. 2.5 In tal caso, la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, posto che il piano con continuità deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa.

Tanto che esso deve contenere l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura (l. fall., art. 186-bis). 2.6 La Corte di legittimità ha ancora affermato che in sede di ammissione al concordato preventivo è consentito all’ufficio giudiziario la verifica della completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi della l. fall., art. 161, comma 2, in modo tale da assicurare la rispondenza di tale atto alla finalità cui è preordinato, consistente nel fornire una corretta informazione al ceto creditorio, ai fini dell'espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. Cass. nr. 5653/2019 5825/2018,7959/2017 e 2130/2014). 2.7 L'impugnata sentenza, svolgendo il sindacato che la fattispecie richiedeva, si è posta in linea coi citati principi, nel momento in cui ha motivatamente espresso una valutazione di non conformità a legge dell’attestazione e di radicale manifesta inattitudine del piano concordatario in rapporto alla serie di elementi dettagliatamente riportati in motivazione. 2.8 Tali elementi sono stati rinvenuti: (i) nella inattendibilità della relazione dell’attestatore poiché non esauriente e perché il professionista non ha effettuato le verifiche e i controlli dei dati contenuti nel piano tanto che «è lo stesso attestatore a prendere le distanze dai dati messi a sua disposizione dalla società proponente il concordato, limitandosi a rielaborare questi ultimi, secondo una valutazione più aderente alla realtà, senza tuttavia escludere l’incompletezza degli stessi ovvero la loro diversa consistenza» (cfr. pag. 14 della sentenza ); (ii) nella inaffidabilità dei dati contabili, riscontrata dal curatore e della concreta esigibilità dei crediti vantati nei confronti dell’Erario a titolo di rimborso IVA per un considerevole importo, in quanto vi è contenzioso con l’Agenzia delle Entrate dallo stesso debitore ritenuto di incerto esito; (iii) nella inattendibilità dei flussi finanziari derivabili dalla riattivazione dell’impresa, per assenza di dati certi su solvibilità e affidabilità della [OSCURATO:PERSONA] a r.l., poiché di recente costituzione. 2.9 Le doglianze sono destituite di fondamentogiacché , dall'angolo visuale dell'art. 132 c.p.c., la sentenza reca una motivazione certamente al di sopra del minimo costituzionale, mentre le censure di violazione di legge sulla negativa valutazione della domanda concordataria non colgono nel segno, dal momento che la Corte d’appello non ha esercitato un controllo sulla convenienza e sulle probabilità di successo del piano ma ha compiuto una attività che si è tradotta in un giudizio di incapacità del piano di raggiungere gli obiettivi prefissati. 3 Il quinto motivo è inammissibile, in quanto la questione della tempistica del piano non è una vera e propria ratio decidendi ma solo la sottolineatura che la proposta non era in grado di resistere al tempo, perché non modificata e/o prorogata nonostante la proposizione e la conseguente pendenza del reclamo ex art. 18 L.F 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al nr r.g. 20024/2021 proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, domiciliata ex lege in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – CONTRO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma alla via Celimontana nr. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente E Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari -intimati - avverso la sentenza n. 1120/2021, depositata in data 10/6/2021 della Corte d’Appello di Bari; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza Tribunale di Trani che, preso atto del coevo decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in continuità diretta, aveva dichiarato, su richiesta del Pubblico Ministero, il fallimento della società. 1.1 La Corte, per quanto qui di interesse, pur disattendendo le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della mancata apertura della procedura concordataria che facevano leva sull’abusività del ricorso allo strumento concordatario, ha, tuttavia, confermato la decisione di inammissibilità della domanda di accesso alla procedura minore ritenendo la relativa proposta non conforme al modello legale per le seguenti ragioni: i) il professionista aveva attestato la fattibilità della proposta concordataria sulla base di dati contabili esposti dal debitore e palesemente inattendibili , ciò impedendo al ceto creditorio di avere elementi affidabili e sicuri sui quali esprimere consapevolmente e correttamente la propria adesione; ii) l’attestatore era consapevole dell’incompletezza dei dati e della loro diversa consistenza, tanto da dare esplicitamente conto del fatto che le sue verifiche si erano limitate esclusivamente all’esame delle informazioni fornite da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e non su autonomi accertamenti; iii) particolari perplessità destava la certificazione del credito nei confronti dell’Erario a titolo di rimborso IVA, per un importo di € 2.937.613,43, la cui esigibilità era ancorata all’esito dei giudizi pendenti innanzi alla Cassazione, sub nn. 2949/16 RGR e 5302/15 RGR, relativi ad impugnazione di avvisi di accertamento per le annualità dal 2004 al 2006 il cui esito giudiziale veniva, dalla stessa relazione del difensore del debitore, giudicato incerto a cagione delle questioni giuridiche trattate dallo stesso professionista; iv) altrettanto aleatori venivano reputati i flussi finanziari derivabili dalla riattivazione dell’impresa, attraverso l’utilizzo del ramo aziendale da conferire – dopo l’omologazione del concordato - da Floricoltura dei [OSCURATO:SOCIETA], società semplice agricola, in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; in particolare l’attività agricola programmata era strettamente legata al rapporto contrattuale che si intendeva attivare, nella prospettiva concordataria, con la [OSCURATO:PERSONA] a r.l., con sede in Milano, società di recente costituzione (11.01.2019), sulla cui solvibilità ed affidabilità il professionista attestatore aveva avuto difficoltà di analisi, non potendo condurre verifiche economico-patrimoniali da dati estratti dal Registro delle Imprese data proprio la recente costituzione della ridetta società; v) non pienamente affidabile, in quanto frutto di riscontro soltanto indiretto, era, infine, la valutazione positiva operata dal professionista attestatore, in merito agli sviluppi futuri e nel periodo programmato dell’attività imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA]., all’indomani dell’omologazione del piano concordatario. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso mentre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale sono rimasti intimati. Le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 I mezzi di impugnazioni possono così sintetizzarsi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 161, comma 3, e 162, comma 2, l.fall. e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.: si sostiene che l’impugnata sentenza non ha spiegato le ragioni dell’incompletezza e dell’inattendibilità della relazione del professionista ex art.161 3° comma l.fall. e che la relazione aveva regolarmente proceduto ad attestare la veridicità dei dati contabili, extra-contabili e delle informazioni fornite dalla società, dagli advisor nonché dai consulenti, senza nessuna ammissione da parte del professionista di aver effettuato incompleti e inattendibili accertamenti; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, 162, comma 2, l.fall., in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 c.p.c., per averela Corte, nella valutazione dei dati aziendali strumentali alla fattibilità del piano, esercitato un potere che non le competeva se non entro i limiti della verifica di completezza e coerenza del contenuto della relazione del professionista attestatore; la ricorrente afferma, inoltre, che i dati aziendali della soc. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, posti a fondamento del piano concordatario e cheavevano ad oggetto l’immobile e il credito IVA, erano indubitabili nella consistenza stimata dallo stato estimativo della società proponente e attestati dal professionista; soggiunge, infine, che il Collegio avrebbe erroneamente attribuito alla mancata costituzione dell’organo di controllo - scelta legittima avuto riguardo alle dimensioni della società - un valore indiziario circa l’irregolarità e l’inattendibilità delle scritture contabili e dei bilanci; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3 e 162, comma 2, l.fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata, in relazione alla posta attiva costituita dal credito IVA di € 2.943.976,15, compiuto una valutazione prognostica relativamente al rischio derivante dai contenziosi e ai tempi di esigibilità, pervenendo a mettere in dubbio la fattibilità economica della proposta di concordato sul piano dell’an e del quando , ma trascendendo i limiti del sindacato, chiaramente definito sia nella nota e citata decisione di Cass., S.U., n. 1521/2013, sia nella premessa della stessa sentenza della Corte d’Appello; 4)violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, 186 bis, comma 2, lett. b) nonché 162, comma 2, l. fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c., per avere la Corte ancora una volta operato un inammissibile sindacato giudiziario sulla fattibilità economica della proposta di concordato, nel ritenere l’inaffidabilità della valutazione positiva dell’attestatore perchéfrutto di “riscontro soltanto indiretto” (p. 18-19 sentenza impugnata) dei flussi finanziari derivabili dalla riattivazione dell’impresa, attraverso l’utilizzo del ramo aziendale da conferire dopo l’omologazione del concordato; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 162, commi 1 e 2, l.fall., in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, nel reputare inammissibile la proposta concordataria in quanto i termini di attuazione del piano e i connessi impegni assunti anche da terzi, ancorati alla omologazione che sarebbe dovuta definirsi entro il 31.12.2020, non erano più attuali, non avrebbe tenuto conto delle ragioni, non imputabili certamente al debitore,della mancata omologazione del concordato. 2 I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto con gli stessi i ricorrenti contestano il vaglio di infattibilità del concordato svolto dalla corte territoriale e la valutazione di inidoneità dell'attestazione del professionista, sono infondati. 2.1 Ènoto il principio, scolpito in Cass. S.U. 1521/2013, secondo il quale è riservata ai creditori la valutazione del merito della proposta avanzata dal debitore, ovverosia la convenienza e la probabilità di successo economico del piano, mentre spetta al Tribunale il sindacato sulla cd. fattibilità giuridica, da intendersi come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore da un lato, e la assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori dall'altro (cfr. Cass. S.U. 1521/2013). 2.2 Questa Corte ha avuto modo di precisare tale insegnamento affermando che, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi ( cfr. Cass. 9061/17). 2.3 Ciò significa che è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile e il giudice ha il dovere di esercitare tale controllo che non resta escluso dall'attestazione del professionista. 2.4 I riportati principi vengono ancor più in rilievo quando si è al cospetto di concordato in continuità aziendale che suppone, come nella specie, un piano industriale pluriennale inteso a generare specifici flussi di cassa, cioè attivi destinati a riflettersi in corrispondenti mezzi volti al soddisfacimento dei creditori, secondo la prospettiva del piano e gli impegni assunti nella proposta. 2.5 In tal caso, la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, posto che il piano con continuità deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa. Tanto che esso deve contenere l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura (l. fall., art. 186-bis). 2.6 La Corte di legittimità ha ancora affermato che in sede di ammissione al concordato preventivo è consentito all’ufficio giudiziario la verifica della completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi della l. fall., art. 161, comma 2, in modo tale da assicurare la rispondenza di tale atto alla finalità cui è preordinato, consistente nel fornire una corretta informazione al ceto creditorio, ai fini dell'espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. Cass. nr. 5653/2019 5825/2018,7959/2017 e 2130/2014). 2.7 L'impugnata sentenza, svolgendo il sindacato che la fattispecie richiedeva, si è posta in linea coi citati principi, nel momento in cui ha motivatamente espresso una valutazione di non conformità a legge dell’attestazione e di radicale manifesta inattitudine del piano concordatario in rapporto alla serie di elementi dettagliatamente riportati in motivazione. 2.8 Tali elementi sono stati rinvenuti: (i) nella inattendibilità della relazione dell’attestatore poiché non esauriente e perché il professionista non ha effettuato le verifiche e i controlli dei dati contenuti nel piano tanto che «è lo stesso attestatore a prendere le distanze dai dati messi a sua disposizione dalla società proponente il concordato, limitandosi a rielaborare questi ultimi, secondo una valutazione più aderente alla realtà, senza tuttavia escludere l’incompletezza degli stessi ovvero la loro diversa consistenza» (cfr. pag. 14 della sentenza ); (ii) nella inaffidabilità dei dati contabili, riscontrata dal curatore e della concreta esigibilità dei crediti vantati nei confronti dell’Erario a titolo di rimborso IVA per un considerevole importo, in quanto vi è contenzioso con l’Agenzia delle Entrate dallo stesso debitore ritenuto di incerto esito; (iii) nella inattendibilità dei flussi finanziari derivabili dalla riattivazione dell’impresa, per assenza di dati certi su solvibilità e affidabilità della [OSCURATO:PERSONA] a r.l., poiché di recente costituzione. 2.9 Le doglianze sono destituite di fondamentogiacché , dall'angolo visuale dell'art. 132 c.p.c., la sentenza reca una motivazione certamente al di sopra del minimo costituzionale, mentre le censure di violazione di legge sulla negativa valutazione della domanda concordataria non colgono nel segno, dal momento che la Corte d’appello non ha esercitato un controllo sulla convenienza e sulle probabilità di successo del piano ma ha compiuto una attività che si è tradotta in un giudizio di incapacità del piano di raggiungere gli obiettivi prefissati. 3 Il quinto motivo è inammissibile, in quanto la questione della tempistica del piano non è una vera e propria ratio decidendi ma solo la sottolineatura che la proposta non era in grado di resistere al tempo, perché non modificata e/o prorogata nonostante la proposizione e la conseguente pendenza del reclamo ex art. 18 L.F 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d
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