CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 22547/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 c.p. in merito alla detenzione di tre banconote da 50 euro contraffatte, delle quali cercava di spenderne una senza successo. 2. Avverso la sentenza l'imputato proponeva ricorso per via telematica ai sensi dell'art. 24 I. n. 176/2020, articolando tre motivi. Con il primo deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva in merito alla mancata acquisizione agli atti delle banconote sequestrate al fine della valutazione dell'eventuale grossolanità della contraffazione. Con il secondo motivo denunziava vizi di motivazione, lamentando che la Corte, a fronte della mancata trasmissione delle suddette banconote da parte dell'organo di polizia che aveva proceduto al sequestro, avrebbe implicitamente revocato in maniera contraddittoria la propria ordinanza del 14 luglio 2022 con la quale aveva invece disposto d'ufficio l'acquisizione delle stesse banconote. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo il giudice dell'appello ritenuto di non poter valutare a tal fine l'offerta reale di risarcimento effettuata dall'imputato in ragione della inidoneità delle modalità della sua esecuzione, che in realtà corrisponderebbero a quelle indicate 162-ter c.p. 3. Con ordinanza del 27 dicembre 2022 la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 24 comma 6-sexies I. n. 176/2020 in ragione della mancata apposizione della firma digitale dei difensore in calce agli allegati all'atto d'impugnazione, così come richiesto dal comma 6-bis dell'articolo da ultimo citato. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ulteriore ricorso l'imputato, eccependo violazione di legge. Osserva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato integralmente inammissibile il ricorso, nonostante gli allegati privi della sottoscrizione digitale fossero riferibili esclusivamente al primo ed al terzo motivo articolati nell'atto impugnazione, risultando dunque irrilevanti ai fini della valutazione delle censure invece proposte con il secondo motivo. Conseguentemente il giudice dell'appello avrebbe dovuto inoltrare il ricorso a quello di legittimità ai fini della decisione del suddetto motivo.5. Con provvedimento del 30 gennaio 2024 la Quinta Sezione di questa Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 27 dicembre 2022 limitatamente al secondo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 ottobre 2022 disponendo l'iscrizione a ruolo del procedimento. 6. Il 25 marzo 2024 il difensore dell'imputato ha proposto motivi nuovi, con i quali ha eccepito ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p. la mancata acquisizione delle banconote contraffatte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla luce di quanto illustrato in precedenza, oggetto di sindacato in questa sede è esclusivamente il secondo motivo del ricorso proposto dall'imputato, posto che gli altri due motivi già sono stati ritualmente dichiarati inammissibili dalla Corte d'appello di Firenze ai sensi dell'art. 23 I. n. 176/2020. 2. Ciò premesso il motivo in esame deve ritenersi infondato, ancorché a tratti inammissibile. Infatti, va ribadito che la revoca - implicita od esplicita che sia - da parte del giudice dell'appello della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale precedentemente disposta non è di per sé illegittima - attesa la natura processuale dell'ordinanza con cui l'integrazione è stata ordinata -, dovendo invece la stessa essere valutata in relazione alla tenuta del ragionamento probatorio svolto dal giudice (cfr. Sez. 4, n. 34730 del 12 luglio 2011, Allalo, Rv. 251112). In altri termini l'apparente contraddittorietà tra la ritenuta necessità degli accertamenti istruttori nel momento in cui vengono disposti e l'affermazione di responsabilità dell'imputato formulata previa successiva rinunzia alla loro assunzione trova naturale composizione nella motivazione fornita dal giudice a sostegno di tale affermazione, la quale può contenere, come nel caso di specie, l'implicita od esplicita dimostrazione della acquisita consapevolezza res melium perpensa della superfluità della prova di cui era stata disposta alla luce della sufficienza del compendio probatorio già presente in atti. Ed in tal senso la Corte territoriale ha implicitamente giustificato la propria valutazione di sostanziale superfluità dell'acquisizione delle banconote laddove ha evidenziato come dal verbale di sequestro, al di là di ulteriori elementi rivelatori, emergeva in maniera inequivocabile la loro falsità, atteso che le stesse riportavano il medesimo numero di serie. Il giudice del merito ha altresì argomentato sulle ragioni della ritenuta non grossolanità della falsificazione delle singole banconote, sottolineando come sia stato possibile acquisire effettiva evidenza della contraffazione solo attraverso l'accertamento compiuto dal personale di polizia mediante l'utilizzo di idonea apparecchiatura a luce ultravioletta, accertamento che rivelava come le stesse fossero prive di filigrana. Né ovviamente l'identità del numero di serie è elemento sufficiente a rendere grossolano il falso delle banconote, posto che queste, come pure l'imputato ha cercato di fare, possono essere spese separatamente. Con il descritto apparato argomentativo il motivo in esame non si è sostanzialmente confrontato e dunque, sotto questo profilo, lo stesso, come accennato, risulta dunque anche generico. È invece inammissibile il motivo nuovo, che non è altro che la riedizione del primo motivo di ricorso già giudicato inammissibile per le ragioni ricordate in precedenza dal giudice dell'appello. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr