CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a(\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto, riconoscendo la continuazione tra i reati di cui a due sentenze (sub 1 e 2) e non anche con quello di cui alla sentenza sub 3), ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere e in particolare la riconducibilità anche del fatto omogeneo di cui a detta sentenza alla conclamata inclinazione del ricorrente alla commissione di delitti in materia di stupefacenti - oltre ad essere generiche, non sono consentite perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Bari quale giudice dell'esecuzione (che non ha riconosciuto la continuazione dei delitti in materia di stupefacenti di cui alle prime due sentenze con quello omogeneo di cui alla terza sentenza per il dato temporale dirimente, essendo l'ultimo episodio commesso 1'11 gennaio 2019, quindi ben oltre due anni dopo i fatti contestati nelle suddette sentenze, risalenti agli anni 2016-2017). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 202