CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 24706/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 719/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13314/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 23 ottobre 1992; avverso la sentenza del 25 febbraio 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta qualificazione del reato in termini di delitto consumato; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24706/2025 Roma, lì, 04/07/2025 - che il motivo è inammissibile in quanto l’art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un assetto vizio in ordine al giudizio di responsabilità; - che la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte non attiene all'esatta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della fattispecie consumata. E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), circostanza in concreto insussistente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]