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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26655/2022

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21212/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore pro temporeDe [OSCURATO:PERSONA] (C .F . : DLCGNZ47A01C3S1B), rappresentato e difeso, come da procura speciale rilasciata in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Catania, al [OSCURATO:PERSONA] n. 173; Intimazione di pagamento – Recupero aiuti di Stato concessi per eventi calamitosi -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] tt . [OSCURATO:PERSONA], giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2021, rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: BRRGPP70H 11C351U), ed elettivamente domicili ata presso il s uo studio sito in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 67, come da procura speciale rilascia t a su foglio separato unitamente al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 4120/2021emessa dalla CTR Sicilia il 05 / 05 /20 2 1 e notificatail 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso un’intimazione di pagamento dell’importo di euro 1.052.133,09, rilevando che la sottostante cartella di pagamento, per Ilor e Irpef 1991,ritenute alla fonte 1991- 1992 ed IVA anno 1992, era stata annullata dalla medesima CTP con sentenza n. 788/1/09 depositata il 4.5.2009 e passata in giudicato.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, da un lato, che non vi era riferimento alcuno nell’atto impugnato alla questione della pronuncia della Commissione Europea n.

C (2015) 5549 final del 14.8.2015 (con la quale si assumeva che fosse stato legittimato il recupero degli importi in questione), essendosi semplicemente intimato il pagamento delle somme recate da una cartella previamente annullata, e, dall’altro, che, in ogni caso, il punto 156 della menzionata pronuncia escludeva la doverosità del recupero per gli aiuti concessi in base ad eventi calamitosi verificatisi prima di un decennio a far data dalla pubblicazione della decisione.4.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale agente della riscossione per la Provincia di Catania, si è costituita al solo fine di ribadire la propria estraneità rispetto alle questioni oggetto del giudizio, per aver correttamente operato in ordine alla regolare notifica della cartella di pagamento.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio la le [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannodepositato memorie illustrativ e .

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR rilevato d’ufficio vizi dell’intimazione di pagamento che non erano stati denunciati dalla contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio.

2. Con il secondo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 1, comma 665, l. n. 190/2014, 9, comma 17, l. n. 289/2002, 2 e 22 della Sesta Direttiva 77/388/CEE del 17.5.1977, della decisione della Commissione Europea n. (2015) 5549 del 14.8.2015, dell’Ordinanza della C.G.U.E. del 15.7.2015 (causa C-82/14) e del principio di prevalenza della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato sul giudicato nazionale incompatibile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sopravvenuta disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato prevaleva sul giudicato nazionale, ancorchè esso fosse intervenuto prima della decisione della Commissione del 2015, con la conseguenza che il detto giudicato nazionale non poteva impedire il recupero dell’aiuto illegittimamente concesso ad un’impresa commerciale.

3. Avuto riguardo al secondo motivo, il Collegio ritiene che non vi sia evidenza decisoria, atteso che, a fronte di un orientamento secondo cui il principio di intangibilità del giudicato, come affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne dalle quali deriva l'autorità di cosa giudicata di una pronuncia, nemmeno quando ciò consentirebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale (Sez. 5, Sentenza n. 18642 del 13/07/2018; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 39790 del 14/12/2021), si pone un indirizzo, sia pure allo stato minoritario, a tenore del quale l e controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezioneoltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, la certezza del diritto non può tradursi in una violazione dell'effettività del diritto euro-unitario (Sez. 5, Sentenza n. 8855 del 04/05/2016).

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della V Sezione.

Cosi deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21212/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore pro temporeDe [OSCURATO:PERSONA] (C .F . : DLCGNZ47A01C3S1B), rappresentato e difeso, come da procura speciale rilasciata in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Catania, al [OSCURATO:PERSONA] n. 173; Intimazione di pagamento – Recupero aiuti di Stato concessi per eventi calamitosi -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] tt . [OSCURATO:PERSONA], giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2021, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: BRRGPP70H 11C351U), ed elettivamente domicili ata presso il s uo studio sito in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 67, come da procura speciale rilascia t a su foglio separato unitamente al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 4120/2021emessa dalla CTR Sicilia il 05 / 05 /20 2 1 e notificatail 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso un’intimazione di pagamento dell’importo di euro 1.052.133,09, rilevando che la sottostante cartella di pagamento, per Ilor e Irpef 1991,ritenute alla fonte 1991- 1992 ed IVA anno 1992, era stata annullata dalla medesima CTP con sentenza n. 788/1/09 depositata il 4.5.2009 e passata in giudicato. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, da un lato, che non vi era riferimento alcuno nell’atto impugnato alla questione della pronuncia della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14.8.2015 (con la quale si assumeva che fosse stato legittimato il recupero degli importi in questione), essendosi semplicemente intimato il pagamento delle somme recate da una cartella previamente annullata, e, dall’altro, che, in ogni caso, il punto 156 della menzionata pronuncia escludeva la doverosità del recupero per gli aiuti concessi in base ad eventi calamitosi verificatisi prima di un decennio a far data dalla pubblicazione della decisione.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale agente della riscossione per la Provincia di Catania, si è costituita al solo fine di ribadire la propria estraneità rispetto alle questioni oggetto del giudizio, per aver correttamente operato in ordine alla regolare notifica della cartella di pagamento. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la le [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannodepositato memorie illustrativ e . Ritenuto che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR rilevato d’ufficio vizi dell’intimazione di pagamento che non erano stati denunciati dalla contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio. 2. Con il secondo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 1, comma 665, l. n. 190/2014, 9, comma 17, l. n. 289/2002, 2 e 22 della Sesta Direttiva 77/388/CEE del 17.5.1977, della decisione della Commissione Europea n. (2015) 5549 del 14.8.2015, dell’Ordinanza della C.G.U.E. del 15.7.2015 (causa C-82/14) e del principio di prevalenza della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato sul giudicato nazionale incompatibile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sopravvenuta disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato prevaleva sul giudicato nazionale, ancorchè esso fosse intervenuto prima della decisione della Commissione del 2015, con la conseguenza che il detto giudicato nazionale non poteva impedire il recupero dell’aiuto illegittimamente concesso ad un’impresa commerciale. 3. Avuto riguardo al secondo motivo, il Collegio ritiene che non vi sia evidenza decisoria, atteso che, a fronte di un orientamento secondo cui il principio di intangibilità del giudicato, come affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne dalle quali deriva l'autorità di cosa giudicata di una pronuncia, nemmeno quando ciò consentirebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale (Sez. 5, Sentenza n. 18642 del 13/07/2018; conf. Sez. 5, Sentenza n. 39790 del 14/12/2021), si pone un indirizzo, sia pure allo stato minoritario, a tenore del quale l e controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezioneoltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, la certezza del diritto non può tradursi in una violazione dell'effettività del diritto euro-unitario (Sez. 5, Sentenza n. 8855 del 04/05/2016). P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della V Sezione. Cosi deciso in Roma, nella camera
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