CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45316/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza della Corte di Appello di Torino in epigrafe che confermava la sentenza del Tribunale di vercelli del 21.06.2016 che lo aveva condannato alla pena di giustizia in per furto aggravato per essersi impossessato, riponendolo nella tasca del proprio giubotto, al fine di trarne profitto, di un anello di oro giallo che sottraeva alla gioielleria [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli approfittando della distrazione della commessa [OSCURATO:PERSONA] che stava pesando un altro articolo che lui stesso aveva indicato. 2. Il difensore di fiducia deduce i seguenti motivi: I) violazione di legge per aver ritenuto valida la condizione di procedibilità in relazione alla querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] che non può essere qualificata come persona offesa non avendo un potere autonomo di gestione e di alienazione degli oggetti della gioielleria. 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte di cassazione a Sezioni unite secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela). Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013 ) Rv. 255975 - 01 Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014 Ud. (dep. 20/02/2014) Rv. 259289 - 4.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4-11-2021 Il nsig I iere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte DonatVa [OSCURATO:PERSONA]