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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 29559/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8929-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 8929/2022 Cron.

Rep.

Ud. 26/09/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1293/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 399/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l’appello del Consorzio di Bonifica dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato il Consorzio medesimo al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle differenze sull’indennità chilometrica computata ai sensi dell’art. 54 CCNL idraulico – forestale 2010/12, anziché ai sensi dell’art. 7 CIR 2008/11.

2. Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

È stata depositata, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di revoca della domiciliazione per il giudizio di cassazione presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA].3.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 – 2012; dell’art. 7, commi 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011; dell’art. 2, comma 9, lett. f) c.c.n.l. di settore 2010-2012; dell’art. 20 del C.I.R.

Calabria 2008- 2011; dei criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. c.c.

5. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene: che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente disatteso il dato letterale inequivoco dell’art. 54, comma 6, del c.c.n.l. vigente, che qualifica espressamente come “rimborso” l’indennità chilometrica richiesta; che in conseguenza dell’erronea qualificazione della citata voce come compenso di natura retributiva, anziché restitutoria, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto la stessa ricompresa nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 20 del C.I.R. vigente; che la voce in questione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, non è sottratta alla contrattazione decentrata a cui l’art. 2, comma 9 lett. f), demanda la materia delle “diverse modalità di rimborso spese”; che ugualmente errata è l’affermazione, contenuta nella sentenza d’appello, in base alla quale il contratto integrativo sarebbe precedente rispetto al contratto collettivo nazionale, atteso che l’art. 7, comma 2, del C.I.R. è stato oggetto di accordo sottoscritto dalle parti il 30.3.2011, qualche mese dopo la sottoscrizione del c.c.n.l., il che chiarisce quale sia stata la comune intenzione delle parti.

6. Secondo il Consorzio, l’interpretazione data dalla sentenza impugnata alle disposizioni sopra richiamate violerebbe gli artt. 1362 e ss. c.c., avendo la Corte preferito all’interpretazione basata sulla lettera dei contratti e sulla comune intenzione delle parti, risultante anche dal comportamento successivo delle stesse, una interpretazione sistematica fondata su presupposti errati e su disposizioni contrattuali non più vigenti.7.

In via preliminare, deve respingersi, perché infondata, l’eccezione sollevata nel controricorso, di produzione tardiva, in quanto effettuata solo nel giudizio di cassazione, dei contratti collettivi su cui le censure si fondano.

8. L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con esclusivo riferimento al giudizio di cassazione (v.

Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del 2019) e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c. (v. anche Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione); un analogo onere non è imposto nel giudizio di merito nel quale, ove si ritenesse indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, si potrebbe fare ricorso all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (v.

Cass. n. 14527 del 2021, in motivazione).

9. Il ricorso è infondato, richiamandosi, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni delle sentenze e ordinanze già pronunciate da questa S.C. su fattispecie analoghe a quella per cui è causa (v.

Cass. nn. 6831/2023; 6832/2023; 6833/2023; 6926/2023; 6928/2023; 9239/2023; 9194/2023) e che questo Collegio condivide e fa proprie.

10. Occorre premettere che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019).

11. Deve inoltre ribadirsi che, secondo l’orientamento consolidato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto, non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello. (v.

Cass. n. 19351 del 2007; Cass. n. 12098 del 2010; Cass. n. 5651 del 2021).

12. Si è precisato, su un piano più generale, come nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento "al senso letterale delle parole", atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione dell'interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile, nella materia, una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (v.

Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione).

13. Nel caso in esame, si discute dei rapporti tra il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 – 2012 e il [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011 (C.I.R.), dovendosi individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il posto di lavoro.14.

Al riguardo, l’art. 54 del c.c.n.l. vigente all’epoca dei fatti, prevede: “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.

L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità l'azienda.

Qualora l'azienda non provveda a quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.

Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”.

15. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto al pagamento del rimborso chilometrico nei confronti dell’attuale controricorrente non secondo i criteri dettati dall’art. 54 del c.c.n.l. bensì in base a quanto previsto dal C.I.R. che, all’art. 7, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza (“Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro.

Qualora i lavoratori (compresi i capo operai e capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza […].

Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”).16.

Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivo nazionale, all’art. 2 del c.c.n.l., esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale (“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”) e, nella medesima disposizione, elenca in modo tassativo le materie delegate alla contrattazione decentrata (“Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”).

L’elenco di tali materie contenuto nell’art. 2, comma 9, comprende alla lettera f), “il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.

17. L’art. 16 del c.c.n.l., la cui rubrica è “Missioni e Trasferte”, stabilisce: “Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese.

I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta […] Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale”.

18. Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all’art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell’art. 15 e dell’art.54 del c.c.n.l., quest’ultimo dedicato agli operai.

19. L’art. 2, comma 9 lett. f) e l’art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrata quella delle “Missioni e trasferte” e l’art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”.

20. Non solo quindi l’art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all’art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l’espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell’art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l’uso del mezzo di trasporto privato (come preteso dal Consorzio, v. ricorso pag. 9) in quanto quest’ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l’art. 16; inoltre, l’espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale.

Né utili riferimenti si ritrovano nell’art. 7 del contratto integrativo.

Quest’ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l’utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all’art. 54 cit.

21. In tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6 dell’art. 54 c.c.n.l. per cui il “rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell’art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondo livello.

22. Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni dei contratti collettivi e ciò comporta il rigetto del ricorso.

23. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v.

Cass., S.U., n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8929-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 8929/2022 Cron. Rep. Ud. 26/09/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1293/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 399/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l’appello del Consorzio di Bonifica dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato il Consorzio medesimo al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle differenze sull’indennità chilometrica computata ai sensi dell’art. 54 CCNL idraulico – forestale 2010/12, anziché ai sensi dell’art. 7 CIR 2008/11. 2. Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. È stata depositata, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di revoca della domiciliazione per il giudizio di cassazione presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA].3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 – 2012; dell’art. 7, commi 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011; dell’art. 2, comma 9, lett. f) c.c.n.l. di settore 2010-2012; dell’art. 20 del C.I.R. Calabria 2008- 2011; dei criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. c.c. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene: che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente disatteso il dato letterale inequivoco dell’art. 54, comma 6, del c.c.n.l. vigente, che qualifica espressamente come “rimborso” l’indennità chilometrica richiesta; che in conseguenza dell’erronea qualificazione della citata voce come compenso di natura retributiva, anziché restitutoria, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto la stessa ricompresa nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 20 del C.I.R. vigente; che la voce in questione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, non è sottratta alla contrattazione decentrata a cui l’art. 2, comma 9 lett. f), demanda la materia delle “diverse modalità di rimborso spese”; che ugualmente errata è l’affermazione, contenuta nella sentenza d’appello, in base alla quale il contratto integrativo sarebbe precedente rispetto al contratto collettivo nazionale, atteso che l’art. 7, comma 2, del C.I.R. è stato oggetto di accordo sottoscritto dalle parti il 30.3.2011, qualche mese dopo la sottoscrizione del c.c.n.l., il che chiarisce quale sia stata la comune intenzione delle parti. 6. Secondo il Consorzio, l’interpretazione data dalla sentenza impugnata alle disposizioni sopra richiamate violerebbe gli artt. 1362 e ss. c.c., avendo la Corte preferito all’interpretazione basata sulla lettera dei contratti e sulla comune intenzione delle parti, risultante anche dal comportamento successivo delle stesse, una interpretazione sistematica fondata su presupposti errati e su disposizioni contrattuali non più vigenti.7. In via preliminare, deve respingersi, perché infondata, l’eccezione sollevata nel controricorso, di produzione tardiva, in quanto effettuata solo nel giudizio di cassazione, dei contratti collettivi su cui le censure si fondano. 8. L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con esclusivo riferimento al giudizio di cassazione (v. Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del 2019) e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c. (v. anche Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione); un analogo onere non è imposto nel giudizio di merito nel quale, ove si ritenesse indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, si potrebbe fare ricorso all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (v. Cass. n. 14527 del 2021, in motivazione). 9. Il ricorso è infondato, richiamandosi, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni delle sentenze e ordinanze già pronunciate da questa S.C. su fattispecie analoghe a quella per cui è causa (v. Cass. nn. 6831/2023; 6832/2023; 6833/2023; 6926/2023; 6928/2023; 9239/2023; 9194/2023) e che questo Collegio condivide e fa proprie. 10. Occorre premettere che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019). 11. Deve inoltre ribadirsi che, secondo l’orientamento consolidato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto, non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello. (v. Cass. n. 19351 del 2007; Cass. n. 12098 del 2010; Cass. n. 5651 del 2021). 12. Si è precisato, su un piano più generale, come nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento "al senso letterale delle parole", atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione dell'interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile, nella materia, una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (v. Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione). 13. Nel caso in esame, si discute dei rapporti tra il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 – 2012 e il [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011 (C.I.R.), dovendosi individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il posto di lavoro.14. Al riguardo, l’art. 54 del c.c.n.l. vigente all’epoca dei fatti, prevede: “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità l'azienda. Qualora l'azienda non provveda a quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”. 15. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto al pagamento del rimborso chilometrico nei confronti dell’attuale controricorrente non secondo i criteri dettati dall’art. 54 del c.c.n.l. bensì in base a quanto previsto dal C.I.R. che, all’art. 7, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza (“Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capo operai e capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza […]. Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”).16. Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivo nazionale, all’art. 2 del c.c.n.l., esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale (“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”) e, nella medesima disposizione, elenca in modo tassativo le materie delegate alla contrattazione decentrata (“Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”). L’elenco di tali materie contenuto nell’art. 2, comma 9, comprende alla lettera f), “il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”. 17. L’art. 16 del c.c.n.l., la cui rubrica è “Missioni e Trasferte”, stabilisce: “Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta […] Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale”. 18. Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all’art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell’art. 15 e dell’art.54 del c.c.n.l., quest’ultimo dedicato agli operai. 19. L’art. 2, comma 9 lett. f) e l’art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrata quella delle “Missioni e trasferte” e l’art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”. 20. Non solo quindi l’art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all’art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l’espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell’art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l’uso del mezzo di trasporto privato (come preteso dal Consorzio, v. ricorso pag. 9) in quanto quest’ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l’art. 16; inoltre, l’espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si ritrovano nell’art. 7 del contratto integrativo. Quest’ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l’utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all’art. 54 cit. 21. In tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6 dell’art. 54 c.c.n.l. per cui il “rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell’art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondo livello. 22. Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni dei contratti collettivi e ciò comporta il rigetto del ricorso. 23. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
Sentenza Cassazione n. 29559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris