Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19007/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Bracci, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n.731 del 2022, depositata il 17 giugno 2022, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/20261.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.

TQ901T101244,relativo all’anno di imposta 2008, con cui l’amministrazione finanziariaaveva accertato, in applicazione dei parametri del c.d. redditometro, aisensi dell’art. 38, commi 4 e 5 del d.P.R. n. 600 del 1973, un maggiorreddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali di euro 60.000.L’accertamento dell’amministrazione finanziaria si fondava sul presuppostodello scostamento tra il reddito dichiarato dal contribuente e quellosinteticamente imputato per due anni di imposta consecutivi a partiredall’anno 2007, in considerazione del possesso di beni indice, costituiti daun’autovettura [OSCURATO:PERSONA] e dall’abitazione principale acquistata con lafutura consorte, oltre che delle spese sostenute per la restituzione deifinanziamenti contratti per il loro acquisto e della quota di spese perincrementi patrimoniali di ristrutturazione dell’immobile imputabile all’annodi imposta.2.

La CTP di Pesaro aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendoche avesse dimostrato l’incongruenza dei beni indice e delle spese utilizzatedall’amministrazione finanziaria per l’accertamento sintetico del redditorispetto alla sua effettiva situazione economica, dal momento che, all’epoca,viveva con i genitori che ancora provvedevano ai suoi bisogni primari, nonutilizzava l’abitazione in corso di ristrutturazione e faceva un uso promiscuo,anche per lavoro, dell’autovettura.3.

La CTR delle Marche, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame ritenendo che il contribuente avesse fornito la provacontraria rispetto all’esistenza del reddito sinteticamente accertato.4.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e il contribuente si èdifeso depositando il controricorso.Numero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate ha lamentato, in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR fatto erroneaapplicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova che, in questocaso, grava sul contribuente e deve avere ad oggetto la dimostrazione,mediante idonea documentazione, non solo dell'entità degli ulteriori introiti,ma anche della durata del loro possesso.

In ogni caso, la CTR, una voltaritenuta eccessiva la stima del valore dei c.d. beni indice, avrebbe dovutoprocedere alla rideterminazione del reddito, riducendo l’originaria pretesaimpositiva, in considerazione della natura di impugnazione-merito delprocesso tributario che le impediva di procedere all’annullamento integraledell’atto impositivo.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Con riferimento alla stessa vicenda, all’esito del giudizio diimpugnazione da parte del contribuente dell’avviso di accertamento relativoall’anno di imposta precedente, la Corte, con l’ordinanza n. 23600 del 2022,in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha già richiamatol’orientamento consolidato, da cui non vi è alcuna ragione di discostarsi, intema di contenuto della prova contraria gravante sul contribuente percontrastare le risultanze dell’accertamento compiuto con le modalità del c.d.redditometro e ha ribadito il dovere del giudice di merito di rideterminare ilreddito, ridimensionando la pretesa tributaria, nell’ipotesi di accertamentodell’erroneità della stima del valore dei beni indice, adottatadall’amministrazione finanziaria in applicazione dei parametri.1.3.

Sotto il primo profilo la Corte ha rammentato che la previsione all’art.38 d.P.R. n. 600 del 1973 della presunzione legale relativa derivantedall’applicazione dei parametri del c.d. redditometro pone a carico delcontribuente l’onere di fornire la prova contraria, attraverso idoneadocumentazione, della provenienza non reddituale delle disponibilitàNumero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026finanziarie utilizzate per coprire le spese di mantenimento e incremento deic.d. beni indice.

Ed ha sottolineato che, a tal fine, il contribuente non puòlimitarsi a dare prova di una disponibilità generica di risorse finanziarieulteriori ma deve provare l’entità delle somme ed il periodo in cui sonorimaste nella sua disponibilità e fornire, quantomeno, elementi sintomaticidel loro impiego a sostenere le spese assunte dall’amministrazionefinanziaria come indice presuntivo di capacità contributiva.Nell’ordinanza richiamata si afferma, infatti, che «Secondo questa Corteinfatti: la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto nonsoltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per unsignificativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimonialiverificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che nedenotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre,dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata"del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021;Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del2019); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deducache la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui hagoduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n.600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilitàdella maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato dellaprova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla duratadel relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo persostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cuiemergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potutoaccadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637del 2020); l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova delladisponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri chedebba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità nonconsiderate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, unNumero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebberoovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i qualidovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendodunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" -circostanza peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha benevidenziato - tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipesol'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la provache non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della sommadal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborsopatrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n.14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018)». (Cass. n. 23600 del 2022; enello stesso senso Cass. n. 33204 del 2025).1.4.

Sotto il secondo profilo la Corte ha sottolineato che il contribuentepuò anche contestare l’esistenza o l’ammontare del reddito presunto sullabase dei parametri del redditometro ma quando, come nel caso in esame,la CTR abbia accolto le sue doglianze e ritenuto eccessiva la stima fattadall’ufficio in applicazione dei parametri del redditometro è tenuta arideterminare il reddito derivante dalla corretta applicazione dei parametrie a ridimensionare la pretesa tributaria.1.5.

Afferma, al riguardo, la Corte che «Tuttavia, dopo che l'Ufficio avevacorrettamente dimostrato il possesso da parte del contribuente di beni indicie un reddito dichiarato inferiore a quanto sarebbe stato necessario peracquistarli, e dopo che, altrettanto correttamente, la sentenza impugnataha dimostrato che la stima dell'Ufficio era eccessiva rispetto al valore deisuddetti beni indice, anziché procedere - in ragione della natura diimpugnazione-merito del processo tributario - ad una rideterminazione delreddito, la sentenza impugnata si è limitata a rigettare l'appello cosìconfermando l'annullamento dell'avviso di accertamento già disposto inprimo grado.

La sentenza impugnata dunque avrebbe dovuto ridurre laNumero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento,riconducendo la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella partenon avente più titolo nell'accertamento originario.» (Cass. n. 23600 del2022).1.6.

In sintesi, in tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d.redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente non si esauriscenella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori di originefamiliare, ma deve riguardare anche la sussistenza di elementi sintomaticiidonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate come l’entitàdelle somme pervenute al contribuente e la durata del relativo possesso.

Inogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall’Ufficioin relazione ai beni-indice, il giudice tributario, in ragione della natura diimpugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullareintegralmente l’atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nellamisura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo.1.7.

Nel caso di specie, la CTR non si è attenuta ai principi richiamati intema di contenuto della prova contraria gravante sul contribuente laddoveha ritenuto sufficiente la verosimile generica disponibilità finanziariaulteriore derivante dalla convivenza con i genitori senza verificarne l’entitàeffettiva, la durata nel possesso del contribuente e l’esistenza di elementisintomatici della sua concreta destinazione alla copertura delle spese dimantenimento ed incremento di valore dei beni indice.Neanche sotto il profilo della ritenuta incongruenza della stima derivantedall’applicazione dei parametri del redditometro ai beni indice, ed inparticolare all’autovettura, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principiche governano il processo tributario come giudizio di impugnazione-merito,essendosi sottratta al dovere di rideterminare il reddito e l’imposta nellamisura corretta.2.

Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte diNumero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, che provvederà anchealla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bracci, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n.731 del 2022, depositata il 17 giugno 2022, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n. TQ901T101244,relativo all’anno di imposta 2008, con cui l’amministrazione finanziariaaveva accertato, in applicazione dei parametri del c.d. redditometro, aisensi dell’art. 38, commi 4 e 5 del d.P.R. n. 600 del 1973, un maggiorreddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali di euro 60.000.L’accertamento dell’amministrazione finanziaria si fondava sul presuppostodello scostamento tra il reddito dichiarato dal contribuente e quellosinteticamente imputato per due anni di imposta consecutivi a partiredall’anno 2007, in considerazione del possesso di beni indice, costituiti daun’autovettura [OSCURATO:PERSONA] e dall’abitazione principale acquistata con lafutura consorte, oltre che delle spese sostenute per la restituzione deifinanziamenti contratti per il loro acquisto e della quota di spese perincrementi patrimoniali di ristrutturazione dell’immobile imputabile all’annodi imposta.2. La CTP di Pesaro aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendoche avesse dimostrato l’incongruenza dei beni indice e delle spese utilizzatedall’amministrazione finanziaria per l’accertamento sintetico del redditorispetto alla sua effettiva situazione economica, dal momento che, all’epoca,viveva con i genitori che ancora provvedevano ai suoi bisogni primari, nonutilizzava l’abitazione in corso di ristrutturazione e faceva un uso promiscuo,anche per lavoro, dell’autovettura.3. La CTR delle Marche, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame ritenendo che il contribuente avesse fornito la provacontraria rispetto all’esistenza del reddito sinteticamente accertato.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e il contribuente si èdifeso depositando il controricorso.Numero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate ha lamentato, in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR fatto erroneaapplicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova che, in questocaso, grava sul contribuente e deve avere ad oggetto la dimostrazione,mediante idonea documentazione, non solo dell'entità degli ulteriori introiti,ma anche della durata del loro possesso. In ogni caso, la CTR, una voltaritenuta eccessiva la stima del valore dei c.d. beni indice, avrebbe dovutoprocedere alla rideterminazione del reddito, riducendo l’originaria pretesaimpositiva, in considerazione della natura di impugnazione-merito delprocesso tributario che le impediva di procedere all’annullamento integraledell’atto impositivo.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Con riferimento alla stessa vicenda, all’esito del giudizio diimpugnazione da parte del contribuente dell’avviso di accertamento relativoall’anno di imposta precedente, la Corte, con l’ordinanza n. 23600 del 2022,in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha già richiamatol’orientamento consolidato, da cui non vi è alcuna ragione di discostarsi, intema di contenuto della prova contraria gravante sul contribuente percontrastare le risultanze dell’accertamento compiuto con le modalità del c.d.redditometro e ha ribadito il dovere del giudice di merito di rideterminare ilreddito, ridimensionando la pretesa tributaria, nell’ipotesi di accertamentodell’erroneità della stima del valore dei beni indice, adottatadall’amministrazione finanziaria in applicazione dei parametri.1.3. Sotto il primo profilo la Corte ha rammentato che la previsione all’art.38 d.P.R. n. 600 del 1973 della presunzione legale relativa derivantedall’applicazione dei parametri del c.d. redditometro pone a carico delcontribuente l’onere di fornire la prova contraria, attraverso idoneadocumentazione, della provenienza non reddituale delle disponibilitàNumero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026finanziarie utilizzate per coprire le spese di mantenimento e incremento deic.d. beni indice. Ed ha sottolineato che, a tal fine, il contribuente non puòlimitarsi a dare prova di una disponibilità generica di risorse finanziarieulteriori ma deve provare l’entità delle somme ed il periodo in cui sonorimaste nella sua disponibilità e fornire, quantomeno, elementi sintomaticidel loro impiego a sostenere le spese assunte dall’amministrazionefinanziaria come indice presuntivo di capacità contributiva.Nell’ordinanza richiamata si afferma, infatti, che «Secondo questa Corteinfatti: la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto nonsoltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per unsignificativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimonialiverificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che nedenotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre,dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata"del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021;Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del2019); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deducache la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui hagoduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n.600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilitàdella maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato dellaprova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla duratadel relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo persostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cuiemergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potutoaccadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637del 2020); l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova delladisponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri chedebba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità nonconsiderate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, unNumero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebberoovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i qualidovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendodunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" -circostanza peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha benevidenziato - tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipesol'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la provache non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della sommadal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborsopatrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n.14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018)». (Cass. n. 23600 del 2022; enello stesso senso Cass. n. 33204 del 2025).1.4. Sotto il secondo profilo la Corte ha sottolineato che il contribuentepuò anche contestare l’esistenza o l’ammontare del reddito presunto sullabase dei parametri del redditometro ma quando, come nel caso in esame,la CTR abbia accolto le sue doglianze e ritenuto eccessiva la stima fattadall’ufficio in applicazione dei parametri del redditometro è tenuta arideterminare il reddito derivante dalla corretta applicazione dei parametrie a ridimensionare la pretesa tributaria.1.5. Afferma, al riguardo, la Corte che «Tuttavia, dopo che l'Ufficio avevacorrettamente dimostrato il possesso da parte del contribuente di beni indicie un reddito dichiarato inferiore a quanto sarebbe stato necessario peracquistarli, e dopo che, altrettanto correttamente, la sentenza impugnataha dimostrato che la stima dell'Ufficio era eccessiva rispetto al valore deisuddetti beni indice, anziché procedere - in ragione della natura diimpugnazione-merito del processo tributario - ad una rideterminazione delreddito, la sentenza impugnata si è limitata a rigettare l'appello cosìconfermando l'annullamento dell'avviso di accertamento già disposto inprimo grado. La sentenza impugnata dunque avrebbe dovuto ridurre laNumero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento,riconducendo la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella partenon avente più titolo nell'accertamento originario.» (Cass. n. 23600 del2022).1.6. In sintesi, in tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d.redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente non si esauriscenella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori di originefamiliare, ma deve riguardare anche la sussistenza di elementi sintomaticiidonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate come l’entitàdelle somme pervenute al contribuente e la durata del relativo possesso. Inogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall’Ufficioin relazione ai beni-indice, il giudice tributario, in ragione della natura diimpugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullareintegralmente l’atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nellamisura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo.1.7. Nel caso di specie, la CTR non si è attenuta ai principi richiamati intema di contenuto della prova contraria gravante sul contribuente laddoveha ritenuto sufficiente la verosimile generica disponibilità finanziariaulteriore derivante dalla convivenza con i genitori senza verificarne l’entitàeffettiva, la durata nel possesso del contribuente e l’esistenza di elementisintomatici della sua concreta destinazione alla copertura delle spese dimantenimento ed incremento di valore dei beni indice.Neanche sotto il profilo della ritenuta incongruenza della stima derivantedall’applicazione dei parametri del redditometro ai beni indice, ed inparticolare all’autovettura, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principiche governano il processo tributario come giudizio di impugnazione-merito,essendosi sottratta al dovere di rideterminare il reddito e l’imposta nellamisura corretta.2. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte diNumero registro generale 29139/2022Numero sezionale 4795/2026Numero di raccolta generale 19007/2026Data pubblicazione 10/06/2026giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, che provvederà anchealla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19007/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris