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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46044/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al punto della non menzione; lette le conclusioni della difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 22 febbraio 2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen. 2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale era chiesta la concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.

La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi su tale motivo di appello.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Effettivamente la sentenza impugnata è silente, sia nell'esposizione in narrativa dei motivi di gravame sia nella motivazione, in ordine allo specifico motivo di impugnazione relativo al riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna.

Già in primo grado l'imputato aveva chiesto la concessione dei "doppi" benefici di legge e il Tribunale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non motivando nulla sull'altra richiesta.

Con l'appello l'imputato aveva censurato la sentenza di primo grado che non aveva provveduto sulla non menzione della condanna, facendo presente che dal ragionamento in ordine alla concessione condizionale della pena emergevano gli elementi valorizzabili anche per la concessione dell'altro beneficio.

La sentenza deve essere pertanto annullata avendo immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame.

L'annullamento va disposto senza rinvio, sulla base dell'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, secondo il quale il predetto beneficio può essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett.

I), cod. proc. pen., sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Rv. 281028).Va rammentato che, secondo un pacifico orientamento, il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena (tra tante, Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813) Nel caso in esame, va osservato che i giudici di merito, nel formulare la prognosi di astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, hanno significativamente valorizzato elementi tratti dall'art. 133 cod. pen. che risultano espressivi anche della nneritevolezza della concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen., nei termini sopra indicati (la incensuratezza dell'imputato, la contenuta gravità del fatto, l'emenda che l'arresto e il trauma conseguente hanno provocato nel predetto).

Pertanto, dalla stessa valutazione compiuta dai giudici di merito posso trarsi direttamente, senza alcun accertamento di merito, gli elementi per la concessione in questa sede del beneficio della non menzione della condanna di cui all'articolo 175 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della non menzione della condanna, ben

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al punto della non menzione; lette le conclusioni della difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 22 febbraio 2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale era chiesta la concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi su tale motivo di appello. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Effettivamente la sentenza impugnata è silente, sia nell'esposizione in narrativa dei motivi di gravame sia nella motivazione, in ordine allo specifico motivo di impugnazione relativo al riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna. Già in primo grado l'imputato aveva chiesto la concessione dei "doppi" benefici di legge e il Tribunale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non motivando nulla sull'altra richiesta. Con l'appello l'imputato aveva censurato la sentenza di primo grado che non aveva provveduto sulla non menzione della condanna, facendo presente che dal ragionamento in ordine alla concessione condizionale della pena emergevano gli elementi valorizzabili anche per la concessione dell'altro beneficio. La sentenza deve essere pertanto annullata avendo immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame. L'annullamento va disposto senza rinvio, sulla base dell'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, secondo il quale il predetto beneficio può essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Rv. 281028).Va rammentato che, secondo un pacifico orientamento, il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena (tra tante, Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813) Nel caso in esame, va osservato che i giudici di merito, nel formulare la prognosi di astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, hanno significativamente valorizzato elementi tratti dall'art. 133 cod. pen. che risultano espressivi anche della nneritevolezza della concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen., nei termini sopra indicati (la incensuratezza dell'imputato, la contenuta gravità del fatto, l'emenda che l'arresto e il trauma conseguente hanno provocato nel predetto). Pertanto, dalla stessa valutazione compiuta dai giudici di merito posso trarsi direttamente, senza alcun accertamento di merito, gli elementi per la concessione in questa sede del beneficio della non menzione della condanna di cui all'articolo 175 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della non menzione della condanna, ben
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