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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33849/2025

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ntucci, con studio in Roma , ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Capo dell’[OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2024, n. 2594, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 2 febbraio 2024, n. 792/10/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ”, in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 2 febbraio 2024, n. 792/10/2024, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di accertamento in rettifica n. 3298 del 23 maggio 2019 da parte di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, p er omesso/tardivo versamento dell’IMU relativa all’anno 2014, per una pretesa complessiva pari ad € 85.894,58 (di cui € 65.251,63 per imposta, € 19.575,49 per sanzioni ed € 1.067,46per interessi e spese di notifica), con riguardo ad immobili costituenti “immobili merce ”, dei quali essa era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dalla medesimanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 19 maggio 2021, n. 5847/24/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che la dichiarazione per beneficiare dell’esenzione non era stata presentata per l’anno di riferimento e che lo ius superveniens della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non era suscettibile di applicazione retroattiva.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.

La motivazione era così argomentata: «Considerato che, come ha condivisibilmente evidenziato Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 5190 del 17.02.2022, il favor rei si applica solo limitatamente alle sanzioni e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, cosicché non è applicabile al caso di specie la l. n. 160 del 2019, art. 1, comma 769 (c. d. legge di Bilancio 2020); considerato che l'omessa presentazione della dichiarazione comportava quindi, ratione temporis, la non spettanza del beneficio (Cass.n. 21465 del 2020); considerato che la decadenza da un'agevolazione fiscale, comportando il riespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con la conseguenza che l'abolizione di tale onere quale elemento costitutivo dell'agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata in vigore (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13970 del 20/05/2024); considerato, a conferma di quanto precede, che la decadenza dal beneficio agevolativo in esame comporta l’onere per il contribuente di versare il 100% dell’imposta, oltre ad una sanzione del 30%; considerato, del resto, che le disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo non si applicano retroattivamente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14530 del 16/06/2010; conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14795 del 15/07/2015)».

5. La successiva istanza della ricorrente per larimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte è stata respinta.

6. Laricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazionee falsa applicazione degli artt. 3, commi 2 e 3 , del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e12 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneament e ritenut a dal giudice di appello l’inapplicabilità del principio del favor rei per le seguenti ragioni: «(…) secondo l’orientamento dei giudici di legittimità, pienamente condiviso da questo Collegio “la disposizione dell’art.2 del D.L. n. 102/2013 che prevede l’esenzione dell’imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchépermanga tale destinazione e gli stessi non siano locati, al comma 5 dello stesso articolo subordina il riconoscimento di tale agevolazione solo a seguito di apposita dichiarazione, prevista a pena di decadenza”. ( cfr- Cass.

Ordinanza n.21465 del 6/10/2020).

È di palmare evidenza come il Comune di Roma non possa avere avuto conoscenza circa la effettiva destinazione dei beni immobili dei quali si chiede l’esenzione, in assenza della dichiarazione della società.

In relazione poi all’invocata applicazione dello ius superveniens di cui alla L. 160/2019, si concorda con l’interpretazione restrittiva della stessa, poiché il Legislatore statuisce per il futuro e non per il passato: in assenza di esplicita previsione di retroattività, la legge trova applicazione solo dal momento della sua entrata in vigore.

Quindi, non avendo adempiuto all’obbligo dichiarativo, la società decadeva da ogni beneficio, con la conseguente legittimità dell’avviso di accertamento emesso e delle sanzioni applicate(…).

Non può essere infine condivisa la tesi sostenuta dall’appellante ovvero dell’estensione del principio del favor rei al caso in esame, poiché la Suprema Corte è intervenuta sul punto statuendo che il favor rei “si applica solo limitatamente alle sanzioni e non comporta una generale retroattività delle norme tributariepiù favorevoli al reo, cosicché non è applicabile al caso di specie la L. n. 160 del 2019, art. 1, comma 769, (c.d. legge di Bilancio 2020)” (cfr. Cass. Sez.

Ordinanza n. 5190 del 17.02.2022)». 1.1 Il predetto motivo è infondato, potendo confermarsi al riguardole argomentazioni poste a fondamento della proposta di definizione accelerata. 1.2La questione della indispensabilità della dichiarazione per beneficiare dell’esenzione da IMU per i c.d.

“immobili merce” è stata già affrontata da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806) con l’affermazione di principi a cui il collegio intende dare continuità in questa sede.

L’art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, con riguardo all’IMU, che i « fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati» (c.d.

«immobili merce»), fino al 31 dicembre 2021, sono soggetti all’aliquota di base pari allo 0,1%, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% per cento o diminuirla fino all'azzeramento, e, con decorrenza dall’1 gennaio 2022, sono esenti da imposizione.

Inoltre, l’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che i soggetti passivi dell’IMU «devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta», e che tale dichiarazione « ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta».

La norma succitata non specifica se la dichiarazione ai fini dell’IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come è stato, invece, previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (a tenore del quale: «Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma»).

Tuttavia, questa Corte ha recentemente chiarito che il summenzionato art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ha abrogato l’art. 2, comma 5-bisdel d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al che consegue che l'esenzione da IMU per i fabbricati-merce presuppone la necessaria presentazione della dichiarazione (Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2022, n. 5191).

In particolare, è stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806).

Pertanto, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32635; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020, n. 11337; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2021, n. 12852; Cass. Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1121; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2024, n. 15060), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce, quindi, di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e, altresì, di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire ex art. 13 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806). 1.3Aggiungasi che la disciplina prevista per la dichiarazione (con particolare riguardo all’eliminazione della espressa comminatoria della decadenza dall’esenzione in caso di omissione - in termini: Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12226; Cass., Sez. 5^, 18ottobre 2023, n. 28931) dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dall’anno 2020, non può ritenersi applicabile per l'anno 2014, giacché il principio del favor reivale soltanto per le sanzioni tributarie (art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, considerando anche che si tratta di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2010, n. 14530; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14795; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28806).

In tal senso, si può condividere il pertinente rilievo della controricorrente, secondo cui: «Népuò essere sostenuto, come pure controparte fa, che la decadenza dal beneficio fiscale rappresenta una “pena/sanzione” al fine di sostenere l’automatica applicabilità retroattiva della norma sopravvenuta, atteso che la decadenza dal beneficio fiscale rappresenta semplicemente la decadenza dal beneficio fiscale e non una pena aggiuntiva.

Conseguentemente nessun senso ha invocare principi di “abolitio criminis” o “favor rei” atteso che qui siamo fuori dall’applicazione dei principi valevoli in materia penale».

Difatti, l’omessa presentazione della dichiarazione costituisce soltanto la preclusione al riconoscimento dell’esenzione dall’imposta, ma non l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del contribuente, il cui unico vulnussi sostanzia nel mancato conseguimento di un beneficio fiscale. 1.4 La questione è stata recentemente decisa nel senso della manifesta infondatezza dal giudice delle leggi, il quale ha perentoriamente ribadito che: «Spetta al legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza, decidere in merito a eventuali esenzioni o agevolazioni relative a tale imposta».

Peraltro, sulla medesima questione in punto di diritto, questa Corte aveva già rilevato che «(...) ci si trova di fronte ad una normativa che istituisce agevolazioni fiscali - addirittura una esenzione - le quali non solo, come insegna il costante orientamento di questa Corte, sono di stretta interpretazione, ma anche impegnano la discrezionalità del legislatore cui spettano le scelte di politica economico-fiscale delle quali le agevolazioni e le esenzioni sono uno strumento di attuazione.

Nel caso di specie la volontà del legislatore si è peraltro espressa chiaramente, stabilendo (art. 2, comma 2, lettera a) d.l. n. 102 del 2013) una precisa decorrenza - il 1° gennaio 2014 -per l'esenzione IMU dei c.d.

"immobili merce" e cioè «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

La stessa norma, al comma 1, prevedeva che per l'anno 2013 in relazione ai suddetti immobili non fosse dovuta la seconda rata dell'IMU, stabilendo 4 espressamente che rimanesse dovuta la prima rata.

Per gli stessi immobili era in precedenza invece prevista riguardo all'IMU la facoltà per i Comuni di «ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento ... per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori». (...) Tutto questo configura un assetto normativo rispetto al quale la sentenza impugnata non trova supporto che ne possa giustificare le conclusioni ove non si pensi ad un vero e proprio intervento del giudice non "comeinterprete" (sia pur "costituzionalmente orientato") ma "come legislatore"» (Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 760 –vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7612).

Per cui, adattando tali motivazioni alla fattispecie in decisione, se ne è concluso che: «Le stesse argomentazioni fin qui sviluppate chiariscono allo stesso tempo le ragioni di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, 8, comma 2 d.lgs. n. 23 del 2011 e 13, commi 2 e 9 bis, d.l. n. 201 del 2011 (...) dedotta nell'unico motivo di ricorso (...), che deve esser quindi respinto». 1.5 In definitiva, nella vicenda scrutinata, il giudice di legittimità ha escluso l’applicabilità retroattiva dell’esenzione da IMU, che era stata dedotta dalla ricorrente in base all’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 8, commi 1, 2 e 9, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 2, lett. a, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sul condivisibile rilievo della insindacabilità delle scelte riservate al legislatore ordinario nella previsione delle agevolazioni fiscali(Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7612).

Difatti, è pacifico che neppure i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità (exart. 3 Cost.) consentono di escludere né vulnerare la discrezionalità del legislatore ordinario nell'individuazione e nella caratterizzazione delle fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi, che possono essere disciplinate mediante una dettagliata specificazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, in modo che l'operato dell'amministrazione (e, di conseguenza, del giudice che è chiamato a sindacarne la legittimità) sia più o meno vincolato nell'apprezzamento di particolari situazioni di fatto e nel conseguente riconoscimento del beneficio fiscale (in termini: Cass., Sez. Trib., 18 febbraio 2020, n. 4071).

Ne discende che nessuna norma di rango costituzionale consente di giustificare l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento successivo, non essendo configurabile un’illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole (in termini di esenzione o riduzione) rispetto alla disciplina generale del tributo considerato (Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7612).

In subiecta materia, si rammenta che la Corte Costituzionale ha ritenuto, «sul piano della giustificazione costituzionale,[di] operare una distinzione – di massima, poiché le interconnessioni rimangono sempre possibili – tra i diversi istituti agevolativi», evidenziando che: «In alcuni casi è (...) comunque ravvisabile la prevalenza di un carattere strutturale, dal momento che la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dall’applicazione coerente e sistematica del presupposto del tributo (ad esempio per evitare doppie imposizioni) o dalla ricognizione dei soggetti passivi oppure dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto o alla particolare fisionomia del tributo).

In siffatte ipotesi, si è in presenza di agevolazioni previste per finalità intrinseche al prelievo.

In altri istituti, invece, la natura di agevolazione è propriamente riscontrabile, perché, a differenza di quelli appena descritti, essi presuppongono l’esistenza di una capacità contributiva coerente con la struttura del tributo, ma, in deroga (...) aldictum de omni di cui all’art. 53, primo comma, Cost., prevedono, per motivi extrafiscali, forme di esenzione, di tassazione sostitutiva più favorevole o altre misure comunque dirette a rendere meno gravoso o non incidente il carico tributario in relazione a determinate fattispecie.

All’interno di questa categoria di agevolazioni è poi possibile distinguere tra quelle in cui la finalità extrafiscale perseguita dal legislatore appare riconducibile all’attuazione di altri principi costituzionali (quali, a titolo esemplificativo, la tutela della famiglia, del diritto alla salute o lo sviluppo della previdenza) e quelle per le quali, invece, questa prospettiva teleologica non è individuabile.

Al riguardo va precisato che il difetto di tale prospettiva non rende queste ultime agevolazioni di per sé in contrasto con la Costituzione, salvo quando la finalità extrafiscale non sia in alcun modo riconducibile a motivi attinenti al bene comune e assuma piuttosto il tratto di un mero privilegio.

Rimane fermo, in ogni caso, che il suddettodifetto, nell’ambito del sindacato sulla violazione del principio di eguaglianza tributaria, implica uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratio che ne giustifichi l’estensione in riferimento alle fattispecie ritenute escluse» (Corte Cost., 23 giugno 2020, n. 120 –vedasi anche: Corte Cost. 13 ottobre 2022, n. 209; Corte Cost., 19 novembre 2024, n. 182).

È evidente, quindi, che, nel caso di specie, l’intervento del giudice delle leggi non è stato richiesto per estendere un’agevolazione già esistente nel sistema tributario vigente ad una fattispecie tralasciata o pretermessa dal legislatore per disparità di trattamento o per irragionevolezza nella individuazione dei beneficiari, bensì per introdurre ex novo un’agevolazione sino ad allora inesistente nel sistema tributario vigente in relazione ad una fattispecie tipizzata soltanto ex post dal legislatore per il godimento di un beneficio fiscale, travalicando i limiti connaturati alla manipolazione adeguatrice delle disposizioni legislative.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934).

Nella specie, il collegio ritiene di commisurare la liquidazione ad una frazione (di poco inferiore alla metà) delle spese processuali.

5. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve, altresì, condannare la ricorrente a pagare una sanzione di € 1.400,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez.

Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez.

Un., 13 ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che la predetta norma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2023, n. 36069), avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneità delle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta; che, inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-biscod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende -nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta -deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947). 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.880,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna laricorrente al pagamento della ulteriore somma di € 2.800,00in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione di € 1.400,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntucci, con studio in Roma , ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Capo dell’[OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2024, n. 2594, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 2 febbraio 2024, n. 792/10/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ”, in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 2 febbraio 2024, n. 792/10/2024, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di accertamento in rettifica n. 3298 del 23 maggio 2019 da parte di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, p er omesso/tardivo versamento dell’IMU relativa all’anno 2014, per una pretesa complessiva pari ad € 85.894,58 (di cui € 65.251,63 per imposta, € 19.575,49 per sanzioni ed € 1.067,46per interessi e spese di notifica), con riguardo ad immobili costituenti “immobili merce ”, dei quali essa era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dalla medesimanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 19 maggio 2021, n. 5847/24/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che la dichiarazione per beneficiare dell’esenzione non era stata presentata per l’anno di riferimento e che lo ius superveniens della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non era suscettibile di applicazione retroattiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa. La motivazione era così argomentata: «Considerato che, come ha condivisibilmente evidenziato Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 5190 del 17.02.2022, il favor rei si applica solo limitatamente alle sanzioni e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, cosicché non è applicabile al caso di specie la l. n. 160 del 2019, art. 1, comma 769 (c. d. legge di Bilancio 2020); considerato che l'omessa presentazione della dichiarazione comportava quindi, ratione temporis, la non spettanza del beneficio (Cass.n. 21465 del 2020); considerato che la decadenza da un'agevolazione fiscale, comportando il riespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con la conseguenza che l'abolizione di tale onere quale elemento costitutivo dell'agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata in vigore (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13970 del 20/05/2024); considerato, a conferma di quanto precede, che la decadenza dal beneficio agevolativo in esame comporta l’onere per il contribuente di versare il 100% dell’imposta, oltre ad una sanzione del 30%; considerato, del resto, che le disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo non si applicano retroattivamente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14530 del 16/06/2010; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14795 del 15/07/2015)». 5. La successiva istanza della ricorrente per larimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte è stata respinta. 6. Laricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazionee falsa applicazione degli artt. 3, commi 2 e 3 , del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e12 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneament e ritenut a dal giudice di appello l’inapplicabilità del principio del favor rei per le seguenti ragioni: «(…) secondo l’orientamento dei giudici di legittimità, pienamente condiviso da questo Collegio “la disposizione dell’art.2 del D.L. n. 102/2013 che prevede l’esenzione dell’imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchépermanga tale destinazione e gli stessi non siano locati, al comma 5 dello stesso articolo subordina il riconoscimento di tale agevolazione solo a seguito di apposita dichiarazione, prevista a pena di decadenza”. ( cfr- Cass. Ordinanza n.21465 del 6/10/2020). È di palmare evidenza come il Comune di Roma non possa avere avuto conoscenza circa la effettiva destinazione dei beni immobili dei quali si chiede l’esenzione, in assenza della dichiarazione della società. In relazione poi all’invocata applicazione dello ius superveniens di cui alla L. 160/2019, si concorda con l’interpretazione restrittiva della stessa, poiché il Legislatore statuisce per il futuro e non per il passato: in assenza di esplicita previsione di retroattività, la legge trova applicazione solo dal momento della sua entrata in vigore. Quindi, non avendo adempiuto all’obbligo dichiarativo, la società decadeva da ogni beneficio, con la conseguente legittimità dell’avviso di accertamento emesso e delle sanzioni applicate(…). Non può essere infine condivisa la tesi sostenuta dall’appellante ovvero dell’estensione del principio del favor rei al caso in esame, poiché la Suprema Corte è intervenuta sul punto statuendo che il favor rei “si applica solo limitatamente alle sanzioni e non comporta una generale retroattività delle norme tributariepiù favorevoli al reo, cosicché non è applicabile al caso di specie la L. n. 160 del 2019, art. 1, comma 769, (c.d. legge di Bilancio 2020)” (cfr. Cass. Sez. Ordinanza n. 5190 del 17.02.2022)». 1.1 Il predetto motivo è infondato, potendo confermarsi al riguardole argomentazioni poste a fondamento della proposta di definizione accelerata. 1.2La questione della indispensabilità della dichiarazione per beneficiare dell’esenzione da IMU per i c.d. “immobili merce” è stata già affrontata da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806) con l’affermazione di principi a cui il collegio intende dare continuità in questa sede. L’art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, con riguardo all’IMU, che i « fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati» (c.d. «immobili merce»), fino al 31 dicembre 2021, sono soggetti all’aliquota di base pari allo 0,1%, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% per cento o diminuirla fino all'azzeramento, e, con decorrenza dall’1 gennaio 2022, sono esenti da imposizione. Inoltre, l’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che i soggetti passivi dell’IMU «devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta», e che tale dichiarazione « ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta». La norma succitata non specifica se la dichiarazione ai fini dell’IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come è stato, invece, previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (a tenore del quale: «Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma»). Tuttavia, questa Corte ha recentemente chiarito che il summenzionato art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ha abrogato l’art. 2, comma 5-bisdel d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al che consegue che l'esenzione da IMU per i fabbricati-merce presuppone la necessaria presentazione della dichiarazione (Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2022, n. 5191). In particolare, è stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806). Pertanto, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32635; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020, n. 11337; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2021, n. 12852; Cass. Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1121; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2024, n. 15060), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce, quindi, di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e, altresì, di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire ex art. 13 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806). 1.3Aggiungasi che la disciplina prevista per la dichiarazione (con particolare riguardo all’eliminazione della espressa comminatoria della decadenza dall’esenzione in caso di omissione - in termini: Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12226; Cass., Sez. 5^, 18ottobre 2023, n. 28931) dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dall’anno 2020, non può ritenersi applicabile per l'anno 2014, giacché il principio del favor reivale soltanto per le sanzioni tributarie (art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, considerando anche che si tratta di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2010, n. 14530; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14795; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28806). In tal senso, si può condividere il pertinente rilievo della controricorrente, secondo cui: «Népuò essere sostenuto, come pure controparte fa, che la decadenza dal beneficio fiscale rappresenta una “pena/sanzione” al fine di sostenere l’automatica applicabilità retroattiva della norma sopravvenuta, atteso che la decadenza dal beneficio fiscale rappresenta semplicemente la decadenza dal beneficio fiscale e non una pena aggiuntiva. Conseguentemente nessun senso ha invocare principi di “abolitio criminis” o “favor rei” atteso che qui siamo fuori dall’applicazione dei principi valevoli in materia penale». Difatti, l’omessa presentazione della dichiarazione costituisce soltanto la preclusione al riconoscimento dell’esenzione dall’imposta, ma non l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del contribuente, il cui unico vulnussi sostanzia nel mancato conseguimento di un beneficio fiscale. 1.4 La questione è stata recentemente decisa nel senso della manifesta infondatezza dal giudice delle leggi, il quale ha perentoriamente ribadito che: «Spetta al legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza, decidere in merito a eventuali esenzioni o agevolazioni relative a tale imposta». Peraltro, sulla medesima questione in punto di diritto, questa Corte aveva già rilevato che «(...) ci si trova di fronte ad una normativa che istituisce agevolazioni fiscali - addirittura una esenzione - le quali non solo, come insegna il costante orientamento di questa Corte, sono di stretta interpretazione, ma anche impegnano la discrezionalità del legislatore cui spettano le scelte di politica economico-fiscale delle quali le agevolazioni e le esenzioni sono uno strumento di attuazione. Nel caso di specie la volontà del legislatore si è peraltro espressa chiaramente, stabilendo (art. 2, comma 2, lettera a) d.l. n. 102 del 2013) una precisa decorrenza - il 1° gennaio 2014 -per l'esenzione IMU dei c.d. "immobili merce" e cioè «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». La stessa norma, al comma 1, prevedeva che per l'anno 2013 in relazione ai suddetti immobili non fosse dovuta la seconda rata dell'IMU, stabilendo 4 espressamente che rimanesse dovuta la prima rata. Per gli stessi immobili era in precedenza invece prevista riguardo all'IMU la facoltà per i Comuni di «ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento ... per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori». (...) Tutto questo configura un assetto normativo rispetto al quale la sentenza impugnata non trova supporto che ne possa giustificare le conclusioni ove non si pensi ad un vero e proprio intervento del giudice non "comeinterprete" (sia pur "costituzionalmente orientato") ma "come legislatore"» (Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 760 –vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7612). Per cui, adattando tali motivazioni alla fattispecie in decisione, se ne è concluso che: «Le stesse argomentazioni fin qui sviluppate chiariscono allo stesso tempo le ragioni di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, 8, comma 2 d.lgs. n. 23 del 2011 e 13, commi 2 e 9 bis, d.l. n. 201 del 2011 (...) dedotta nell'unico motivo di ricorso (...), che deve esser quindi respinto». 1.5 In definitiva, nella vicenda scrutinata, il giudice di legittimità ha escluso l’applicabilità retroattiva dell’esenzione da IMU, che era stata dedotta dalla ricorrente in base all’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 8, commi 1, 2 e 9, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 2, lett. a, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sul condivisibile rilievo della insindacabilità delle scelte riservate al legislatore ordinario nella previsione delle agevolazioni fiscali(Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7612). Difatti, è pacifico che neppure i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità (exart. 3 Cost.) consentono di escludere né vulnerare la discrezionalità del legislatore ordinario nell'individuazione e nella caratterizzazione delle fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi, che possono essere disciplinate mediante una dettagliata specificazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, in modo che l'operato dell'amministrazione (e, di conseguenza, del giudice che è chiamato a sindacarne la legittimità) sia più o meno vincolato nell'apprezzamento di particolari situazioni di fatto e nel conseguente riconoscimento del beneficio fiscale (in termini: Cass., Sez. Trib., 18 febbraio 2020, n. 4071). Ne discende che nessuna norma di rango costituzionale consente di giustificare l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento successivo, non essendo configurabile un’illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole (in termini di esenzione o riduzione) rispetto alla disciplina generale del tributo considerato (Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7612). In subiecta materia, si rammenta che la Corte Costituzionale ha ritenuto, «sul piano della giustificazione costituzionale,[di] operare una distinzione – di massima, poiché le interconnessioni rimangono sempre possibili – tra i diversi istituti agevolativi», evidenziando che: «In alcuni casi è (...) comunque ravvisabile la prevalenza di un carattere strutturale, dal momento che la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dall’applicazione coerente e sistematica del presupposto del tributo (ad esempio per evitare doppie imposizioni) o dalla ricognizione dei soggetti passivi oppure dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto o alla particolare fisionomia del tributo). In siffatte ipotesi, si è in presenza di agevolazioni previste per finalità intrinseche al prelievo. In altri istituti, invece, la natura di agevolazione è propriamente riscontrabile, perché, a differenza di quelli appena descritti, essi presuppongono l’esistenza di una capacità contributiva coerente con la struttura del tributo, ma, in deroga (...) aldictum de omni di cui all’art. 53, primo comma, Cost., prevedono, per motivi extrafiscali, forme di esenzione, di tassazione sostitutiva più favorevole o altre misure comunque dirette a rendere meno gravoso o non incidente il carico tributario in relazione a determinate fattispecie. All’interno di questa categoria di agevolazioni è poi possibile distinguere tra quelle in cui la finalità extrafiscale perseguita dal legislatore appare riconducibile all’attuazione di altri principi costituzionali (quali, a titolo esemplificativo, la tutela della famiglia, del diritto alla salute o lo sviluppo della previdenza) e quelle per le quali, invece, questa prospettiva teleologica non è individuabile. Al riguardo va precisato che il difetto di tale prospettiva non rende queste ultime agevolazioni di per sé in contrasto con la Costituzione, salvo quando la finalità extrafiscale non sia in alcun modo riconducibile a motivi attinenti al bene comune e assuma piuttosto il tratto di un mero privilegio. Rimane fermo, in ogni caso, che il suddettodifetto, nell’ambito del sindacato sulla violazione del principio di eguaglianza tributaria, implica uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratio che ne giustifichi l’estensione in riferimento alle fattispecie ritenute escluse» (Corte Cost., 23 giugno 2020, n. 120 –vedasi anche: Corte Cost. 13 ottobre 2022, n. 209; Corte Cost., 19 novembre 2024, n. 182). È evidente, quindi, che, nel caso di specie, l’intervento del giudice delle leggi non è stato richiesto per estendere un’agevolazione già esistente nel sistema tributario vigente ad una fattispecie tralasciata o pretermessa dal legislatore per disparità di trattamento o per irragionevolezza nella individuazione dei beneficiari, bensì per introdurre ex novo un’agevolazione sino ad allora inesistente nel sistema tributario vigente in relazione ad una fattispecie tipizzata soltanto ex post dal legislatore per il godimento di un beneficio fiscale, travalicando i limiti connaturati alla manipolazione adeguatrice delle disposizioni legislative. 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato. 3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934). Nella specie, il collegio ritiene di commisurare la liquidazione ad una frazione (di poco inferiore alla metà) delle spese processuali. 5. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve, altresì, condannare la ricorrente a pagare una sanzione di € 1.400,00 a favore della Cassa delle Ammende. Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che la predetta norma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069), avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneità delle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta; che, inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-biscod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende -nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta -deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947). 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.880,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna laricorrente al pagamento della ulteriore somma di € 2.800,00in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione di € 1.400,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d
Sentenza Cassazione n. 33849/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris