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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 10982/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Firenze, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(violazione della legge stupefacenti, avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (omicidio) tenutoconto della notevole distanza temporaletra di essi, della loro differente natura, dei diversiluoghi di consumazione e del fatto che i concorrenti non coincidono, ragione questa per cui,in tale contesto, appare coerente concludere nel seso che i reati commessi sono riconducibiliad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10982/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4240/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39159/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Firenze, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(violazione della legge stupefacenti, avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (omicidio) tenutoconto della notevole distanza temporaletra di essi, della loro differente natura, dei diversiluoghi di consumazione e del fatto che i concorrenti non coincidono, ragione questa per cui,in tale contesto, appare coerente concludere nel seso che i reati commessi sono riconducibiliad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Firenze, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(violazione della legge stupefacenti, avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (omicidio) tenutoconto della notevole distanza temporaletra di essi, della loro differente natura, dei diversiluoghi di consumazione e del fatto che i concorrenti non coincidono, ragione questa per cui,in tale contesto, appare coerente concludere nel seso che i reati commessi sono riconducibiliad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10982/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4240/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39159/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Firenze, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(violazione della legge stupefacenti, avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (omicidio) tenutoconto della notevole distanza temporaletra di essi, della loro differente natura, dei diversiluoghi di consumazione e del fatto che i concorrenti non coincidono, ragione questa per cui,in tale contesto, appare coerente concludere nel seso che i reati commessi sono riconducibiliad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]