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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 35699/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 3 dicembre 2024, che ha dichiarato inammissibile, per una pluralità di ragioni, l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento penale n. 29059/2024 RGNR e 17571/2024 RGIP, nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Milano dott. [OSCURATO:PERSONA].

Richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Rv. 286537), secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico, essendo stato precisato in tal senso che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 3 dicembre 2024, che ha dichiarato inammissibile, per una pluralità di ragioni, l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento penale n. 29059/2024 RGNR e 17571/2024 RGIP, nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Milano dott. [OSCURATO:PERSONA]. Richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Rv. 286537), secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico, essendo stato precisato in tal senso che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 35699/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris