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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21726/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 21 gennaio 2026, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed al reato di cui all'art. 13 d.

Igs. 1998, n. 286; rilévato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 21 gennaio 2026, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed al reato di cui all'art. 13 d. Igs. 1998, n. 286; rilévato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris