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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 40809/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marilia [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Edoardo CONTINI avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 10 dicembre 2019 e successiva integrazione del 21 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] CONTINI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza di specificità della motivazione che si riferisce a fatti di epoca remota e che neppure motiva sulla attuale operatività dell'organizzazione camorristica.

3. Il ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite.

3.1. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge.

Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).

3.2. Il ricorso si limita a dedurre la genericità della motivazione senza indicare in cosa essa consista, mentre il provvedimento impugnato riferisce e valuta specificamente la posizione del ricorrente, del quale illustra la caratura criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del clan, nonché la piena e attuale operatività dell'organizzazione, come risulta da recentissime misure cautelari adottate proprio con riguardo alla perdurante operatività e controllo del territorio del gruppo criminale che si giova anche di nuove immissioni di giovani associati che operano sotto la direzione dello storico vertice familiare.

3.3. D'altra parte, il ricorso denuncia genericamente l'assenza di motivazione sui contatti con l'esterno, mentre il provvedimento impugnato ne ha illustrato la effettiva possibilità, così facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marilia [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Edoardo CONTINI avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 10 dicembre 2019 e successiva integrazione del 21 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] CONTINI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza di specificità della motivazione che si riferisce a fatti di epoca remota e che neppure motiva sulla attuale operatività dell'organizzazione camorristica. 3. Il ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite. 3.1. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). 3.2. Il ricorso si limita a dedurre la genericità della motivazione senza indicare in cosa essa consista, mentre il provvedimento impugnato riferisce e valuta specificamente la posizione del ricorrente, del quale illustra la caratura criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del clan, nonché la piena e attuale operatività dell'organizzazione, come risulta da recentissime misure cautelari adottate proprio con riguardo alla perdurante operatività e controllo del territorio del gruppo criminale che si giova anche di nuove immissioni di giovani associati che operano sotto la direzione dello storico vertice familiare. 3.3. D'altra parte, il ricorso denuncia genericamente l'assenza di motivazione sui contatti con l'esterno, mentre il provvedimento impugnato ne ha illustrato la effettiva possibilità, così facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co