CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 18980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1, num. 2, cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di cinque spezzoni di tubi in rame, tolti dalla caldaia centralizzata dell'impianto di riscaldamento di un albergo, fatto commesso in data anteriore e prossima al 6 dicembre 2014; la Corte di appello ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata prova della responsabilità dell'imputato, alla violazione del divieto di bis in idem rispetto a processo già definito, alla non esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, num. 2, cod. pen. ed alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, num. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pp. 2-3 della sentenza impugnata), dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato, alla luce del materiale probatorio confluito in atti, i motivi di appello, con un giudizio di merito non censurabile sotto il profilo della legittimità: anzitutto, ad avviso dei Giudici, il rinvenimento di cinque tubi in rame nel cortile antistante l'abitazione di pertinenza esclusiva dell'imputato, che, per caratteristiche, forma e consistenza, risultavano compatibili con il materiale appartenente all'impianto di condizionamento dell'albergo, è prova della responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato, da ritenersi un fatto diverso dal furto tentato accertato in flagranza e giudicato con rito direttissimo, seppure la vicenda sia da considerarsi sostanzialmente unitaria; quanto alla non esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, num. 2, cod. pen., dagli atti risulta che il furto sia stato realizzato avendo l'imputato divelto il materiale asportato, da cui l'aggravante della violenza sulle cose; quanto al lamentato diniego della circostanza di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., e delle attenuanti generiche, risulta dal testo del provvedimento impugnato (alla p. 3, ultima parte) che il Giudice di appello ha tenuto conto non solo della reiterazione del comportamento delittuoso ma anche delle condizioni socio-economiche del reo, del limitato profitto nonché dell'unitarietà della vicenda, così da arrivare ad una riduzione dell'entità della pena irrogata dal Tribunale. In ragione della rilevata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore (dopo la proroga disposto con decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con oggetto "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia ripara tiva e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto si è ritenuto estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della richiamata novella ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto enunciato già da Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al reato di appropriazione indebita («In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela») ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Si è, infatti, affermato che «Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, dep. 23/01/2023, Saitta, Rv. 284155). Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed inoltre al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte costituzionale, sentenza num. n. 186 del 7-13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f