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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 07899/2023

Testo disponibile della fonte

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 338-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 2871/02/15 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . una cartella di pagamento con cui L’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti a controllo automatizzato della dichiarazione, ex art. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 2913/46/14, rigettò il ricorso; che l’ [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2871/20/15, depositata il 20/05/2015 accolse il gravame ed annullò la cartella impugnata ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – (a) la mancata presentazione della dichiarazione I.V.A. per l’anno 2006 frutto di errore scusabile (conseguente allo spostamento della contabilità della contribuente da un consulente ad un altro, senza che alcuno di questi abbia poi provveduto all’uopo), nonché (b) sussistente un credito della contribuente non contestato dall’Ufficio, relativo al precedente anno di imposta, non oggetto di istanza di rimborso e, dunque, da computare in detrazione nell’anno successivo, con (c) conseguente applicazione, nei confronti della contribuente, della sola “sanzione nel minimo edittale…in quanto la dichiarazione I.V.A. per l’anno 2005 si conclude con un riporto di eccedenza di imposta all’anno successivo” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 4), per non avere la C.T.R. dichiarato l’appello della contribuente inammissibile, nonostante la mancata articolazione di motivi specifici di gravame; che il motivo è infondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gliartt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per quanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.

U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142-01); che, tanto premesso, rileva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di appello (riprodotto alle pp. 5-7 dell’odierno ricorso, ai fini della specificità del motivo.

Cfr. Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01 nonché Cass., Sez.

L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01, che si confronta, sotto tale aspetto anche con la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia), emerge chiaramente l’ammissibilità dello stesso, essendo chiara la relatio perfecta ed integrale (cfr. cpv. del “ CONSIDERATO ”) a tutte le censure svolte dalla contribuente già in prime cure, con l’ulteriore chiarimento, in aggiunta alle stesse, dell’argomento difensivo consistente nella dedotta impossibilità di depositare in detta sede i documenti contabili (depositati innanzi alla C.T.R..

Cfr. sentenza impugnata, p. 2, cpv.) dimostrativi del proprio diritto al riconoscimento del credito I.V.A.; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente dedotto dalla contumacia, in grado di appello, dell’ AGENZIA ,la mancata contestazione della stessa rispetto alla (recte, al contenuto della) documentazione versata in giudizio dalla contribuente per la prima volta in detto grado di lite; che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.” (cfr. ricorso, p. 9), sostanzialmente riproponendo, in termini di error in iudicando, la medesima censura proposta con il secondo mezzo di gravame; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese –sono fondati; che, premesso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare, al contrario, le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass., Sez. 3, 17.11.2021, n. 35037, Rv. 662986-02), è sufficiente osservare – a conforto della correttezza delle doglianze di parte ricorrente, ulteriormente esplicitate nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. –che la contumacia integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria o –come erroneamente operato dalla C.T.R. - non contestativa dei fatti allegati dalla controparte che resta, al contrario, onerata della relativa prova (Cass., Sez.

L, 21.11.2014, n. 24885, Rv. 633413-01.

Cfr. anche, nel medesimo senso e più recentemente, Cass., Sez. 2, 30.12.2021, n. 42035, Rv. 663401-01, per cui la contumacia della parte non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né altera la ripartizione dell'onere probatorio); Ritenuto, in conclusione che, rigettato il primo motivo, il ricorso debba essere accolto in relazione al secondo e terzo mezzo di gravame, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 338-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 2871/02/15 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . una cartella di pagamento con cui L’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti a controllo automatizzato della dichiarazione, ex art. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 2913/46/14, rigettò il ricorso; che l’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2871/20/15, depositata il 20/05/2015 accolse il gravame ed annullò la cartella impugnata ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – (a) la mancata presentazione della dichiarazione I.V.A. per l’anno 2006 frutto di errore scusabile (conseguente allo spostamento della contabilità della contribuente da un consulente ad un altro, senza che alcuno di questi abbia poi provveduto all’uopo), nonché (b) sussistente un credito della contribuente non contestato dall’Ufficio, relativo al precedente anno di imposta, non oggetto di istanza di rimborso e, dunque, da computare in detrazione nell’anno successivo, con (c) conseguente applicazione, nei confronti della contribuente, della sola “sanzione nel minimo edittale…in quanto la dichiarazione I.V.A. per l’anno 2005 si conclude con un riporto di eccedenza di imposta all’anno successivo” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 4), per non avere la C.T.R. dichiarato l’appello della contribuente inammissibile, nonostante la mancata articolazione di motivi specifici di gravame; che il motivo è infondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gliartt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per quanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142-01); che, tanto premesso, rileva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di appello (riprodotto alle pp. 5-7 dell’odierno ricorso, ai fini della specificità del motivo. Cfr. Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01 nonché Cass., Sez. L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01, che si confronta, sotto tale aspetto anche con la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia), emerge chiaramente l’ammissibilità dello stesso, essendo chiara la relatio perfecta ed integrale (cfr. cpv. del “ CONSIDERATO ”) a tutte le censure svolte dalla contribuente già in prime cure, con l’ulteriore chiarimento, in aggiunta alle stesse, dell’argomento difensivo consistente nella dedotta impossibilità di depositare in detta sede i documenti contabili (depositati innanzi alla C.T.R.. Cfr. sentenza impugnata, p. 2, cpv.) dimostrativi del proprio diritto al riconoscimento del credito I.V.A.; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente dedotto dalla contumacia, in grado di appello, dell’ AGENZIA ,la mancata contestazione della stessa rispetto alla (recte, al contenuto della) documentazione versata in giudizio dalla contribuente per la prima volta in detto grado di lite; che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.” (cfr. ricorso, p. 9), sostanzialmente riproponendo, in termini di error in iudicando, la medesima censura proposta con il secondo mezzo di gravame; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese –sono fondati; che, premesso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare, al contrario, le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass., Sez. 3, 17.11.2021, n. 35037, Rv. 662986-02), è sufficiente osservare – a conforto della correttezza delle doglianze di parte ricorrente, ulteriormente esplicitate nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. –che la contumacia integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria o –come erroneamente operato dalla C.T.R. - non contestativa dei fatti allegati dalla controparte che resta, al contrario, onerata della relativa prova (Cass., Sez. L, 21.11.2014, n. 24885, Rv. 633413-01. Cfr. anche, nel medesimo senso e più recentemente, Cass., Sez. 2, 30.12.2021, n. 42035, Rv. 663401-01, per cui la contumacia della parte non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né altera la ripartizione dell'onere probatorio); Ritenuto, in conclusione che, rigettato il primo motivo, il ricorso debba essere accolto in relazione al secondo e terzo mezzo di gravame, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa
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