CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2021
Cassazione n. 39360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 31 luglio 2020, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione, oltre alle statuizioni civili; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputata come il soggetto che aveva inferto coltellate contro la vittima, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento del dolo e dell'aggravante dei futili motivi; rilevato che la difesa ha depositato memoria; ritenuto che il ricorso propone motivi attinenti al merito, già valutati dalla sentenza impugnata con motivazione in questa sede incensurabile; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno