CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 09768/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO Fato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ; Considerato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non iscritto, al momento della proposizione, nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.