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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 28204/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18731-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del ramo d'azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1 N.R.G. 18731/2016 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 231/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 746/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Cagliari, provvedendo in relazione al gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & N.R.G. 18731/2016 [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti dell'Inps, ha respinto l'appello e confermato .. la decisione di primo grado con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale per il pagamento di crediti contributivi relativi al periodo maggio '95/ maggio '96, con somme aggiuntive, scaturenti da denunce dei lavoratori;

2. in discussione la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, ai fini contributivi, la Corte territoriale, per quanto qui maggiormente rileva, ha ritenuto che gli stessi dovessero ricondursi allo schema negoziale del lavoro subordinato.

In proposito, ha osservato come i lavoratori osservassero un orario predeterminato ed imposto dal datore di lavoro dal quale ricevevano le direttive; che gli stessi percepivano una retribuzione fissa mensile e utilizzavano, senza sopportare alcun rischio di impresa, gli strumenti di lavoro messi a loro disposizione dal datore; a tale riguardo, la Corte di merito ha giudicato non significativa «l'apparente» elasticità degli orari di lavoro data dal fatto che i lavoratori potessero «accordarsi» per eventuali scambi di turno;

3. infine, quanto alle statuizioni di segno opposto rese dal Tribunale di Cagliari, in diversi procedimenti oramai definiti, la Corte escludeva di doverne tener conto, trattandosi di emergenze e circostanze evidenziatesi in altri procedimenti giudiziari svolti ad altri fini; avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione Tema di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità specificata in epigrafe, articolato in due motivi, cui ha opposto difese l'INPS, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

4. con il primo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. N.R.G. 18731/2016 2094 e 2909 cod.civ. nonché dell'art. 324 cod.proc.civ.

Parte ricorrente deduce la violazione del giudicato esterno costituito dalle sentenze nn. 2388 e 2389 del 2015 e da quelle indicate nella sentenza impugnata, con le quali sarebbe stata accertata l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato, qui controversi.

Ne chiede l'acquisizione, ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ.;

5. il motivo è, nel complesso, da respingere;

6. le censure, in primo luogo, difettano di specificità;

7. va osservato come la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, abbia posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena e il principio della necessaria specificità del ricorso.

Il motivo fondato su un giudicato esterno deve essere articolato con modalità conformi alle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ. (Cass. nr. 21560 del 2011; in motiv. v., ex plurimis, Cass. nr. 11321 del 2022) tanto sotto il profilo della riproduzione del testo integrale della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass. nr. 2617 del 2015), tanto sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile nel giudizio di legittimità;

8. la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno assume infatti «la natura di una produzione documentale» con la conseguenza che il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. si estende ad essa quando il motivo di ricorso argomenti (rispetto alla stessa) la censura in termini di esistenza, negazione o interpretazione «del suo valore di giudicato esterno» (Cass. nr. 21560 del 2011 cit.; conf.

Cass. nr. 12658 del 2014);

9. nella fattispecie, le pronunce non risultano trascritte in ricorso e ciò preclude, a monte, il controllo richiesto; N.R.G.18731/2016

10. in ogni caso, e sotto diverso profilo, non è in discussione che le sentenze siano state rese nei confronti del datore di lavoro;

11. questa Corte ha chiarito che il rapporto di lavoro (intercorrente tra lavoratore e datore di lavoro), quello contributivo (intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale) e quello previdenziale (intercorrente tra il lavoratore e l'ente previdenziale) sono tra loro autonomi, sicché il giudicato formatosi riguardo ad uno di essi non potrebbe riflettersi sugli altri (v., di recente, Cass. nr. 4675 del 2021 sulla scia di Cass. nr. 4821 del 1999);

12. con il secondo motivo -ai sensi dell'art 360 nn 4 e 5 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art 2094 cod.civ.

E' dedotta la nullità della sentenza e del procedimento nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La critica investe la statuizione, ritenuta contraddittoria, secondo cui, da un lato, la Corte di appello avrebbe affermato l'osservanza di un orario predeterminato ed imposto dal datore di lavoro e, dall'altro, avrebbe ritenuto «l'apparente» elasticità degli orari di lavoro e la possibilità, per i lavoratori, di accordarsi per eventuali scambi di turno;

13. il motivo è infondato;

14. l'impianto motivazionale palesa chiaramente l'iter logico seguito per la formazione del convincimento;

15. la Corte di appello ha adottato i criteri astratti di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, come elaborati da questa Corte, e, diversamente da quanto denunciato, ha accertato che i lavoratori fossero tenuti ad osservare l'orario di lavoro prestabilito dal datore di lavoro;

16. pertanto, da un lato, non è configurabile il vizio ex 360 nr. 5 cod.proc.civ., poiché il fatto che si assume omesso (l'orario di lavoro) è preso in considerazione dai giudici di merito e, N.R.G. 18731/2016 dall'altro, non è riscontrabile un «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili».

La Corte territoriale ha, infatti, espresso un giudizio di mera «apparenza» della possibilità di rendere la prestazione lavorativa senza il rispetto di un orario predeterminato.

In tal modo, ha confermato (piuttosto che negare) la circostanza in discussione (id est: l'osservanza di un preciso orario di lavoro);

17. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato;

18. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18731-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del ramo d'azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1 N.R.G. 18731/2016 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 231/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 746/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Cagliari, provvedendo in relazione al gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & N.R.G. 18731/2016 [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti dell'Inps, ha respinto l'appello e confermato .. la decisione di primo grado con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale per il pagamento di crediti contributivi relativi al periodo maggio '95/ maggio '96, con somme aggiuntive, scaturenti da denunce dei lavoratori; 2. in discussione la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, ai fini contributivi, la Corte territoriale, per quanto qui maggiormente rileva, ha ritenuto che gli stessi dovessero ricondursi allo schema negoziale del lavoro subordinato. In proposito, ha osservato come i lavoratori osservassero un orario predeterminato ed imposto dal datore di lavoro dal quale ricevevano le direttive; che gli stessi percepivano una retribuzione fissa mensile e utilizzavano, senza sopportare alcun rischio di impresa, gli strumenti di lavoro messi a loro disposizione dal datore; a tale riguardo, la Corte di merito ha giudicato non significativa «l'apparente» elasticità degli orari di lavoro data dal fatto che i lavoratori potessero «accordarsi» per eventuali scambi di turno; 3. infine, quanto alle statuizioni di segno opposto rese dal Tribunale di Cagliari, in diversi procedimenti oramai definiti, la Corte escludeva di doverne tener conto, trattandosi di emergenze e circostanze evidenziatesi in altri procedimenti giudiziari svolti ad altri fini; avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione Tema di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità specificata in epigrafe, articolato in due motivi, cui ha opposto difese l'INPS, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. N.R.G. 18731/2016 2094 e 2909 cod.civ. nonché dell'art. 324 cod.proc.civ. Parte ricorrente deduce la violazione del giudicato esterno costituito dalle sentenze nn. 2388 e 2389 del 2015 e da quelle indicate nella sentenza impugnata, con le quali sarebbe stata accertata l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato, qui controversi. Ne chiede l'acquisizione, ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ.; 5. il motivo è, nel complesso, da respingere; 6. le censure, in primo luogo, difettano di specificità; 7. va osservato come la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, abbia posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena e il principio della necessaria specificità del ricorso. Il motivo fondato su un giudicato esterno deve essere articolato con modalità conformi alle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ. (Cass. nr. 21560 del 2011; in motiv. v., ex plurimis, Cass. nr. 11321 del 2022) tanto sotto il profilo della riproduzione del testo integrale della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass. nr. 2617 del 2015), tanto sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile nel giudizio di legittimità; 8. la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno assume infatti «la natura di una produzione documentale» con la conseguenza che il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. si estende ad essa quando il motivo di ricorso argomenti (rispetto alla stessa) la censura in termini di esistenza, negazione o interpretazione «del suo valore di giudicato esterno» (Cass. nr. 21560 del 2011 cit.; conf. Cass. nr. 12658 del 2014); 9. nella fattispecie, le pronunce non risultano trascritte in ricorso e ciò preclude, a monte, il controllo richiesto; N.R.G.18731/2016 10. in ogni caso, e sotto diverso profilo, non è in discussione che le sentenze siano state rese nei confronti del datore di lavoro; 11. questa Corte ha chiarito che il rapporto di lavoro (intercorrente tra lavoratore e datore di lavoro), quello contributivo (intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale) e quello previdenziale (intercorrente tra il lavoratore e l'ente previdenziale) sono tra loro autonomi, sicché il giudicato formatosi riguardo ad uno di essi non potrebbe riflettersi sugli altri (v., di recente, Cass. nr. 4675 del 2021 sulla scia di Cass. nr. 4821 del 1999); 12. con il secondo motivo -ai sensi dell'art 360 nn 4 e 5 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art 2094 cod.civ. E' dedotta la nullità della sentenza e del procedimento nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. La critica investe la statuizione, ritenuta contraddittoria, secondo cui, da un lato, la Corte di appello avrebbe affermato l'osservanza di un orario predeterminato ed imposto dal datore di lavoro e, dall'altro, avrebbe ritenuto «l'apparente» elasticità degli orari di lavoro e la possibilità, per i lavoratori, di accordarsi per eventuali scambi di turno; 13. il motivo è infondato; 14. l'impianto motivazionale palesa chiaramente l'iter logico seguito per la formazione del convincimento; 15. la Corte di appello ha adottato i criteri astratti di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, come elaborati da questa Corte, e, diversamente da quanto denunciato, ha accertato che i lavoratori fossero tenuti ad osservare l'orario di lavoro prestabilito dal datore di lavoro; 16. pertanto, da un lato, non è configurabile il vizio ex 360 nr. 5 cod.proc.civ., poiché il fatto che si assume omesso (l'orario di lavoro) è preso in considerazione dai giudici di merito e, N.R.G. 18731/2016 dall'altro, non è riscontrabile un «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili». La Corte territoriale ha, infatti, espresso un giudizio di mera «apparenza» della possibilità di rendere la prestazione lavorativa senza il rispetto di un orario predeterminato. In tal modo, ha confermato (piuttosto che negare) la circostanza in discussione (id est: l'osservanza di un preciso orario di lavoro); 17. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato; 18. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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