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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2025

ECLI:EU:T:2025:1109
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0620_RES

[OSCURATO:PERSONA]620/23

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europeo Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 17 dicembre 2025 «Diritto delle istituzioni – Misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Indipendenza parlamentare – Parità di trattamento –Domanda di ritiro di documenti dal fascicolo» Procedimento giurisdizionale – Incidente di procedura – Domanda di ritiro di documenti dal fascicolo – Criteri di valutazione – Documenti interni delle istituzioni dell’Unione – Obbligo del giudice dell’Unione di procedere a un bilanciamento degli interessi delle parti alla luce del loro diritto a un equo processo – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2). (v. punti 19-26) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Diritti e aspettative acquisiti – Violazione – Assenza (Decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 2005/684, art. 27, § 2; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 37, 39-41, 53-57) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione – Assenza (Art. 263 TFUE; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 60-78) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – 122724 / Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Principio della certezza del diritto – Violazione – Assenza (Art. 263 TFUE; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 81-85) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Restrizione al diritto di proprietà – Principio di proporzionalità – Violazione – Assenza (Art. 2 TUE; art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1, e 52, § 1 e 3; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 91-95, 99, 106-114, 117-156) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Principio di garanzia dell’indipendenza parlamentare – Violazione – Assenza (Art. 263 TFUE; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] recante misure di applicazione dello Statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo, considerando 6 e art. 76) (v. punti 160-167) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Principio della parità di trattamento – Violazione – Assenza (Art. 263 TFUE; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 168-171) [OSCURATO:PERSONA] di ricorsi di annullamento proposti da diversi ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo o dai loro aventi causa avverso gli atti di liquidazione del vitalizio loro dovuto a titolo del regime di vitalizio integrativo volontario (RVIV), che esso respinge, il Tribunale fornisce precisazioni sulla portata dell'articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo ( 1 ), relativo ai diritti e alle aspettative acquisiti, e ammette la possibilità di ridurre l'importo del vitalizio integrativo per gli ex deputati, fatto salvo il rispetto del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.

Il 12 giugno 2023 l'Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«Ufficio di presidenza») ha adottato una decisione ( 2 ) che prevede una riduzione del 50 % dell'importo dei vitalizi versati a titolo del RVIV, la soppressione del loro aggiornamento annuale e l'aumento dell'età pensionabile da 65 a 67 anni.

Tale decisione è stata adottata in un contesto di disavanzo attuariale particolarmente elevato e di gravi difficoltà di liquidità del fondo incaricato del versamento dei vitalizi integrativi (in prosieguo: il «Fondo»).

Secondo i considerando di tale decisione, tali misure perseguivano un duplice obiettivo: salvaguardare il Fondo nell'interesse dei beneficiari attuali e futuri del RVIV e limitare l'onere finanziario a carico del bilancio del [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, del contribuente europeo.

In applicazione di tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso ai ricorrenti un primo atto di liquidazione del vitalizio loro dovuto ai sensi del RVIV.

Nel loro ricorso avverso tale atto di liquidazione e gli atti di liquidazione successivi, i ricorrenti fanno valere che l'articolo 27, paragrafo 2, dello statuto osta a qualsiasi riduzione dell'importo dei vitalizi già maturati.

Essi sostengono altresì, in sostanza, che la decisione del 12 giugno 2023, prevedendo la riduzione della metà dell'importo delle pensioni dovute a titolo del RVIV e sopprimendo l'attualizzazione di tale importo, viola diversi principi del diritto dell'Unione europea, in particolare i principi di tutela dei diritti acquisiti, di garanzia dell'indipendenza parlamentare, di proporzionalità rispetto alle restrizioni apportate al diritto di proprietà e di tutela del legittimo affidamento.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale interpreta l'articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto, relativo ai diritti acquisiti o ad aspettative a titolo del RVIV.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda anzitutto che un diritto è considerato acquisito qualora il fatto generatore del medesimo si sia verificato prima della modifica legislativa.

In particolare, il diritto di percepire una pensione di anzianità è acquisito, in linea di principio, nel momento in cui la pensione diventa esigibile.

Nel caso di specie, poiché il vitalizio dei ricorrenti era esigibile prima dell’adozione della decisione del 2023, essi beneficiavano di diritti pensionistici acquisiti.

Il Tribunale ricorda poi che non esiste, nel diritto dell’Unione, alcun principio secondo il quale i diritti, e tanto meno le aspettative, acquisiti non possono in alcun caso essere modificati o ridotti.

È infatti possibile, a talune condizioni, modificare tali diritti, dopo una ponderazione degli interessi in gioco.

Infine, il Tribunale ritiene che l'interpretazione, già fornita dalla Corte nella sentenza Grossetête/[OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), dell'articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto, secondo la quale esso non riflette la volontà del legislatore dell'Unione di vietare qualsiasi modifica delle modalità del RVIV per il futuro, comprese quelle che incidono sull'importo del vitalizio cui un ex deputato può aver diritto, valga sia quando l'interessato dispone di diritti acquisiti sia quando dispone di aspettative.

Il Tribunale ne deduce quindi che l’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto non osta a una riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti ai sensi del RVIV e che, di conseguenza, adottando la decisione del 2023, l’Ufficio di presidenza non ha ecceduto le sue competenze.

In secondo luogo, il Tribunale constata l’assenza di precise assicurazioni idonee a far sorgere un legittimo affidamento nel mantenimento in vigore del regime precedente.

Infatti, in materia di gestione del RVIV, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale.

Orbene, in un settore in cui l’amministrazione dispone di un siffatto potere, una semplice prassi, per quanto corrente, non equivale ad informazioni precise, incondizionate e concordanti dalle quali possa effettivamente derivare una legittima aspettativa.

Di conseguenza, il fatto che, fino alla decisione del 2023, le modifiche apportate al RVIV dal [OSCURATO:PERSONA] abbiano sistematicamente interessato solo i beneficiari di tale regime che non percepivano ancora il loro vitalizio integrativo non può aver fatto sorgere un legittimo affidamento sul fatto che le future riforme avrebbero potuto riguardare solo questi ultimi.

Inoltre, tale prassi era fondata sull’interpretazione prevalente, in seno ai servizi del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla portata dei diritti acquisiti in materia di vitalizi.

Infatti, tali servizi ritenevano in particolare che non fosse possibile modificare l’importo del vitalizio degli ex deputati che già percepivano il loro vitalizio senza ledere i loro diritti acquisiti.

Tuttavia, tale circostanza non può essere assimilata ad un’assicurazione, ai sensi della giurisprudenza relativa al legittimo affidamento, che tale interpretazione sarebbe stata mantenuta durante l’intera vigenza del RVIV.

In terzo luogo, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie e della giurisprudenza, i ricorrenti non hanno dimostrato che la riduzione operata dalla decisione del 2023 priva di sostanza il diritto a pensione o pregiudica il contenuto essenziale del diritto di proprietà.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che se è vero che l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali tutela il diritto patrimoniale acquisito dai ricorrenti mediante il versamento dei contributi al Fondo, tale disposizione non può essere interpretato nel senso che dà diritto a una pensione di un importo determinato.

Pertanto, nel caso di specie, il diritto patrimoniale dei ricorrenti consiste in un diritto a ricevere un vitalizio ai sensi del RVIV, e non in un diritto a un credito di un importo determinato.

Orbene, la decisione del 2023 riduce l’importo di tali vitalizi, ma non rimette in discussione il principio stesso del diritto al vitalizio.

Nell’ambito della sua analisi dell’addebito, il Tribunale esamina anzitutto l’argomento dei ricorrenti fondato sulla direttiva 2008/94 ( 4 ), che mira a tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.

Dopo aver constatato che tale direttiva non è manifestamente applicabile al caso di specie, tenuto conto dei suoi destinatari, ossia gli Stati membri, e del suo ambito di applicazione, esso considera che il contenuto essenziale del diritto fondamentale di proprietà non può essere determinato alla luce di norme adottate dal legislatore dell’Unione e interpretate dal giudice dell’Unione al fine di definire un livello di protezione armonizzato in materia di diritto del lavoro.

Infatti, il legislatore dell’Unione può decidere di adottare una normativa che accordi alle persone interessate una protezione superiore alla soglia di protezione minima che deriva dal rispetto dei diritti fondamentali.

Pertanto, anche se l’aliquota del 50% di riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV, adottata nella decisione del 2023, è stata ispirata dalla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della direttiva 2008/94, tale giurisprudenza non è idonea a dimostrare che una riduzione di un’aliquota superiore al 50% equivarrebbe a privare di sostanza il contenuto essenziale del diritto fondamentale di proprietà in materia di vitalizio integrativo.

Inoltre, il contenuto essenziale del diritto di proprietà, che consiste in un diritto a percepire una pensione, non può essere determinato alla luce della ripartizione, tra i deputati e il [OSCURATO:PERSONA], del pagamento dei contributi al RVIV né alla luce dell’asserito impegno del [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico del disavanzo del Fondo.

Infatti, tali questioni attengono al finanziamento del RVIV e non al rispetto del diritto a pensione a titolo di tale regime.

Occorre poi constatare che, dopo l’entrata in vigore della decisione del 2023, l’importo mensile dei vitalizi derivante dall’applicazione della riduzione del 50% non è trascurabile.

Infine, il Tribunale ritiene che le misure della decisione del 2023 non siano il frutto di un arbitrato manifestamente inadeguato tra gli interessi di tali beneficiari e gli interessi di bilancio in gioco.

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale esamina, anzitutto, l'esistenza di obiettivi legittimi.

Esso ricorda che le misure adottate miravano, tenuto conto della situazione finanziaria «estremamente difficile» del Fondo, a salvaguardarlo a breve termine, nell'interesse dei beneficiari attuali e futuri del RVIV, e ad evitare o ridurre le conseguenze negative per i contribuenti europei.

La salvaguardia, anche a breve termine, del Fondo, incaricato di versare i vitalizi integrativi agli ex deputati, costituisce pertanto un obiettivo legittimo.

Inoltre, il RVIV si basava, inizialmente, su un calcolo attuariale, nell’ambito del quale il totale dei contributi annuali degli affiliati e del [OSCURATO:PERSONA] doveva, in linea di principio, coprire la totalità dei diritti a pensione maturati nello stesso anno, contributi che venivano pagati dall’affiliato per un terzo e dal [OSCURATO:PERSONA] per due terzi.

È vero che il principio dell’equilibrio finanziario del Fondo è stato compromesso dall’entrata in vigore dello Statuto e delle sue misure di attuazione, in quanto l’alimentazione del Fondo con contributi sono cessati, salvo eccezioni.

Ciò non toglie che, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva già contribuito per due terzi al finanziamento del RVIV, la copertura, anche parziale, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un disavanzo attuariale conseguente può aumentare l’onere finanziario derivante da tale regime sul contribuente europeo.

Orbene, la riduzione delle conseguenze negative del disavanzo del Fondo per tale contribuente costituisce un obiettivo legittimo.

Pertanto, gli obiettivi perseguiti dalla decisione del 2023 erano legittimi e corrispondevano alle preoccupazioni del [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai problemi di liquidità che colpiscono il Fondo e all'entità del suo disavanzo attuariale.

Il Tribunale si pronuncia poi sull'idoneità delle misure a raggiungere le finalità perseguite dalla decisione del 2023, ossia la salvaguardia del Fondo a breve termine e la limitazione delle conseguenze legate al suo disavanzo per i contribuenti europei.

Secondo tale decisione, il Fondo potrebbe essere esaurito nel 2024 e lo sarebbe immancabilmente entro il 2025.

Unitamente ad un risparmio derivante dall'innalzamento dell'età pensionabile, la riduzione del 50 % dell'importo dei vitalizi e la soppressione della loro attualizzazione, applicate senza un regime transitorio, avrebbero l’effetto di prolungare la durata di vita del Fondo di due o tre anni e di ridurre il suo disavanzo attuariale da 310 a 86 milioni di euro.

Il Tribunale constata al riguardo che la decisione del 2023 ha effettivamente prorogato la durata di vita del Fondo, i cui attivi si sarebbero esauriti entro il mese di dicembre 2026.

Ne consegue che le misure adottate sono manifestamente idonee a realizzare le finalità perseguite.

Infine, il Tribunale analizza la necessità e la proporzionalità delle misure.

Esso esamina in particolare se il [OSCURATO:PERSONA] abbia limitato l'ingerenza in tale diritto allo stretto necessario e abbia garantito un giusto equilibrio tra l'interesse generale e i diritti dei beneficiari.

Il Tribunale constata, in primo luogo, che dai punti 2 e 6 della decisione del 2023 risulta che l'Ufficio di presidenza ha preso in considerazione diverse soluzioni possibili, ma le ha giudicate insufficienti alla luce dell'entità delle difficoltà finanziarie del Fondo.

L'Ufficio di presidenza si è pronunciato a favore dell'opzione «più ambiziosa».

La decisione del 2023 non ha liquidato il disavanzo, ma lo ha ridotto, sulla base di un tasso di riduzione che aveva ritenuto accettabile alla luce della giurisprudenza.

In secondo luogo, il considerando 6 della decisione del 2023 indica che l’Ufficio di presidenza ha tenuto conto del rapporto tra l’importo totale dei vitalizi versati e il totale dei contributi individuali dei beneficiari.

In terzo luogo, le misure di cui trattasi sono state considerate congiuntamente alla possibilità offerta agli affiliati di chiedere la revoca del RVIV e la riscossione del vitalizio sotto forma di un versamento unico e definitivo di una somma forfettaria corrispondente, in sostanza, alla differenza tra la somma dei contributi individuali versati dal beneficiario, maggiorate del 20 %, e l'importo dei vitalizi già percepiti.

In quarto luogo, la decisione del 2023 contiene una clausola di imprevedibilità, la quale consente a un beneficiario di chiedere una maggiorazione del vitalizio se dimostra che, a seguito della riduzione dell’importo del vitalizio dovuto a titolo del RVIV, egli vivrebbe al di sotto della soglia di rischio di povertà.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale rileva, in primo luogo, che la decisione del 2023 deriva necessariamente da una ponderazione degli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, gli interessi dei beneficiari del RVIV e, dall’altro, quelli del contribuente europeo.

In secondo luogo, il Tribunale constata che le misure di cui trattasi comportano conseguenze finanziarie rilevanti per i ricorrenti.

Esse riducono, infatti, in modo significativo, l’importo dei vitalizi che questi ultimi percepivano a titolo del RVIV fino al 30 giugno 2023.

Tale riduzione è improvvisa, anche per l’assenza di un regime transitorio.

A tal riguardo, da un lato, la natura di regime pensionistico integrativo facoltativo del RVIV è un elemento importante per valutare la proporzionalità delle misure di cui trattasi.

Infatti, il vitalizio dovuto in forza del RVIV non costituisce l’unica pensione percepita per gli anni nel corso dei quali i ricorrenti hanno versato contributi a tale regime.

In tale contesto, la riduzione, anche significativa, di un vitalizio integrativo facoltativo non ha la stessa portata, in termini di lesione del diritto di proprietà, della riduzione di una pensione di base, la quale costituisce il reddito sostitutivo che si presume fornisca al suo beneficiario i mezzi necessari al suo sostentamento e può rivelarsi l’unica pensione percepita da quest’ultimo.

Dall’altro lato, il tasso di riduzione dell’importo dei vitalizi può essere messo in prospettiva con la redditività dell’investimento risultante dal versamento dei contributi da parte degli affiliati Peraltro, la possibilità di percepire il vitalizio dovuto ai sensi del RVIV sotto forma di versamento unico e definitivo di una somma forfettaria garantisce che gli iscritti recuperino almeno un importo equivalente ai contributi da essi versati, maggiorati del 20%.

Occorre altresì considerare che la decisione del 2023 non ha l’effetto di ridurre gli importi nominali dei vitalizi a un livello manifestamente irragionevole, tenuto conto della durata del mandato e dell’importo dei contributi versati.

Infine, il Tribunale considera, da un lato, che le conseguenze delle misure di cui trattasi sul diritto di proprietà dei ricorrenti sono state bilanciate con i vincoli di bilancio e la necessità di adottare una decisione responsabile con riferimento alle finanze dell’Unione.

D’altro lato, il [OSCURATO:PERSONA], che disponeva di un ampio potere discrezionale per determinare la parte del disavanzo che doveva essere assunta dal proprio bilancio, era libero di determinare, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità, un’altra ripartizione quanto all’accollo del disavanzo attuariale del Fondo. ( 1 ) Decisione 2005/684/CE, Euratom del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2005 L 262, pag. 1 , in prosieguo: lo «statuto»). ( 2 ) Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 12 giugno 2023, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2023, C 227, pag. 5 , in prosieguo: la «decisione del 2023»). ( 3 ) Sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/[OSCURATO:PERSONA] ( C-714/21 P , non pubblicata, EU:C:2023:187 ). ( 4 ) Direttiva 2008/94/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro ( GU 2008, L 283, pag. 36 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0620_RES [OSCURATO:PERSONA]620/23 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 17 dicembre 2025 «Diritto delle istituzioni – Misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Indipendenza parlamentare – Parità di trattamento –Domanda di ritiro di documenti dal fascicolo» Procedimento giurisdizionale – Incidente di procedura – Domanda di ritiro di documenti dal fascicolo – Criteri di valutazione – Documenti interni delle istituzioni dell’Unione – Obbligo del giudice dell’Unione di procedere a un bilanciamento degli interessi delle parti alla luce del loro diritto a un equo processo – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2). (v. punti 19-26) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Diritti e aspettative acquisiti – Violazione – Assenza (Decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 2005/684, art. 27, § 2; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 37, 39-41, 53-57) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione – Assenza (Art. 263 TFUE; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 60-78) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – 122724 / Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Principio della certezza del diritto – Violazione – Assenza (Art. 263 TFUE; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 81-85) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Restrizione al diritto di proprietà – Principio di proporzionalità – Violazione – Assenza (Art. 2 TUE; art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1, e 52, § 1 e 3; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 91-95, 99, 106-114, 117-156) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Principio di garanzia dell’indipendenza parlamentare – Violazione – Assenza (Art. 263 TFUE; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] recante misure di applicazione dello Statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo, considerando 6 e art. 76) (v. punti 160-167) [OSCURATO:PERSONA] europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo che riduce della metà l’importo dei vitalizi e sopprime l'attualizzazione di tale importo – Principio della parità di trattamento – Violazione – Assenza (Art. 263 TFUE; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 76) (v. punti 168-171) [OSCURATO:PERSONA] di ricorsi di annullamento proposti da diversi ex deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo o dai loro aventi causa avverso gli atti di liquidazione del vitalizio loro dovuto a titolo del regime di vitalizio integrativo volontario (RVIV), che esso respinge, il Tribunale fornisce precisazioni sulla portata dell'articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo ( 1 ), relativo ai diritti e alle aspettative acquisiti, e ammette la possibilità di ridurre l'importo del vitalizio integrativo per gli ex deputati, fatto salvo il rispetto del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità. Il 12 giugno 2023 l'Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«Ufficio di presidenza») ha adottato una decisione ( 2 ) che prevede una riduzione del 50 % dell'importo dei vitalizi versati a titolo del RVIV, la soppressione del loro aggiornamento annuale e l'aumento dell'età pensionabile da 65 a 67 anni. Tale decisione è stata adottata in un contesto di disavanzo attuariale particolarmente elevato e di gravi difficoltà di liquidità del fondo incaricato del versamento dei vitalizi integrativi (in prosieguo: il «Fondo»). Secondo i considerando di tale decisione, tali misure perseguivano un duplice obiettivo: salvaguardare il Fondo nell'interesse dei beneficiari attuali e futuri del RVIV e limitare l'onere finanziario a carico del bilancio del [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, del contribuente europeo. In applicazione di tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso ai ricorrenti un primo atto di liquidazione del vitalizio loro dovuto ai sensi del RVIV. Nel loro ricorso avverso tale atto di liquidazione e gli atti di liquidazione successivi, i ricorrenti fanno valere che l'articolo 27, paragrafo 2, dello statuto osta a qualsiasi riduzione dell'importo dei vitalizi già maturati. Essi sostengono altresì, in sostanza, che la decisione del 12 giugno 2023, prevedendo la riduzione della metà dell'importo delle pensioni dovute a titolo del RVIV e sopprimendo l'attualizzazione di tale importo, viola diversi principi del diritto dell'Unione europea, in particolare i principi di tutela dei diritti acquisiti, di garanzia dell'indipendenza parlamentare, di proporzionalità rispetto alle restrizioni apportate al diritto di proprietà e di tutela del legittimo affidamento. Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale interpreta l'articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto, relativo ai diritti acquisiti o ad aspettative a titolo del RVIV. A tal riguardo, il Tribunale ricorda anzitutto che un diritto è considerato acquisito qualora il fatto generatore del medesimo si sia verificato prima della modifica legislativa. In particolare, il diritto di percepire una pensione di anzianità è acquisito, in linea di principio, nel momento in cui la pensione diventa esigibile. Nel caso di specie, poiché il vitalizio dei ricorrenti era esigibile prima dell’adozione della decisione del 2023, essi beneficiavano di diritti pensionistici acquisiti. Il Tribunale ricorda poi che non esiste, nel diritto dell’Unione, alcun principio secondo il quale i diritti, e tanto meno le aspettative, acquisiti non possono in alcun caso essere modificati o ridotti. È infatti possibile, a talune condizioni, modificare tali diritti, dopo una ponderazione degli interessi in gioco. Infine, il Tribunale ritiene che l'interpretazione, già fornita dalla Corte nella sentenza Grossetête/[OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), dell'articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto, secondo la quale esso non riflette la volontà del legislatore dell'Unione di vietare qualsiasi modifica delle modalità del RVIV per il futuro, comprese quelle che incidono sull'importo del vitalizio cui un ex deputato può aver diritto, valga sia quando l'interessato dispone di diritti acquisiti sia quando dispone di aspettative. Il Tribunale ne deduce quindi che l’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto non osta a una riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti ai sensi del RVIV e che, di conseguenza, adottando la decisione del 2023, l’Ufficio di presidenza non ha ecceduto le sue competenze. In secondo luogo, il Tribunale constata l’assenza di precise assicurazioni idonee a far sorgere un legittimo affidamento nel mantenimento in vigore del regime precedente. Infatti, in materia di gestione del RVIV, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale. Orbene, in un settore in cui l’amministrazione dispone di un siffatto potere, una semplice prassi, per quanto corrente, non equivale ad informazioni precise, incondizionate e concordanti dalle quali possa effettivamente derivare una legittima aspettativa. Di conseguenza, il fatto che, fino alla decisione del 2023, le modifiche apportate al RVIV dal [OSCURATO:PERSONA] abbiano sistematicamente interessato solo i beneficiari di tale regime che non percepivano ancora il loro vitalizio integrativo non può aver fatto sorgere un legittimo affidamento sul fatto che le future riforme avrebbero potuto riguardare solo questi ultimi. Inoltre, tale prassi era fondata sull’interpretazione prevalente, in seno ai servizi del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla portata dei diritti acquisiti in materia di vitalizi. Infatti, tali servizi ritenevano in particolare che non fosse possibile modificare l’importo del vitalizio degli ex deputati che già percepivano il loro vitalizio senza ledere i loro diritti acquisiti. Tuttavia, tale circostanza non può essere assimilata ad un’assicurazione, ai sensi della giurisprudenza relativa al legittimo affidamento, che tale interpretazione sarebbe stata mantenuta durante l’intera vigenza del RVIV. In terzo luogo, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie e della giurisprudenza, i ricorrenti non hanno dimostrato che la riduzione operata dalla decisione del 2023 priva di sostanza il diritto a pensione o pregiudica il contenuto essenziale del diritto di proprietà. A tal riguardo, il Tribunale ricorda che se è vero che l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali tutela il diritto patrimoniale acquisito dai ricorrenti mediante il versamento dei contributi al Fondo, tale disposizione non può essere interpretato nel senso che dà diritto a una pensione di un importo determinato. Pertanto, nel caso di specie, il diritto patrimoniale dei ricorrenti consiste in un diritto a ricevere un vitalizio ai sensi del RVIV, e non in un diritto a un credito di un importo determinato. Orbene, la decisione del 2023 riduce l’importo di tali vitalizi, ma non rimette in discussione il principio stesso del diritto al vitalizio. Nell’ambito della sua analisi dell’addebito, il Tribunale esamina anzitutto l’argomento dei ricorrenti fondato sulla direttiva 2008/94 ( 4 ), che mira a tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del loro datore di lavoro. Dopo aver constatato che tale direttiva non è manifestamente applicabile al caso di specie, tenuto conto dei suoi destinatari, ossia gli Stati membri, e del suo ambito di applicazione, esso considera che il contenuto essenziale del diritto fondamentale di proprietà non può essere determinato alla luce di norme adottate dal legislatore dell’Unione e interpretate dal giudice dell’Unione al fine di definire un livello di protezione armonizzato in materia di diritto del lavoro. Infatti, il legislatore dell’Unione può decidere di adottare una normativa che accordi alle persone interessate una protezione superiore alla soglia di protezione minima che deriva dal rispetto dei diritti fondamentali. Pertanto, anche se l’aliquota del 50% di riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV, adottata nella decisione del 2023, è stata ispirata dalla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della direttiva 2008/94, tale giurisprudenza non è idonea a dimostrare che una riduzione di un’aliquota superiore al 50% equivarrebbe a privare di sostanza il contenuto essenziale del diritto fondamentale di proprietà in materia di vitalizio integrativo. Inoltre, il contenuto essenziale del diritto di proprietà, che consiste in un diritto a percepire una pensione, non può essere determinato alla luce della ripartizione, tra i deputati e il [OSCURATO:PERSONA], del pagamento dei contributi al RVIV né alla luce dell’asserito impegno del [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico del disavanzo del Fondo. Infatti, tali questioni attengono al finanziamento del RVIV e non al rispetto del diritto a pensione a titolo di tale regime. Occorre poi constatare che, dopo l’entrata in vigore della decisione del 2023, l’importo mensile dei vitalizi derivante dall’applicazione della riduzione del 50% non è trascurabile. Infine, il Tribunale ritiene che le misure della decisione del 2023 non siano il frutto di un arbitrato manifestamente inadeguato tra gli interessi di tali beneficiari e gli interessi di bilancio in gioco. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale esamina, anzitutto, l'esistenza di obiettivi legittimi. Esso ricorda che le misure adottate miravano, tenuto conto della situazione finanziaria «estremamente difficile» del Fondo, a salvaguardarlo a breve termine, nell'interesse dei beneficiari attuali e futuri del RVIV, e ad evitare o ridurre le conseguenze negative per i contribuenti europei. La salvaguardia, anche a breve termine, del Fondo, incaricato di versare i vitalizi integrativi agli ex deputati, costituisce pertanto un obiettivo legittimo. Inoltre, il RVIV si basava, inizialmente, su un calcolo attuariale, nell’ambito del quale il totale dei contributi annuali degli affiliati e del [OSCURATO:PERSONA] doveva, in linea di principio, coprire la totalità dei diritti a pensione maturati nello stesso anno, contributi che venivano pagati dall’affiliato per un terzo e dal [OSCURATO:PERSONA] per due terzi. È vero che il principio dell’equilibrio finanziario del Fondo è stato compromesso dall’entrata in vigore dello Statuto e delle sue misure di attuazione, in quanto l’alimentazione del Fondo con contributi sono cessati, salvo eccezioni. Ciò non toglie che, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva già contribuito per due terzi al finanziamento del RVIV, la copertura, anche parziale, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un disavanzo attuariale conseguente può aumentare l’onere finanziario derivante da tale regime sul contribuente europeo. Orbene, la riduzione delle conseguenze negative del disavanzo del Fondo per tale contribuente costituisce un obiettivo legittimo. Pertanto, gli obiettivi perseguiti dalla decisione del 2023 erano legittimi e corrispondevano alle preoccupazioni del [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai problemi di liquidità che colpiscono il Fondo e all'entità del suo disavanzo attuariale. Il Tribunale si pronuncia poi sull'idoneità delle misure a raggiungere le finalità perseguite dalla decisione del 2023, ossia la salvaguardia del Fondo a breve termine e la limitazione delle conseguenze legate al suo disavanzo per i contribuenti europei. Secondo tale decisione, il Fondo potrebbe essere esaurito nel 2024 e lo sarebbe immancabilmente entro il 2025. Unitamente ad un risparmio derivante dall'innalzamento dell'età pensionabile, la riduzione del 50 % dell'importo dei vitalizi e la soppressione della loro attualizzazione, applicate senza un regime transitorio, avrebbero l’effetto di prolungare la durata di vita del Fondo di due o tre anni e di ridurre il suo disavanzo attuariale da 310 a 86 milioni di euro. Il Tribunale constata al riguardo che la decisione del 2023 ha effettivamente prorogato la durata di vita del Fondo, i cui attivi si sarebbero esauriti entro il mese di dicembre 2026. Ne consegue che le misure adottate sono manifestamente idonee a realizzare le finalità perseguite. Infine, il Tribunale analizza la necessità e la proporzionalità delle misure. Esso esamina in particolare se il [OSCURATO:PERSONA] abbia limitato l'ingerenza in tale diritto allo stretto necessario e abbia garantito un giusto equilibrio tra l'interesse generale e i diritti dei beneficiari. Il Tribunale constata, in primo luogo, che dai punti 2 e 6 della decisione del 2023 risulta che l'Ufficio di presidenza ha preso in considerazione diverse soluzioni possibili, ma le ha giudicate insufficienti alla luce dell'entità delle difficoltà finanziarie del Fondo. L'Ufficio di presidenza si è pronunciato a favore dell'opzione «più ambiziosa». La decisione del 2023 non ha liquidato il disavanzo, ma lo ha ridotto, sulla base di un tasso di riduzione che aveva ritenuto accettabile alla luce della giurisprudenza. In secondo luogo, il considerando 6 della decisione del 2023 indica che l’Ufficio di presidenza ha tenuto conto del rapporto tra l’importo totale dei vitalizi versati e il totale dei contributi individuali dei beneficiari. In terzo luogo, le misure di cui trattasi sono state considerate congiuntamente alla possibilità offerta agli affiliati di chiedere la revoca del RVIV e la riscossione del vitalizio sotto forma di un versamento unico e definitivo di una somma forfettaria corrispondente, in sostanza, alla differenza tra la somma dei contributi individuali versati dal beneficiario, maggiorate del 20 %, e l'importo dei vitalizi già percepiti. In quarto luogo, la decisione del 2023 contiene una clausola di imprevedibilità, la quale consente a un beneficiario di chiedere una maggiorazione del vitalizio se dimostra che, a seguito della riduzione dell’importo del vitalizio dovuto a titolo del RVIV, egli vivrebbe al di sotto della soglia di rischio di povertà. Alla luce di tali elementi, il Tribunale rileva, in primo luogo, che la decisione del 2023 deriva necessariamente da una ponderazione degli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, gli interessi dei beneficiari del RVIV e, dall’altro, quelli del contribuente europeo. In secondo luogo, il Tribunale constata che le misure di cui trattasi comportano conseguenze finanziarie rilevanti per i ricorrenti. Esse riducono, infatti, in modo significativo, l’importo dei vitalizi che questi ultimi percepivano a titolo del RVIV fino al 30 giugno 2023. Tale riduzione è improvvisa, anche per l’assenza di un regime transitorio. A tal riguardo, da un lato, la natura di regime pensionistico integrativo facoltativo del RVIV è un elemento importante per valutare la proporzionalità delle misure di cui trattasi. Infatti, il vitalizio dovuto in forza del RVIV non costituisce l’unica pensione percepita per gli anni nel corso dei quali i ricorrenti hanno versato contributi a tale regime. In tale contesto, la riduzione, anche significativa, di un vitalizio integrativo facoltativo non ha la stessa portata, in termini di lesione del diritto di proprietà, della riduzione di una pensione di base, la quale costituisce il reddito sostitutivo che si presume fornisca al suo beneficiario i mezzi necessari al suo sostentamento e può rivelarsi l’unica pensione percepita da quest’ultimo. Dall’altro lato, il tasso di riduzione dell’importo dei vitalizi può essere messo in prospettiva con la redditività dell’investimento risultante dal versamento dei contributi da parte degli affiliati Peraltro, la possibilità di percepire il vitalizio dovuto ai sensi del RVIV sotto forma di versamento unico e definitivo di una somma forfettaria garantisce che gli iscritti recuperino almeno un importo equivalente ai contributi da essi versati, maggiorati del 20%. Occorre altresì considerare che la decisione del 2023 non ha l’effetto di ridurre gli importi nominali dei vitalizi a un livello manifestamente irragionevole, tenuto conto della durata del mandato e dell’importo dei contributi versati. Infine, il Tribunale considera, da un lato, che le conseguenze delle misure di cui trattasi sul diritto di proprietà dei ricorrenti sono state bilanciate con i vincoli di bilancio e la necessità di adottare una decisione responsabile con riferimento alle finanze dell’Unione. D’altro lato, il [OSCURATO:PERSONA], che disponeva di un ampio potere discrezionale per determinare la parte del disavanzo che doveva essere assunta dal proprio bilancio, era libero di determinare, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità, un’altra ripartizione quanto all’accollo del disavanzo attuariale del Fondo. ( 1 ) Decisione 2005/684/CE, Euratom del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2005 L 262, pag. 1 , in prosieguo: lo «statuto»). ( 2 ) Decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 12 giugno 2023, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2023, C 227, pag. 5 , in prosieguo: la «decisione del 2023»). ( 3 ) Sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/[OSCURATO:PERSONA] ( C-714/21 P , non pubblicata, EU:C:2023:187 ). ( 4 ) Direttiva 2008/94/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro ( GU 2008, L 283, pag. 36 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1049/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris