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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 32735/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto pluriaggravato.

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta:

1. erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione con riferimento all'individuazione della pena base;

2. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; errata ed illegittima applicazione degli artt. 56-bis, 56-quater e 58

I. 689/1981.

Motivazione insufficiente e contraddittoria.

Nelle conclusioni presentate in appello avverso la sentenza di primo grado, evidenzia la difesa, era stata chiesta la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria.

La Corte di appello di Torino, ha sostenuto di non potere accedere alla richiesta, censurando il comportamento dell'imputato, che ha commesso il fatto per cui è processo mentre era in detenzione domiciliare.

L'argomentazione offerta sarebbe illogica e contraria allo spirito deflattivo della recente riforma Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità.

Considerato, quanto alla prima ragione di doglianza, che il lieve discostamento della pena base dal minimo edittale ha formato oggetto di puntuale giustificazione in sentenza, avendo la Corte di appello posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato che la Corte d'appello ha fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno del rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, ponendo in evidenza, oltre ai precedenti penali, la propensione a delinquere ed alla trasgressione dimostrata dall'imputato, avendo egli commesso il fatto mentre si trovava in stato di detenzione domiciliare (cfr. Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725 - 01:"La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 17 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto pluriaggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione con riferimento all'individuazione della pena base; 2. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; errata ed illegittima applicazione degli artt. 56-bis, 56-quater e 58 I. 689/1981. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Nelle conclusioni presentate in appello avverso la sentenza di primo grado, evidenzia la difesa, era stata chiesta la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria. La Corte di appello di Torino, ha sostenuto di non potere accedere alla richiesta, censurando il comportamento dell'imputato, che ha commesso il fatto per cui è processo mentre era in detenzione domiciliare. L'argomentazione offerta sarebbe illogica e contraria allo spirito deflattivo della recente riforma Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità. Considerato, quanto alla prima ragione di doglianza, che il lieve discostamento della pena base dal minimo edittale ha formato oggetto di puntuale giustificazione in sentenza, avendo la Corte di appello posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato che la Corte d'appello ha fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno del rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, ponendo in evidenza, oltre ai precedenti penali, la propensione a delinquere ed alla trasgressione dimostrata dall'imputato, avendo egli commesso il fatto mentre si trovava in stato di detenzione domiciliare (cfr. Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725 - 01:"La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 settembre 2025
Sentenza Cassazione n. 32735/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris