CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 43856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 31 marzo 2023, respingeva l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2020. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata Avv.to Bertucci, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per essere stato trattato l'intero procedimento in assenza dell'imputata senza che la stessa avesse avuto alcun contatto con il nominato difensore di ufficio avv.to Costa che non aveva neppure presenziato al processo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, come già adeguatamente rilevato dalla corte di appello, la notifica a mani proprie dell'imputata di ben tre atti del procedimento manifesta la piena conoscenza dello stesso da parte della ricorrente e la volontaria rinuncia a comparire. Ed invero a Oneda risultava avere ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso ex art. 4.15 bis cod.proc.pen., la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e la notifica del decreto che dispone il giudizio. Ne consegue che sussiste pertanto la condizione impeditiva per ottenere la rescissione del giudicato prevista dall'ultima parte del primo comma dell'art. 629 b s cod.proc.pen. e cioè la sussistenza di specifici atti dai quali desumere la conoscenza del procedimento prima dell'emissione della sentenza, costituiti nel caso di specie dalla notifica di ben tre atti, uno dei quali, il decreto che dispone il giudizio, contenente l'esatta imputazicne formulata nei riguardi della stessa e la data prevista per lo svolgimento del processo di merito, a mani proprie della ricorrente e con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 settembre 2023 '[OSCURATO:PERSONA] E EST. I nlo\Liter.cip__ , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO J14 [OSCURATO:PERSONA] 3