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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22600/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/10/2019 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratrice di SIM s.r.I., fallita nel marzo del 2005.

In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece provveduto a rideterminare la durata delle pene accessorie inflitte all'imputata ai sensi dell'art. 216 ultimo comma legge fall.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

In particolare il ricorso contesta anzitutto che la Sagliocco si sia sottratta all'obbligo di consegnare la contabilità della fallita, come invece affermato dalla sentenza, essendosi limitata a non ritirare la raccomandata inviatagli dal curatore con l'invito a provvedervi senza poter desumere dal nominativo del mittente la specifica qualifica di quest'ultimo.

In secondo luogo la ricorrente lamenta che la Corte avrebbe trascurato come dagli atti risulti che la contabilità in questione era stata depositata presso i locali di altra società e che qui rimase disponibile fino al fallimento di quest'ultima, circostanza peraltro nota al curatore già al momento del fallimento della SIM.

La Corte avrebbe poi omesso di considerare che la Sagliocco ha dichiarato di aver dismesso la gestione del fallita già nel luglio del 2004.

Carente sarebbe inoltre la motivazione della sentenza in merito alla prova del dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato contestato.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo anche con riguardo all'affermazione della responsabilità della Sagliocco per il reato di bancarotta patrimoniale.

In proposito lamenta la ricorrente che la prova della distrazione delle partecipazioni societarie possedute dalla fallita ovvero di quanto ricavato dalla loro cessione sia stata sostanzialmente fondata dalla Corte sulla mancanza di riscontro contabile della destinazione delle somme, senza però tenere conto delle evidenze circa l'effettiva esistenza della documentazione contabile, come detto depositata presso altra società, e la mancata dimostrazione che sia stata l'imputata a sottrarla o distruggerla. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato e per certi versi inammissibile.

Priva di pregio risulta anzitutto la doglianza relativa al mancato recepimento dell'invito spedito dal curatore all'imputata affinchè provvedesse alla consegna della documentazione contabile della fallita.

La consegna delle scritture contabili è infatti obbligo che grava sull'amministratore per legge (la quale punisce ex art. 220 legge fall. anche solo il suo ritardato adempimento) e che sorge in ragione della mera pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento, senza necessità alcuna dell'intermediazione degli organi fallimentari.

La sollecitazione spedita dal curatore - a prescindere da qualsivoglia disputa sulla natura fraudolenta o meno del rifiuto opposto dalla Sagliocco alla ricezione della relativa raccomandata - non costituiva dunque la fonte dell'obbligo gravante sull'imputata, che peraltro già lo aveva violato ben prima dell'invio della sollecitazione ad adempiervi.

Come correttamente ritenuto dalla Corte, invece, il trasferimento della contabilità della fallita presso i locali di altra società è invece la prova del suo occultamento, ossia della volontà di impedirne l'agevole acquisizione al curatore.

E' infatti irrilevante che quest'ultimo possa aver effettivamente saputo di tale trasferimento, posto che egli non aveva alcun potere di accedere ai locali di una società diversa dalla fallita e dunque necessitava della collaborazione dell'imputata.

Quanto infine alla presunta dismissione della carica e della gestione della fallita, le obiezioni della ricorrente risultano generiche, non confrontandosi con l'ampia motivazione resa in sentenza a confutazione di quanto sostenuto in proposito dall'imputata.

Infondata al limite dell'inammissibilità è altresì la doglianza relativa alla prova del dolo specifico del reato, posto che la sentenza ne ha tratto logica evidenza sia dall'indebito trasferimento dei libri contabili presso altra società, sia dalla natura delle operazioni effettuate in prossimità del fallimento ed integranti le distrazioni contestate.

3. Anche il secondo motivo si rivela infondato ed a tratti inammissibile.

Per il consolidato insegnamento di questa Corte la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, in quanto la responsabilità dello stesso per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv 243295).

Non è in dubbio che, come eccepito nel ricorso, il giudice non possa ignorare le eventuali affermazioni dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).

Ma nel caso di specie nulla di tutto ciò è avvenuto, atteso che nemmeno nel ricorso vengono evidenziate le eventuali indicazioni provenienti dall'imputata al fine di accertare la destinazione delle risorse ricavate dalla cessione delle partecipazioni possedute dalla fallita, mentre la sentenza, rimasta incontestata sul punto, ha logicamente valorizzato il fatto che tale cessione è avvenuta esclusivamente in favore di familiari della Sagliocco ovvero di società alla stessa collegate.

La ricorrente ha invece insistito nell'eccepire che non sussisterebbe la prova della contestata distrazione in ragione della mancata acquisizione delle scritture contabili e nonostante la loro asserita rinvenibilità presso la società depositaria.

Sull'infondatezza di tale argomento già si è detto, ma in proposito va ribadito come gravi sull'amministratore l'onere di rivelare agli organi fallimentari la destinazione delle risorse societarie e come nulla di tutto ciò sia stato fatto dall'imputata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3/5/2022 Il Consigliere e nstSfé---7 Il Presidente L torelli [OSCURATO:PERSONA] tZ(') COR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/10/2019 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratrice di SIM s.r.I., fallita nel marzo del 2005. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece provveduto a rideterminare la durata delle pene accessorie inflitte all'imputata ai sensi dell'art. 216 ultimo comma legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare il ricorso contesta anzitutto che la Sagliocco si sia sottratta all'obbligo di consegnare la contabilità della fallita, come invece affermato dalla sentenza, essendosi limitata a non ritirare la raccomandata inviatagli dal curatore con l'invito a provvedervi senza poter desumere dal nominativo del mittente la specifica qualifica di quest'ultimo. In secondo luogo la ricorrente lamenta che la Corte avrebbe trascurato come dagli atti risulti che la contabilità in questione era stata depositata presso i locali di altra società e che qui rimase disponibile fino al fallimento di quest'ultima, circostanza peraltro nota al curatore già al momento del fallimento della SIM. La Corte avrebbe poi omesso di considerare che la Sagliocco ha dichiarato di aver dismesso la gestione del fallita già nel luglio del 2004. Carente sarebbe inoltre la motivazione della sentenza in merito alla prova del dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato contestato. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo anche con riguardo all'affermazione della responsabilità della Sagliocco per il reato di bancarotta patrimoniale. In proposito lamenta la ricorrente che la prova della distrazione delle partecipazioni societarie possedute dalla fallita ovvero di quanto ricavato dalla loro cessione sia stata sostanzialmente fondata dalla Corte sulla mancanza di riscontro contabile della destinazione delle somme, senza però tenere conto delle evidenze circa l'effettiva esistenza della documentazione contabile, come detto depositata presso altra società, e la mancata dimostrazione che sia stata l'imputata a sottrarla o distruggerla. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato e per certi versi inammissibile. Priva di pregio risulta anzitutto la doglianza relativa al mancato recepimento dell'invito spedito dal curatore all'imputata affinchè provvedesse alla consegna della documentazione contabile della fallita. La consegna delle scritture contabili è infatti obbligo che grava sull'amministratore per legge (la quale punisce ex art. 220 legge fall. anche solo il suo ritardato adempimento) e che sorge in ragione della mera pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento, senza necessità alcuna dell'intermediazione degli organi fallimentari. La sollecitazione spedita dal curatore - a prescindere da qualsivoglia disputa sulla natura fraudolenta o meno del rifiuto opposto dalla Sagliocco alla ricezione della relativa raccomandata - non costituiva dunque la fonte dell'obbligo gravante sull'imputata, che peraltro già lo aveva violato ben prima dell'invio della sollecitazione ad adempiervi. Come correttamente ritenuto dalla Corte, invece, il trasferimento della contabilità della fallita presso i locali di altra società è invece la prova del suo occultamento, ossia della volontà di impedirne l'agevole acquisizione al curatore. E' infatti irrilevante che quest'ultimo possa aver effettivamente saputo di tale trasferimento, posto che egli non aveva alcun potere di accedere ai locali di una società diversa dalla fallita e dunque necessitava della collaborazione dell'imputata. Quanto infine alla presunta dismissione della carica e della gestione della fallita, le obiezioni della ricorrente risultano generiche, non confrontandosi con l'ampia motivazione resa in sentenza a confutazione di quanto sostenuto in proposito dall'imputata. Infondata al limite dell'inammissibilità è altresì la doglianza relativa alla prova del dolo specifico del reato, posto che la sentenza ne ha tratto logica evidenza sia dall'indebito trasferimento dei libri contabili presso altra società, sia dalla natura delle operazioni effettuate in prossimità del fallimento ed integranti le distrazioni contestate. 3. Anche il secondo motivo si rivela infondato ed a tratti inammissibile. Per il consolidato insegnamento di questa Corte la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, in quanto la responsabilità dello stesso per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv 243295). Non è in dubbio che, come eccepito nel ricorso, il giudice non possa ignorare le eventuali affermazioni dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). Ma nel caso di specie nulla di tutto ciò è avvenuto, atteso che nemmeno nel ricorso vengono evidenziate le eventuali indicazioni provenienti dall'imputata al fine di accertare la destinazione delle risorse ricavate dalla cessione delle partecipazioni possedute dalla fallita, mentre la sentenza, rimasta incontestata sul punto, ha logicamente valorizzato il fatto che tale cessione è avvenuta esclusivamente in favore di familiari della Sagliocco ovvero di società alla stessa collegate. La ricorrente ha invece insistito nell'eccepire che non sussisterebbe la prova della contestata distrazione in ragione della mancata acquisizione delle scritture contabili e nonostante la loro asserita rinvenibilità presso la società depositaria. Sull'infondatezza di tale argomento già si è detto, ma in proposito va ribadito come gravi sull'amministratore l'onere di rivelare agli organi fallimentari la destinazione delle risorse societarie e come nulla di tutto ciò sia stato fatto dall'imputata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/5/2022 Il Consigliere e nstSfé---7 Il Presidente L torelli [OSCURATO:PERSONA] tZ(') COR