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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 10799/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16347/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 210/2016 depositata il 18/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia in epigrafe che, in controversia su impugnazione del provvedimento di cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA] delle Onlus per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure.

2. Resiste la contribuente con controricorso.

In prossimità dell’adunanza, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) n. 8 e lett. b) del D.Lgs. 460/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3. cod., proc. civ., per aver la CTR riconosciuto la sussistenza dei presupposti formali prescritti dall'art. 10 del D.Lgs sopra richiamato, in mancanza dei requisiti richiesti dalla norma, ed in particolare dall’esclusivo perseguimento della finalità sociale della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente».

1.1. L'Agenzia, richiamando le tesi già non condivise dai giudici del merito, rileva come dallo Statuto emerga (art. 2) che la [OSCURATO:PERSONA] «Ha lo scopo di incrementare e favorire la formazione e l'educazione dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani di ambo i sessi conformemente alla metodologia scout, anche mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente» e che tale scopo viene perseguito (art. 3) mediante lo «Svolgimento delle attività programmate da parte di unità AGESCI; accogliere corsi di formazione per capi AGESCI; offrire occasioni per incontri di comunità scout; accogliere altre organizzazioni od associazioni aventi simili finalità».

1.2. Afferma l’Amministrazione che le attività esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano solo parzialmente riconducibili al settore d'iscrizione, ed anzi che la tutela e la valorizzazione dell'ambiente appaiono lo strumento per la realizzazione di uno scopo che non è riconducibile ad alcuno dei settori propri delle Onlus quale l'attuazione del metodo scout e che le attività descritte, pur risultando occasione per operare a contatto con la natura non sono riconducibili all'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente ovvero alla prevenzione o riduzione del degrado ambientale, come richiesto dalla legge per accedere alla qualifica di Onlus.

2. Il motivo è inammissibile, sebbene in relazione a profilo differente rispetto a quello dedotto in controricorso, attinente alla natura asseritamente meritale delle censure sollevate.

3. L'art. 10, 1° comma lett a), del D.Lgs. n. 460/1997, al fine dell'individuazione del requisito di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, elenca in modo tassativo (dai nr. 1 a 11) gli ambiti di operatività degli statuti e gli atti costitutivi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite in associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità che devono perseguire finalità di solidarietà sociale.

3.1. I commi 2 e 3 della predetta disposizione a loro volta prevedono che, con riferimento ai settori dell'assistenza sanitaria (n. 2), dell'istruzione (n. 4), della formazione (n. 5), dello sport dilettantistico (n. 6), della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) e della tutela dei diritti civili (n. 10), la finalità solidaristica sia riconosciuta solo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore di soggetti svantaggiati.

3.2. Il successivo comma 4 stabilisce che «a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Si tratta, quindi, di attività cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che, dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari.

Ciò in quanto relativamente alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.

3.3. L'art. 10, 1° comma del D.Lgs. n. 460/1997 impone inoltre, ai fini della iscrizione alla anagrafe, alla lett. b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e alla lett. c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L’art. 2 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], nell’indicare lo “Scopo” della ONLUS, afferma che «[OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di incrementare e favorire la formazione e l’educazione dei fanciulli, dagli adolescenti e dei giovani di ambo i sessi conformemente alla metodologia scout, fornendo un ambiente e le attrezzature idonee all’attuazione del metodo, anche mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente (…)».

5. Ha affermato la CTR che «l’assunto che la metodologia educativa scout sia più ampia - quanto ad obiettivi - rispetto alla sola tutela e valorizzazione dell'ambiente (inerendo anche ad altri aspetti educativi quali l'accoglienza, l'aiuto ed il rispetto degli altri e, più in generale, il rispetto della persona) non osta alla possibilità di ricondurla alla casistica di cui all'art. 10 della legge Onlus, a ciò aggiungendosi che l’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] negli anni recenti è diretta non solo ai gruppi "scout" ma «anche a terzi le cui presenze sono di entità considerevole (più di 2.000 all'anno).

Pertanto, la finalità di solidarietà sociale può ritenersi riscontrata in quanto l'attività è chiaramente funzionale al coinvolgimento in progetti educativi che non riguardano i soli scout».

6. L’Amministrazione, nel censurare le argomentazioni dei giudici di appello, non contesta peraltro l’individuazione da essi operata in merito alla attività concretamente svolta dalla ONLUS, ma solleva una questione di interpretazione della riprodotta clausola statutaria che descrive tali attività e, in particolare, del significato da attribuire alla congiunzione “anche” anteposta al richiamo della finalità normativamente tipizzata della tutela e valorizzazione dell’ambiente (art. 10, primo comma, n. 8 lett. a, del D.Lgs. n. 460/1997), al fine della verifica del possesso del requisito previsto dalla legge, nonché dell’accertamento che l’attività svolta sia volta allo “esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale” (art. 10, primo comma, lett. b del D.Lgs. n. 460/1997).

6.1. Il motivo che, così argomentando, offre una interpretazione delle clausole statutarie diversa rispetto a quella operata dalla CTR, ma non censura la sentenza dei giudici di merito sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile per l’interpretazione dei contratti, né, a seguito della modifica del 360 n. 5 c.p.c., sotto l’error in procedendo del difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente, deve pertanto ritenersi inammissibile (v., riguardo ad interpretazione di clausola statutaria in tema di società, Cass. sez. 1, 04/09/2012, n. 14775; v. anche Cass. sez. 1, 16/11/2000, n. 14859).

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell’Amministrazione ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16347/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 210/2016 depositata il 18/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia in epigrafe che, in controversia su impugnazione del provvedimento di cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA] delle Onlus per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure. 2. Resiste la contribuente con controricorso. In prossimità dell’adunanza, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) n. 8 e lett. b) del D.Lgs. 460/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3. cod., proc. civ., per aver la CTR riconosciuto la sussistenza dei presupposti formali prescritti dall'art. 10 del D.Lgs sopra richiamato, in mancanza dei requisiti richiesti dalla norma, ed in particolare dall’esclusivo perseguimento della finalità sociale della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente». 1.1. L'Agenzia, richiamando le tesi già non condivise dai giudici del merito, rileva come dallo Statuto emerga (art. 2) che la [OSCURATO:PERSONA] «Ha lo scopo di incrementare e favorire la formazione e l'educazione dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani di ambo i sessi conformemente alla metodologia scout, anche mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente» e che tale scopo viene perseguito (art. 3) mediante lo «Svolgimento delle attività programmate da parte di unità AGESCI; accogliere corsi di formazione per capi AGESCI; offrire occasioni per incontri di comunità scout; accogliere altre organizzazioni od associazioni aventi simili finalità». 1.2. Afferma l’Amministrazione che le attività esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano solo parzialmente riconducibili al settore d'iscrizione, ed anzi che la tutela e la valorizzazione dell'ambiente appaiono lo strumento per la realizzazione di uno scopo che non è riconducibile ad alcuno dei settori propri delle Onlus quale l'attuazione del metodo scout e che le attività descritte, pur risultando occasione per operare a contatto con la natura non sono riconducibili all'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente ovvero alla prevenzione o riduzione del degrado ambientale, come richiesto dalla legge per accedere alla qualifica di Onlus. 2. Il motivo è inammissibile, sebbene in relazione a profilo differente rispetto a quello dedotto in controricorso, attinente alla natura asseritamente meritale delle censure sollevate. 3. L'art. 10, 1° comma lett a), del D.Lgs. n. 460/1997, al fine dell'individuazione del requisito di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, elenca in modo tassativo (dai nr. 1 a 11) gli ambiti di operatività degli statuti e gli atti costitutivi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite in associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità che devono perseguire finalità di solidarietà sociale. 3.1. I commi 2 e 3 della predetta disposizione a loro volta prevedono che, con riferimento ai settori dell'assistenza sanitaria (n. 2), dell'istruzione (n. 4), della formazione (n. 5), dello sport dilettantistico (n. 6), della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) e della tutela dei diritti civili (n. 10), la finalità solidaristica sia riconosciuta solo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore di soggetti svantaggiati. 3.2. Il successivo comma 4 stabilisce che «a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22». Si tratta, quindi, di attività cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che, dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari. Ciò in quanto relativamente alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa. 3.3. L'art. 10, 1° comma del D.Lgs. n. 460/1997 impone inoltre, ai fini della iscrizione alla anagrafe, alla lett. b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e alla lett. c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 4. L’art. 2 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], nell’indicare lo “Scopo” della ONLUS, afferma che «[OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di incrementare e favorire la formazione e l’educazione dei fanciulli, dagli adolescenti e dei giovani di ambo i sessi conformemente alla metodologia scout, fornendo un ambiente e le attrezzature idonee all’attuazione del metodo, anche mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente (…)». 5. Ha affermato la CTR che «l’assunto che la metodologia educativa scout sia più ampia - quanto ad obiettivi - rispetto alla sola tutela e valorizzazione dell'ambiente (inerendo anche ad altri aspetti educativi quali l'accoglienza, l'aiuto ed il rispetto degli altri e, più in generale, il rispetto della persona) non osta alla possibilità di ricondurla alla casistica di cui all'art. 10 della legge Onlus, a ciò aggiungendosi che l’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] negli anni recenti è diretta non solo ai gruppi "scout" ma «anche a terzi le cui presenze sono di entità considerevole (più di 2.000 all'anno). Pertanto, la finalità di solidarietà sociale può ritenersi riscontrata in quanto l'attività è chiaramente funzionale al coinvolgimento in progetti educativi che non riguardano i soli scout». 6. L’Amministrazione, nel censurare le argomentazioni dei giudici di appello, non contesta peraltro l’individuazione da essi operata in merito alla attività concretamente svolta dalla ONLUS, ma solleva una questione di interpretazione della riprodotta clausola statutaria che descrive tali attività e, in particolare, del significato da attribuire alla congiunzione “anche” anteposta al richiamo della finalità normativamente tipizzata della tutela e valorizzazione dell’ambiente (art. 10, primo comma, n. 8 lett. a, del D.Lgs. n. 460/1997), al fine della verifica del possesso del requisito previsto dalla legge, nonché dell’accertamento che l’attività svolta sia volta allo “esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale” (art. 10, primo comma, lett. b del D.Lgs. n. 460/1997). 6.1. Il motivo che, così argomentando, offre una interpretazione delle clausole statutarie diversa rispetto a quella operata dalla CTR, ma non censura la sentenza dei giudici di merito sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile per l’interpretazione dei contratti, né, a seguito della modifica del 360 n. 5 c.p.c., sotto l’error in procedendo del difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente, deve pertanto ritenersi inammissibile (v., riguardo ad interpretazione di clausola statutaria in tema di società, Cass. sez. 1, 04/09/2012, n. 14775; v. anche Cass. sez. 1, 16/11/2000, n. 14859). 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell’Amministrazione ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per
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