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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39756/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo che la Corte voglia rettificare l’errore di computo della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, h a riqualificato il fatto ascritto a FantauzzoMaria [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 624 cod. pen.rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. [OSCURATO:PERSONA], u nitamente a coimputata non ricorrente, era accusata del delitto di cui agli artt.110, 628, commi 1 e 2 , cod. pen. commesso in Palermo il 3 settembre 2021 ed era stata condannata dal Tribunale di Palermo alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa così determinata: pena base pari ad anni cinque di reclusione ed euro 1200 di multa, concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. equivalente alla recidiva, diminuita di un terzo in ragione del rito abbreviato.

Il giudice di appello, ritenendo che il fatto ascrivibile alla ricorrente fosse da qualificarecome furto ai sensi dell’art. 6 24 cod. pen.,in presenza di querela della persona offesa, ha ri determinato la pena i n mesi 9di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta per il rito a mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo , con unico motivo,violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 59 e 118 cod. pen.in relazione agli artt. 62 n . 4, 70 cod. pen. e 3 Cost .

La ricorrente evidenzia come il giudice di appello abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art.62 n.4 , cod. pen. , atteso il valore quasi irriso ri o del danno subito dalla persona offesa.

Tuttavia, nella determinazione della pena, tale circostanza ha trovato applicazione esclusivamente con riferimento alla coimputata, pur trattandosi di circostanza attenuante comune di natura oggettiva in quanto inerente al grado di lesione del bene giuridico tutelato.

Ritiene che sia stata irrogata una pena illegale in quanto il furto riconosciuto nei confronti della ricorrente è unaporzione del complesso reato di rapina contestato alla coimputata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoriascritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo che la Corte voglia rettificare l’errore di computo della pena irrogata.

4. Il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è infondato.

6. Dalla disamina delle due sentenze di merito si evince che il giudice di primo grado aveva già riconosciuto la circostanza attenuant e di cui al l’ art. 62 n.4 cod. pen.in favore di entrambe le imputate, con la differenza che per la [OSCURATO:PERSONA] tale circostanza non aveva comportato alcuna riduzione di pena in quanto ritenuta equivalente alla contestata recidiva.

7. Con l’atto di appello, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] , in punto di trattamento sanzionatorio, si eralimitata a chiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, oltre alla rideterminazione della pena in misura più favorevole, prestando dunque acquiescenza al giudizio di primo grado inerente alla sussistenza dell’aggravantedella recidiva.

8. [OSCURATO:PERSONA] appello, nel rideterminare la pena a seguito della riqualificazione del fatto nel delitto di cui all’art.624 cod. pen. , non risulta aver applicato alcun aumento per la recidiva, così implicitamenteriproponendo il bilancia mento di ta le circostanza aggravante con la medesima attenuante già riconosciuta in primo grado.

L’assenza di espresso riferimento alla circostanza attenuantein relazione alla [OSCURATO:PERSONA], diversamente dalla menzione di essa in favoredella coimputat a , non dimostra, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il mancato riconoscimento della stessa, avendo anzi la presenza dell’attenuante precluso l’aumento di pena per la recidiva, sebbene la motivazione vada corretta ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. per l’omesso richiamo al giudizio di comparazione.

9. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo che la Corte voglia rettificare l’errore di computo della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, h a riqualificato il fatto ascritto a FantauzzoMaria [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 624 cod. pen.rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. [OSCURATO:PERSONA], u nitamente a coimputata non ricorrente, era accusata del delitto di cui agli artt.110, 628, commi 1 e 2 , cod. pen. commesso in Palermo il 3 settembre 2021 ed era stata condannata dal Tribunale di Palermo alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa così determinata: pena base pari ad anni cinque di reclusione ed euro 1200 di multa, concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. equivalente alla recidiva, diminuita di un terzo in ragione del rito abbreviato. Il giudice di appello, ritenendo che il fatto ascrivibile alla ricorrente fosse da qualificarecome furto ai sensi dell’art. 6 24 cod. pen.,in presenza di querela della persona offesa, ha ri determinato la pena i n mesi 9di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta per il rito a mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo , con unico motivo,violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 59 e 118 cod. pen.in relazione agli artt. 62 n . 4, 70 cod. pen. e 3 Cost . La ricorrente evidenzia come il giudice di appello abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art.62 n.4 , cod. pen. , atteso il valore quasi irriso ri o del danno subito dalla persona offesa. Tuttavia, nella determinazione della pena, tale circostanza ha trovato applicazione esclusivamente con riferimento alla coimputata, pur trattandosi di circostanza attenuante comune di natura oggettiva in quanto inerente al grado di lesione del bene giuridico tutelato. Ritiene che sia stata irrogata una pena illegale in quanto il furto riconosciuto nei confronti della ricorrente è unaporzione del complesso reato di rapina contestato alla coimputata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoriascritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo che la Corte voglia rettificare l’errore di computo della pena irrogata. 4. Il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è infondato. 6. Dalla disamina delle due sentenze di merito si evince che il giudice di primo grado aveva già riconosciuto la circostanza attenuant e di cui al l’ art. 62 n.4 cod. pen.in favore di entrambe le imputate, con la differenza che per la [OSCURATO:PERSONA] tale circostanza non aveva comportato alcuna riduzione di pena in quanto ritenuta equivalente alla contestata recidiva. 7. Con l’atto di appello, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] , in punto di trattamento sanzionatorio, si eralimitata a chiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, oltre alla rideterminazione della pena in misura più favorevole, prestando dunque acquiescenza al giudizio di primo grado inerente alla sussistenza dell’aggravantedella recidiva. 8. [OSCURATO:PERSONA] appello, nel rideterminare la pena a seguito della riqualificazione del fatto nel delitto di cui all’art.624 cod. pen. , non risulta aver applicato alcun aumento per la recidiva, così implicitamenteriproponendo il bilancia mento di ta le circostanza aggravante con la medesima attenuante già riconosciuta in primo grado. L’assenza di espresso riferimento alla circostanza attenuantein relazione alla [OSCURATO:PERSONA], diversamente dalla menzione di essa in favoredella coimputat a , non dimostra, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il mancato riconoscimento della stessa, avendo anzi la presenza dell’attenuante precluso l’aumento di pena per la recidiva, sebbene la motivazione vada corretta ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. per l’omesso richiamo al giudizio di comparazione. 9. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/
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